Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7454 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17617/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELLO

AGEA, giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 34/04/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA del 17/11/2014, depositata il 12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE

CIRILLO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Umbria che il 12 gennaio 2015 ha riformato la decisione della CTP – Perugia e ha accolto la domanda del Dott. P.C., medico di base convenzionato col SSN, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2003 al 2006. Il contribuente resiste con controricorso.

Indi, prima sopravviene l’indicazione nomofilattica di Cass. Sez. U., Sentenza n. 9451 del 10/05/2016; poi l’avvocatura erariale rinuncia al ricorso con atto notificato e poi seguito dall’accettazione della controparte.

Pertanto, con motivazione semplificata, va dichiarata l’estinzione del processo.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia.

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia al ricorso e compensa le spese.

Dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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