Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7452 del 18/03/2020

Cassazione civile sez. I, 18/03/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 18/03/2020), n.7452

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 5807/2019 proposto da:

T.A.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione,

rappresento e difeso dall’avvocato Massimiliano Vivenzio, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica,

domiciliato per legge presso l’Avvocatura generale dello Stato in

Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 7698/2018 del Tribunale di Milano, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, del

31.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/02/2020 dal Cons. Dr. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, da T.A.R. avverso il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ed umanitaria.

La non attendibilità del racconto, scrutinata per i parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’accesso alla protezione internazionale ed umanitaria richiesta aveva determinato i giudici di merito al rigetto della domanda.

Ricorre per la cassazione dell’indicato provvedimento T.A.R. con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente, originario del Togo, nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di essere nato e cresciuto a (OMISSIS), di appartenere al gruppo etnico kotokoli e di essere di religione musulmana, di aver lavorato sino alla partenza come elettricista, di aver lasciato il proprio paese dopo che, in esito alla sua partecipazione ad una manifestazione studentesca, organizzata per sostenere le rivendicazioni degli insegnanti nei confronti del governo, in cui vi erano stati scontri con la polizia quest’ultima lo aveva portato in caserma e picchiato per poi rilasciarlo con l’avvertimento che se fosse stato preso una seconda volta avrebbe rischiato la vita. Quattro giorni dopo la madre, dopo che al secondo giorno di manifestazione un bambino veniva ucciso per errore da un poliziotto, lo aveva chiamato per avvertirlo che la polizia lo aveva convocato, ragione per la quale egli, rappresentante degli studenti, decideva di rifugiarsi a (OMISSIS) per poi lasciare il paese, una volta appreso che nei suoi confronti veniva emesso un mandato di cattura.

2. Sulla indicata premessa il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,4 ed 8.

Il tribunale in assenza della trasmissione della videoregistrazione non aveva ritenuto di procedere, anche in forma suppletiva, all’audizione personale del ricorrente per colmare le lacune istruttorie ricostruendo adeguatamente le vicende personali utili al riconoscimento dello status richiesto, nella sottesa necessità di fornire quanti più strumenti possibili per garantire un contatto tra i soggetti del processo e l’effettività della tutela.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

La direttiva 2004/84/Ce aveva voluto vincolare lo Stato membro obbligando i soggetti tenuti a valutare le istanze a cooperare con il richiedente offrendo supporto al racconto del richiedente, aspetto per il quale anche l’audizione avrebbe assunto particolare valenza.

Sarebbe stato impedito negando l’audizione al ricorrente di compiere quel ragionevole sforzo necessario a far presumere l’assolvimento dell’onere probatorio nel circostanziare al domanda.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’errata valutazione del principio di vulnerabilità e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Il collegio ritenuta l’inattendibilità del narrato in assenza di fatti diversi non avrebbe ritenuto concedibile la misura della protezione umanitaria.

Il tribunale non avrebbe applicato correttamente la norma là dove richiedeva per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari elementi di inclusione del ricorrente in Italia ulteriori rispetto a quelli in via ordinaria appartenenti alla fase di accoglienza, come corsi di lingua italiana, formazione professionale, borse di lavoro e volontariato finalizzati alla successiva integrazione e già integrativi dei “seri motivi di carattere umanitario” che avrebbero ben potuto condurre ad un esame comparativo dei contesti di provenienza e di radicamento.

3. Nell’ordine delle censure proposte deve in via preliminare scrutinarsi il primo motivo di ricorso con cui si denuncia la nullità del decreto impugnato per violazione di legge per non aver provveduto il Tribunale a disporre in udienza la comparizione personale del ricorrente come richiesto dal difensore ed imposto dal D.Lgs. n. 35 del 2000, art. 35-bis, comma 11, nei casi di mancanza della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla commissione territoriale. Il motivo è infondato.

Nel dare valutazione alla proposta critica, si tratta innanzitutto di distinguere, nell’ipotesi in cui la Commissione territoriale non abbia provveduto a videoregistrare l’intervista resa dal richiedente protezione nella indisponibilità del mezzo tecnico e quindi a trasmetterne gli esiti al Tribunale investito del giudizio, tra: a) rispetto del principio del contraddittorio; b) presupposti e contenuti che guidano il giudice eventualmente a risentire il richiedente che abbia già reso l’intervista nella fase amministrativa.

3.1. E’ necessario prendere le mosse dalle affermazioni di diritto che, chiare sul punto, ha reso questa Corte di legittimità con la sentenza del 05/07/2018 n. 17717.

