Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7455 del 19/03/2020

Cassazione civile sez. un., 19/03/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 19/03/2020), n.7455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23149-2018 proposto da:

EXCELSIOR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

F.L. che agisce anche in proprio, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA LOVANIO 16, presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO

LAGROTTA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO PAOLO SISTO;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2018 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE PRIMA

GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO – ROMA, depositata il

29/01/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

uditi gli avvocati Ignazio Lagrotta e Francesco Paolo Sisto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti, in accoglimento della domanda della Procura della Corte contabile, condannò la società Excelsior spa e F.L., in solido fra loro, al risarcimento del danno, in favore del Ministero dello sviluppo economico, nella misura di Euro 1.407.900,60, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio, in relazione all’indebita percezione ed utilizzazione di un contributo di pari importo erogato dal detto Ministero in attuazione dei programmi di incentivo alle imprese di cui alla L. n. 488 del 1992.

La società Excelsior spa ed il F. proposero appello, lamentando che il primo giudice: a) non aveva sospeso il processo in pendenza del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza penale che aveva dichiarato la prescrizione dei reati di falso in atto pubblico e truffa contestati al F.; b) non aveva dichiarato la prescrizione dell’azione di responsabilità amministrativa; c) aveva posto a base della decisione gli accertamenti della Guardia di finanza concernenti esclusivamente i profili penali della vicenda; d) aveva omesso di considerare l’assenza di inadempimento alcuno ascritto alla società.

La Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei Conti, con sentenza n. 29/2018, depositata il 29.1.2018, ritenne che l’impugnazione era stata proposta oltre il termine di 60 giorni di cui al D.L. n. 453 del 1993, art. 1, comma 5 bis, conv. nella L. n. 19 del 1994.

La società Excelsior ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.

La Procura generale presso la Corte dei conti si è costituita con controricorso.

Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La causa è stata posta in decisione all’udienza dell’11 febbraio 2020.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la carenza di giurisdizione del giudice contabile, risultando la controversia relativa alla contestazione di procedure tra il concedente ed il concessionario attratta alla giurisdizione del giudice ordinario.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 130, comma 3 e artt. 2 e 4. Il giudice contabile avrebbe dovuto ritenere determinante, ai fini dell’accoglimento dell’istanza di abbreviato proposta nel corso del giudizio, l’acquisizione per iscritto del parere da parte del Vice Procuratore con le specifiche ragioni contrarie all’accoglimento di detta istanza.

3. Con il terzo motivo si prospetta, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e del D.Lgs. n. 174 del 2016, artt. 2 e 4. La sentenza impugnata sarebbe affetta da eccesso di potere giurisdizionale anche in relazione alla violazione degli artt. 170 e 285 c.p.c., avendo il giudice di appello pronunziato l’inammissiiblità dell’appello fuori dai casi espressamente previsti dalla legge, come indicati negli artt. 170 e 285 c.p.c.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Ed invero, esaminando congiuntamente con carattere prioritario il secondo ed il terzo motivo di ricorso, va rilevato che tali censure contengono doglianze che riguardano prospettati error in iudicando o in procedendo del giudice di appello che, alla stregua di consolidati principi – cfr., ex plurimis, Cass., S.U., 11 novembre 2019, n. 29082, Cass., S.U., 20 marzo 2019, n. 7926 – fuoriescono dal perimetro dei vizi riservati alla cognizione delle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione.

6. Si è infatti più volte sostenuto che non è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale da parte del giudice speciale, censurabile in Cassazione, quando sia contestato un “error in procedendo o un “error in iudicando” da parte del giudice di appello che dichiarò inammissibile l’impugnazione proposta avverso la sentenza resa dalla sezione giurisdizionale per la Puglia della Corte dei Conti.

7. Si è infatti ripetutamente affermato che l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile con il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione, deve essere riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione, quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione (cosiddetta invasione o sconfinamento) ovvero, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non può formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale (cosiddetto arretramento); nonchè a quelle di difetto relativo di giurisdizione, quando il giudice amministrativo o contabile affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o, al contrario, la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; ne consegue che il controllo di giurisdizione non può estendersi al sindacato delle sentenze cui pur si contesti di essere abnormi o anomale, ovvero di essere incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento – cfr., da ultimo, Cass., S.U., 19 novembre 2019, n. 29082. -.

8. Non ravvisandosi, pertanto, alcuna delle ipotesi sopra ricordate all’interno dei due motivi qui esaminati, gli stessi vanno dichiarati inammissibili.

9. Quanto al primo motivo di ricorso, è appena il caso di evidenziare a fronte di una statuizione del giudice di appello che ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, non è consentito alla parte prospettare innanzi a queste Sezioni Unite un vizio attinente alla giurisdizione del giudice che ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione, essendosi ormai consolidata per effetto della formazione del giudicato sulla statuizione relativa alla giurisdizione del giudice adito, il quale l’ha implicitamente riconosciuta all’atto di escludere l’ammissibilità dell’appello.

10. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

11. Nulla sulle spese.

12. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA