Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7452 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25337-2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GRISANTI,

rappresentato e difeso dall’avvocato CINZIA TOMASONI, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (CF. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/01/2015, emessa il 02/03/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TRENTO, depositata il

16/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA;

vista la memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata dalla parte

ricorrente.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. si verte in tema di impugnazione del diniego di rimborso dell’Irap versata dal contribuente, medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N., negli anni di imposta 2006-2008;

2. i giudici d’appello hanno ritenuto in concreto sussistente il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ai fini Irap;

3. con un unico motivo, il ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e, in relazione all’art. 360, n. 5, omesso esame circa fatti decisivi”;

4. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

5. questa Corte ha chiarito che “il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui”, in modo da superare “la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive”, ed ha precisato che tale “accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato” (Cass. S.U. n. 9451/16);

6. nel caso di specie, i giudici regionali hanno fondato l’esistenza dell’autonoma organizzazione sulle caratteristiche concrete dell’attività, svolta dal medico in quattro (negli anni 2005-2006) o cinque (negli anni 2007-2008) studi, con costi eccedenti – per quantità e qualità – quelli ritenuti indispensabili per l’attività professionale, e con utilizzo di beni strumentali parimenti eccedenti il minimo indispensabile;

7. il motivo di ricorso è inammissibile poichè censura un accertamento in fatto congruamente motivato e quindi insindacabile in sede di legittimità (cfr. anche Cass. Sez. Un. n. 7931/13, Cass. nn. 12264/14, 26860/14, 3396/15, 14233/15), non essendo consentita in questa sede – nemmeno per il tramite di censure motivazionali – una revisione del giudizio sugli elementi di fatto ritenuti rivelatori dell’esistenza di un’autonoma organizzazione ai fini Irap, spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (Cass. nn. 962/15, 26860/14);

8. anche il controricorso è inammissibile, poichè non notificato presso il domicilio eletto in ricorso dalla parte ricorrente;

9. non sussistono i presupposti per la pronuncia sulle spese, stante la rilevata inammissibilità anche del controricorso.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara inammissibile il controricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente pincipale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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