Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7453 del 19/03/2020

Cassazione civile sez. un., 19/03/2020, (ud. 14/10/2019, dep. 19/03/2020), n.7453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10891-2018 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 12,

presso lo studio dell’avvocato FRANCO DI LORENZO, rappresentato e

difeso dall’avvocato NUNZIO MANCIAGLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 73/2018 del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositata il

06/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2019 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO, il quale conclude chiedendo dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la sentenza n. 73 del 2018, ha confermato la pronuncia del T.A.R, Sicilia, sez. staccata di Catania con la quale era stata dichiarata inammissibile la pretesa di S.P., volta a far eseguire in sede di ottemperanza la condanna passata in giudicato, di risarcimento dei danni in favore del ricorrente, limitatamente ad uno dei convenuti, relativa ad una sentenza di primo grado del giudice amministrativo (T.A.R. Catania 1518 del 2010) riformata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana (sentenza n. 609 del 213) ma, secondo la prospettazione di S., divenuta definitiva in relazione alla posizione di una parte ( G.).

Il giudice di appello, a sostegno della decisione, ha evidenziato che la sentenza n. 609 del 2013, nell’accogliere l’impugnazione del Ministero aveva rigettato integralmente tutte le domande risarcitorie del ricorrente e che a fronte di una pronuncia resa su tale unica questione non fosse rilevante che l’appello non fosse stato notificato ad uno dei soggetti beneficiari di uno dei quattro provvedimenti di assegnazione, ritenuto, unitamente ad altri, fonte della responsabilità aquiliana della Amministrazione. E’ stato infatti escluso che la domanda fosse fornita di prova in relazione ai danni lamentati per effetto dei provvedimenti di assegnazione interinale alle funzioni dirigenziali nella sezione di (OMISSIS), aggiungendo che a tale carenza probatoria non potesse porsi rimedio con liquidazione equitativa. Da nessun elemento poteva, di conseguenza, trarsi la differenziazione della posizione del G. che era stato destinatario di provvedimento di reggenza provvisoria del tutto analogo a quello degli altri destinatari anche in punto di prova del danno lamentato.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione S.P. per difetto assoluto di giurisdizione con invasione del potere legislativo, affidato a quattro motivi, accompagnati da memoria. Si deve dare atto del deposito (in data 7 ottobre 2019) di “Brevi osservazioni scritte ex art. 379 c.p.c.”, da ritenersi tardive perchè il termine da osservare, nella specie era quello di dieci prima dell’adunanza camerale stabilito nell’art. 380 bis.1 c.p.c. (la memoria risulta depositata il 7/10/2019).

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta concludendo per l’inammissibilità del ricorso.

Nel primo motivo viene dedotta la violazione del dictum dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 2 del 2017), in funzione del quale, il giudicato amministrativo quando riconosce la fondatezza della pretesa sostanziale, esaurisce ogni margine di discrezionalità nel successivo esercizio del potere e fa nascere in capo all’amministrazione un’obbligazione il cui oggetto consiste nel concedere in natura il bene della vita di cui è stata riconosciuta la spettanza. Il giudicato, in sostanza, non può più essere messo in discussione. Nella specie il giudice dell’ottemperanza ha violato il giudicato avendone modificato la portata e gli effetti, così eccedendo dal potere giurisdizionale relativo a tale fase di giudizio.

Nel secondo motivo viene dedotta la violazione degli art. 324 e 329 c.p.c. in relazione all’art. 2909 c.c. per aver ritenuto che l’omessa notifica dell’impugnazione ad uno dei soggetti beneficiari del provvedimento di assegnazione contestato non abbia determinato, limitatamente alla sua posizione, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Così facendo il Consiglio di Stato ha disconosciuto la pronuncia definitiva resa in sede di revocazione (n. 96 del 2015) con la quale è stata accertata la mancanza di appello del Ministero in relazione alla posizione G. nel giudizio di cognizione. In particolare, in questa pronuncia è stata affermata l’insussistenza del vizio revocatorio denunciato dallo S. (la supposizione della vocatio in jus del G.) proprio perchè smentita dagli atti di causa da quali non risultava la notifica dell’appello con la conseguenza che la sentenza non sarebbe stata pronunciata nei suoi confronti. Vi è stata, in conclusione, piena acquiescenza in relazione alla posizione G..

Nel terzo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 324 c.p.c. e degli artt. 1316 e 1317 c.c. in relazione al giudicato formatosi sul capo della sentenza del T.A.R. n. 1518 del 2010, relativamente alla liquidazione dei danni in 30.000 Euro, specificamente impugnata dal Ministero su tale capo. Deve rilevarsi come tale motivo non sia stato nè trattato nè accolto dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 609 del 2013. In essa, infatti, non è stato trattato il tema della cumulatività della liquidazione ma soltanto quello riguarda l’an ed il quantum del risarcimento. Ciò comporta che la cumulatività è oggetto di giudicato.

