Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7454 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7454
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
D.V.E., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati SANTESE
ROSARIO, D’ANTONIO ENRICO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ SUD APPALTI di LA PORTA – CUCCO & C. SAS in persona del
suo
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv.
TARULLO Francesco, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 578/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del
2.5.07, depositata il 09/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
D.V.E. conveniva in giudizio avanti al Pretore di Vallo della Lucania la Sud Appalti di La Porta – Cucco & C. s.a.s. e premesso di aver lavorato alle dipendenze di detta impresa dal 1984 al 1995 con mansioni di carpentiere, ancorche’ la stessa impresa avesse assunto nel tempo denominazioni diverse (Associazione temporanea di imprese di D.F.V., Sud Appalti, Global Service s.r.l.), chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di differenze retributive.
Il giudice di primo grado, rilevato che il ricorrente non aveva provato la continuita’ giuridica tra le varie societa’ e la Sud Appalti di La Porta-Cucco riconosceva al D.V. le differenze retributive relativamente al solo rapporto di lavoro intercorso con la societa’ convenuta. Il Lavoratore proponeva appello insistendo perche’ venisse accertata la continuita’ giuridica del suo rapporto di lavoro con la Sud Appalti di La Porta-Cucco per l’intero periodo dal 1984 al 1995.
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza depositata il 9.5.2008, rigettava l’appello rilevando che appariva estremamente difficile ricollegare i singoli discontinui rapporti di lavoro al medesimo datore di lavoro, in assenza di qualsiasi deduzione di ipotesi di cessione di azienda o di fittizieta’ di denominazione e ragione sociale, tenuto anche conto delle risultanze del libretto di lavoro e considerato che i testi escussi non hanno riferito alcun elemento atto a dimostrare la asserita continuita’ giuridica del rapporto di lavoro dell’appellante.
Avverso detta sentenza il sig. D.V. ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo con il quale, denunciando insufficiente motivazione sostiene che la Corte di Appello non avrebbe correttamente valutato il materiale probatorio e le testimonianze raccolte.
La Sud Appalti di La Porta-Cucco s.a.s. ha resistito con controricorso.
Il ricorso e’ manifestamente infondato.
Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 non puo’ consistere nella difformita’ dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte.
Al riguardo e’ appena il caso di ricordare che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte il compito di valutare le prove e di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di individuare le fonti del proprio convincimento scegliendo tra le complessive risultanze del processo quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti e di dare la prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, spetta in via esclusiva al giudice del merito; di conseguenza la deduzione con il ricorso per Cassazione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata, per omessa, errata o insufficiente valutazione delle prove, non conferisce al giudice di legittimita’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensi’ la soia facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (cfr. tra le tante Cass. n. 6064/2008, n. 17076/2007, n. 3994/2005, n. 11933/ 2003, n. 5231/2001).
Nella specie le valutazioni delle risultanze probatorie operate dal giudice di appello sono congruamente motivate e l’iter logico – argomentativo che sorregge la decisione e’ chiaramente individuabile, non presentando alcun profilo di manifesta illogicita’ o insanabile contraddizione. Per contro, le censure mosse dal ricorrente si risolvono sostanzialmente nella prospettazione di un diverso apprezzamento delle stesse prove e delle stesse circostanze di fatto gia’ valutate dal giudice di merito in senso contrario alle aspettative del medesimo ricorrente e si traducono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio, del tutto inammissibile in sede di legittimita’.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con conseguente condanna del ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo.
PQM
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro millecinquecento/00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010