Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7455 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 14/12/2020, dep. 17/03/2021), n.7455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27198-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MANDELLA SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso

la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e difesa

dall’avvocato PAOLO BAMBINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2210/2016 della COMM. TRIB. REG. EMILIA

ROMAGNA, depositata il 13/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/12/2020 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. Con atto del (OMISSIS) A.E. e B.S. ottenevano un mutuo bancario per l’importo di Euro 1.050.000,00 concedendo ipoteca, a garanzia del mutuo stesso su un terreno edificabile. In data (OMISSIS) i predetti A.E. e B.S. costituivano la società Mandella s.r.l. conferendo il terreno su cui precedentemente era stata iscritta l’ipoteca e la società si accollava il mutuo contratto dai soci. Ai fini della registrazione veniva applicata l’imposta di registro con l’aliquota dell’8% sulla base imponibile di Euro 8.500,00, pari al valore del terreno al netto delle passività, giusta il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 50. Infine, con atto del (OMISSIS), A.E. e B.S. cedevano la loro quota di partecipazione al socio e amministratore della società e alla nuova socia subentrata.

L’agenzia delle entrate notificava avviso di liquidazione alla società Mandella s.r.l. determinando il valore dei terreni da sottoporre all’imposta di registro in Euro 1.066.000,00, così disconoscendo le passività gravanti sugli stessi al momento del conferimento in considerazione del fatto che, secondo l’ufficio, il mutuo era stato contratto dai soci conferenti per ragioni personali non riferibili in alcun modo al terreno e, quindi, l’erogazione costituiva la realizzazione economica finanziaria del valore reale del terreno stesso con il vantaggio fiscale costituito dall’imposta di registro che avrebbe gravato sul solo valore del bene conferito. Di fatto, poi, il terreno era pervenuto nella disponibilità dei soci di Mandella s.rl. per effetto della cessione delle quote, sicchè si era configurata una compravendita. Avverso l’avviso di liquidazione proponeva ricorso Mandella s.r.l. e la CTP di Modena lo rigettava. Proponeva appello la contribuente e la CTR dell’Emilia-Romagna lo accoglieva sul rilievo che, pur applicandosi alla fattispecie il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, non appariva sussistente la concatenazione dei tre atti necessaria per configurare un contenuto sostanziale difforme da quanto in essi contenuto. Pertanto non era dato riconfigurare gli atti posti in essere come compravendita.

2. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione l’agenzia delle entrate affidato ad un motivo. La contribuente si costituiva in giudizio con controricorso.

3. Con nota del 21 ottobre 2020 l’agenzia delle entrate, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, comunicava che la contribuente aveva proposto istanza di definizione della lite ed aveva effettuato il pagamento integrale di quanto dovuto, per il che instava per la declaratoria di estinzione del giudizio. Con nota del 26 ottobre 2020 il difensore della contribuente ha comunicato di aderire alla istanza di estinzione presentata dall’Avvocatura dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

all’istanza di estinzione proposta dall’agenzia delle entrate a seguito di definizione agevolata dalla lite è seguita l’adesione da parte della contribuente sicchè sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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