Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7453 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7453
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN
VALENTINO 34, presso lo studio dell’avvocato SCUDERI VINCENZO,
rappresentato e difeso dall’avvocato BALSAMO GIUSEPPE, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta procura
speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1078/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
3.7.08, depositata il 17/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Nella causa promossa da F.M. contro l’Inps per il rimborso della somma di L. 7.594.525, indebitamente trattenuta dall’Istituto per un preteso recupero di indebito previdenziale, la Corte di Appello di Palermo, quale giudice di rinvio, con sentenza depositata il 17.7.2008, accoglieva l’appello proposto dal F. contro la sentenza del Pretore di Marsala, dichiarava l’irripetibilita’ dell’importo di L. 7.594.525 e condannava l’Inps a restituire al ricorrente detta somma maggiorata di interessi e rivalutazione. La Corte compensava le spese di lite di tutti i gradi di giudizio (sei gradi complessivi, di cui due di cassazione e due di rinvio) ravvisando la sussistenza di giusti motivi “in considerazione della peculiarita’ e complessita’ delle questioni trattate”.
Avverso detta sentenza il F. ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi con i quali, denunziando violazione degli artt. 111 e 24 Cost. e gli artt. 91, 92 e 132 c.p.c. nonche’ contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di tutti i gradi di giudizio, senza dare adeguata motivazione di tale decisione e sostanzialmente annullando per la parte vittoriosa gli effetti favorevoli della causa, poiche’ le spese di lite superano di gran lunga il rimborso ottenuto.
L’Inps ha resistito con controricorso.
Il ricorso e’ manifestamente fondato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20598 del 30.7.2008, componendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimita’, e con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (che ha modificato l’art. 92 c.p.c., comma 2 richiedendo una “esplicita” motivazione della compensazione), hanno affermato il principio che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non e’ necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purche’ tuttavia le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito; in particolare l’obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovra’ ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorche’ le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in se’ considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata.
La sentenza impugnata non si e’ attenuta a tale principio non avendo dato adeguata giustificazione della totale compensazione delle spese, ma facendo ricorso a clausole di stile quali “la peculiarita’ e complessita’ delle questioni trattate”, che peraltro non trovano riscontro nella motivazione del provvedimento, dalla quale non e’ lecito inferire ne’ la complessita’ della questione (indebito previdenziale) ne’ la sua peculiarita’.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata al giudice designato in dispositivo, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Palermo in diversa composizione.
Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010