Nel quarto motivo viene dedotta la violazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. in relazione alla condanna alle spese del primo grado di giudizio, liquidate dal T.A.R. CT in Euro 4000. Nonostante anche su questo capo si fosse formato il giudicato perchè non riformato dal Consiglio di Stato, la sentenza impugnata non ha riconosciuto il diritto all’ottemperanza neanche in relazione ad esso.

I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi e dichiarati inammissibili, dovendosi condividere al riguardo le conclusioni e l’iter argomentativo della requisitoria del Procuratore generale.

Le sezioni unite di questa Corte, con orientamento costante, hanno escluso l’ammissibilità del ricorso per eccesso o strariparimento della giurisdizione (nella specie per invasione del potere legislativa) in tutte quelle ipotesi in cui le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato, gli errori nei quali il giudice dell’ottemperanza è incorso nel definirne il perimetro, trattandosi di censure strettamente inerenti i limiti interni e non esterni alla giurisdizione. (S.U. 13699 del 2018). Nella specie, la contestazione mossa alla sentenza impugnata ha ad oggetto la portata precettiva della sentenza n. 609 del 2013, della quale si è richiesta l’ottemperanza. Ne consegue che oggetto di censura non è la possibilità di far ricorso al giudizio di ottemperanza, ma il modo con il quale il potere giurisdizionale è stato esercitato dal giudice amministrativo, ferma la sua indiscussa potestas iudicandi in tema di verifica della portata e dell’ampiezza del giudicato ed in relazione all’interpretazione del giudicato stesso (S.U. 13699 del 2018). Come esattamente rilevato dal Procuratore generale, la censura ha riguardato esclusivamente l’interpretazione del giudicato, già oggetto della valutazione conforme del giudice dell’ottemperanza di primo grado (sentenza T.A.R. Sicilia n. 2893 del 2016), con conseguente radicale insussistenza dell’invasione del potere legislativo.

Alla medesima conclusione si deve pervenire anche in relazione alla censura relativa alla sconfessione della pronuncia resa in sede di revocazione, trattandosi anche in parte qua della denuncia di un errore interpretativo di una pronuncia del giudice amministrativo, peraltro in un giudizio assoggettato a condizioni di ammissibilità e fondatezza del tutto diverse da quelle ordinariamente applicabili alla giurisdizione amministrativa di legittimità (od esclusiva). Deve aggiungersi che nell’invocata sentenza della Corte Costituzionale n. 6 del 2018 è stato puntualizzato che il sindacato sugli errores in procedendo od in iudicando, in quanto meramente interni alla giurisdizione del giudice adito non può essere incluso nella questione denunciabile ex art. 111 Cost., comma 8, (conformemente a S.U. 8245 del 2017; 300 del 2013), essendo tale sindacato limitato all’invasione della sfera legislativa, della sfera della P.A. (difetto assoluto di giurisdizione) o di quella attribuita ad altro giurisdizionale (difetto relativo).

Nella specie, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana ha limitato il proprio sindacato all’interpretazione del giudicato costituito dalla sentenza del medesimo C.G.A. n. 609 del 2013, rilevando come l’an della domanda risarcitoria, con accertamento definitivo, fosse stato ritenuto insussistente in via generale e con riferimento a tutti i beneficiari dei provvedimenti di assegnazione provvisoria, trattandosi di posizioni identiche e del tutto sovrapponibili. Doveva pertanto escludersi dall’esame complessivo della pronuncia che vi fosse stato un accertamento alternativo con riferimento ad uno di essi. Tale esame ha avuto ad oggetto esclusivo il perimetro del giudicato interno che si era formato in relazione al giudizio di cognizione sull’esistenza del danno lamentato e del diritto alla riparazione di esso.

La censura relativa alla statuizione sulle spese di lite deve, del pari, essere ritenuta inammissibile per le ragioni ampiamente svolte, essendo strettamente consequenziale ad esse sul piano logico. La valutazione complessivamente fornita, nella sentenza impugnata, del contenuto e dell’esito del giudizio risarcitorio azionato dal ricorrente e concluso, in sede di cognizione, con la sentenza n. 609 del 2013, non poteva che comprendere anche la statuizione sulle spese di lite, relativa alla decisione di primo grado, oggetto d’integrale riforma in secondo grado.

All’inammissibilità del ricorso consegue l’applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali del presente giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte contro ricorrente da liquidarsi in Euro 3000 per compensi oltre spese prenotate a debito. Si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2020

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