Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7453 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.23/03/2017), n. 7453
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29234-2015 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
PROVINCE N 184, presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA
PATERNOSTER, rappresentata e difesa dall’avvocato EUGENIO RONCO
MUNICCHI, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (Cf. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 683/5/2015, emessa il 11/05/2015, della
COMMISSIONE. TRIBUTARIA REGIONALE di GENOVA, depositata il
09/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La ricorrente svolge attività di traduttrice ed interprete, lavoro per il quale ha corrisposto negli anni passati l’Irap sui redditi conseguiti.
Ritenendo di non avere un’autonoma organizzazione ha chiesto il rimborso delle somme pagate a quel titolo per gli anni dal 2006 al 2008.
Avuta la richiesta esito negativo, ha impugnato il silenzio rifiuto, ottenendo rigetto in primo e secondo grado.
I giudici di appello hanno ritenuto che non vi fosse prova sufficiente dell’assenza di attività autonomamente organizzata, prova che era onere suo fornire.
La parte privata ricorre con due motivi avverso tale sentenza.
Si è costituita con controricorso l’Agenzia.
Con il primo motivo, viene denunciata – senza altra specificazione – la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il motivo è all’evidenza inammissibile per difetto di specificità, in quanto manca l’individuazione delle norme violate (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), nè è possibile desumere, dal contesto del motivo, a quale disposto normativo, le censure si riferiscano (Cass. ord. n. 187/14, 17125/07, ord. n. 19959/14, 25332/14).
Con il secondo motivo si denuncia invece omesso esame di un fatto controverso e rilevante, consistente nella documentazione comunque versta in atti, da cui risulta che la ricorrente svolge la sua attività a casa, e dunque in mancanza di un ufficio, e senza beni strumentali o terzi collaboratori, circostanze risultanti dalla stessa dichiarazione dei redditi, non adeguatamente valorizzata.
E’ regola che il lavoratore autonomo che non impieghi beni strumentali e non abbia alcun dipendente non può dirsi dotato di un’autonoma organizzazione (distinta dal lavoro personale) in grado di accrescere i suoi guadagni (Sez. Un n. 9451 del 2016).
Questo elemento, dunque, ossia l’assenza di un ufficio proprio, per il lavoro svolto a casa e la mancanza in dichiarazione dei redditi di compensi a terzi o di spese per personale dipendente o collaboratore, andavano valorizzati in tal senso. Inoltre, non c’è “doppia conforme” preclusiva dell’esame del motivo, in quanto, nella analisi della CTR manca completamente la valutazione degli elementi “a discarico” offerti dalla parte contribuente.
La sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale della Liguria, in diversa composizione, affinchè dal riesame delle risultanze documentali, si uniformerà al principio di diritto enunciato.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale per la Liguria, in diversa composizione.
Così deciso il Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017