Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7453 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – rel. Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, V. APPIA PIGNATELLI 362, presso lo studio dell’avvocato SELMI

CARLO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

ENI SPA (OMISSIS), in persona del procuratore, Ing. C.

A., Direttore Generale della Divisione Refining &

Marketing,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRATELLI RUSPOLI 2, presso lo

studio dell’avvocato ALBANESE MARIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCCHETTI ANNA MARIA giusta delega in calce

al controricorso;

– controricorrente –

contro

CARPOINT SPA (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

CARPOINT SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro-

tempore, Presidente del C.d.A. ed Amministratore Delegato sig.

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.

FARNESE 12, presso lo studio dell’avvocato PIOVESAN ANDREA, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso con

contestuale proposizione di ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, V. APPIA PIGNATELLI 362, presso lo studio dell’avvocato SELMI

CARLO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

ENI SPA (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 25244/2007 del TRIBUNALE di ROMA, Sezione 3^

Civile, emessa il 27/12/2007, depositata il 28/12/2007; R.G.N.

72218/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2011 dal Consigliere Dott. FULVIO UCCELLA;

udito l’Avvocato ALBANESE MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 luglio 2005 il Giudice di Pace di Roma accoglieva la domanda proposta da S.C. nei confronti di ENI s.p.a.

Divisione Refining & Marketing e della CARPOINT s.p.a. volta al risarcimento dei danni arrecati alla propria autovettura, acquistata presso la Carpoint per la presenza di acqua e morchia nel serbatoio e condannava la Convenuta ENI al pagamento a tale titolo della somma di Euro 2832/00 oltre interessi.

Su gravame proposto dalla ENI con sentenza del 28 dicembre 2007 il Tribunale di Roma riformava integralmente la decisione di prime cure e tra l’altro dichiarava inammissibile l’appello incidentale della S..

Avverso siffatta sentenza propone ricorso principale la S., affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso la Eni e la Carpoint che, a sua volta, dispiega ricorso incidentale, sul governo delle spese, a cui resiste con controricorso la S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1.- Osserva il Collegio che per priorità logica va esaminato il primo motivo del ricorso della S., con il quale, in sintesi, la ricorrente lamenta che il giudice dell’appello avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile la sua impugnazione.

In punto di fatto, va detto che è incontestato che la S., sebbene ritualmente citata nel giudizio di appello, si sia costituita solo all’udienza del 7 novembre 2006, dopo che era stata dichiarata contumace all’udienza di prima comparizione fissata per il 7 febbraio 2006, chiedendo la conferma della sentenza appellata.

Al riguardo, va posto in rilievo che, per giurisprudenza costante di questa Corte (ancora, di recente Cass. n. 19555/06), che trova consensi in maggioritaria dottrina, il ricorso al generico richiamo delle conclusioni assunte in primo grado non è sufficiente a manifestare in modo chiaro ed univoco la volontà di sottoporre al giudice dell’appello una domanda o una eccezione non accolta in primo grado (Cass. n. 9878/05).

Infatti, tale espressione di volontà deve essere precisa e non equivoca (Cass. n. 14086/10), perchè, in quanto relativa ad una situazione dedotta in primo grado, occorre che alla domanda o all’eccezione sia fatto specifico riferimento anche in fase di appello (Cass. n. 6850/88), in qualsiasi forma idonea, però, ad evidenziare la volontà della parte vittoriosa di riaprire la decisione e sollecitare la discussione sulla domanda (Cass. n. 9878/05).

Ne consegue che la mera richiesta di conferma della sentenza impugnata (v. la parte narrativa del ricorso S.) non equivale a richiesta di riproporre anche la condanna della Carpoint.

Al rigetto del primo motivo segue l’assorbimento del secondo (contraddittoria, insufficiente ed erronea valutazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio-), in quanto sul punto, stante il rigetto del primo, diventa irrilevante ogni sua valutazione.

Con il terzo (affermazione di responsabilità solidale per violazione e falsa applicazione dell’art. 2055 c.c., u.c.) si propongono questioni di merito, escluse di per sè da ogni sindacato di legittimità di competenza di questa Corte.

Infatti, la ricorrente nel censurare la motivazione della sentenza e nel dedurre l’erronea l’applicazione dell’art. 2055 c.c., u.c., propone una valutazione della vicenda diversa da quella operata con argomentazioni appaganti sotto ogni profilo dal giudice dell’appello ed, in estrema sintesi, adesiva a quanto statuito dal giudice di prime cure e smentite dal giudice dell’appello (v.p. 4-5 sentenza impugnata).

Così come va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Carpoint, avendo il giudice del merito riconosciuto la sussistenza dei giusti motivi per compensare e, mancando, peraltro, di interesse la ricorrente incidentale.

Atteso l’alterno esisto delle fasi del merito ed il rigetto dei ricorsi ritiene la Corte che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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