In attuazione del principio del contraddittorio, e quindi del diritto del ricorrente ad una piena ed effettiva difesa, questa Corte di legittimità con l’indicata sentenza ha per vero rimarcato la necessità, per ragioni di stretta letteralità della norma in esame e di armoniosa ricostruzione del sistema, che in mancanza della videoregistrazione del colloquio il Tribunale, chiamato a pronunciare sulla domanda di protezione internazionale, debba fissare l’udienza di comparizione delle parti, configurandosi altrimenti la nullità del decreto pronunciato per il mancato pieno spiegamento del principio del contraddittorio (Cass. n. 17717 cit.).

Il giudizio in materia di riconoscimento della protezione internazionale si svolge, secondo regola generale, a fronte di una prima fase amministrativa in cui il richiedente viene ascoltato personalmente, in un successivo momento, in camera di consiglio nelle forme di un contraddittorio cartolare segnato dalle previsioni dell’art. 737 c.p.c. e ss., come richiamato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis.

Nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, che è destinato a venire nel suo complesso in rilievo per le fasi amministrativa e giurisdizionale di cui esso si compone, alla natura camerale non partecipata della fase che trova svolgimento davanti al giudice e che è finalizzata a soddisfare negli attenuati termini cartolari il contraddittorio, deve accompagnarsi la videoregistrazione dell’intervista effettuata dalla Commissione territoriale del richiedente.

I contenuti del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, ai commi 10 e 11, e le intenzioni del legislatore per i primi fatte chiare, vogliono che là dove manchi la videoregistrazione, nella centralità che stessa riveste all’interno del procedimento in quanto strumento che consente al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, si affermi il pieno dispiegamento del contraddittorio, altrimenti riservato ad una udienza camerale non partecipata, attraverso lo svolgimento dell’udienza di comparizione delle parti a pena, altrimenti, della nullità del decreto pronunciato (in termini: Cass. 26/06/2019 n. 17076 e Cass. 31/01/2019 n. 2817, non massimata).

3.2. Una volta che il tribunale competente a decidere sulla domanda di protezione internazionale abbia fissato, in difetto della videoregistrazione, l’udienza camerale in forma partecipata, potrà eventualmente porsi il problema, distinto e successivo rispetto alla preliminare esigenza del rispetto del contraddittorio secondo un modello pieno, di riascoltare il richiedente.

Va da sè che, ormai, però non si tratta si fare applicazione di una regola processuale destinata a sostenere la validità del modello adottato, ma di una valutazione di merito in cui il giudice è chiamato a scrutinare la natura della domanda ed ove essa non sia manifestamente infondata procedere a sentire il richiedente se ritenga i temi di indagine di necessario approfondimento.

L’iniziativa in tal caso è del richiedente che, a migliore definizione del quadro di allegazione e prova, indicherà al giudice i temi destinati a sostenerlo e lo scrutinio passa, in tal caso, attraverso un preliminare giudizio di non manifesta infondatezza della domanda, nell’apprezzata pienezza dell’iniziale allegazione e della valutazione sulla stessa condotta dalla Commissione territoriale.

Il tribunale chiamato a decidere all’esito di una valutazione ex actiis che deve esse effettuata sui documenti trasmessi dall’organo amministrativo e, tra questi, per l’appunto, sulla videoregistrazione (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8) potrebbe su istanza del ricorrente ritenere il quadro fattuale in atti non sufficiente a definire la domanda.

Pertanto, nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purchè sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale (Cass. 28/02/2019 n. 5973).

A nulla rileva inoltre che l’audizione, nella specie, sia stata effettuata davanti alla Commissione territoriale in data anteriore alla consumazione del termine di 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017, convertito nella L. n. 46 del 2017, essendo l’udienza di comparizione delle parti, anche in tale ipotesi, conseguenza obbligata della mancanza della videoregistrazione (Cass. 11/12/2018 n. 32029; Cass. 17/04/2019 n. 10786; Cass. 23/05/2019 n. 14148; Cass. 26/06/2019 n. 17076; Cass. 30/01/2020 n. 2134).

3.3. Il Tribunale di Milano dopo aver dato atto di aver provveduto a fissare udienza per la comparizione delle parti nell’osservanza del principio enunciato da questa Corte con sentenza n. 17717/2018 ha poi correttamente concluso per la non necessità di “procedere a rinnovare il colloquio personale con il ricorrente, essendo stati raccolti tutti gli elementi necessari ai fini della decisione” e non avendo la difesa “richiamata la vicenda personale del ricorrente negli esatti termini che si ricavano dal verbale di audizione… introdotto ulteriori temi di indagine nè allegato fatti nuovi” (p. 4).

4. Il secondo motivo è assorbito dall’esito del precedente, con l’ulteriore precisazione che l’onere di cooperazione istruttoria che incombe sul giudice del merito investito di una domanda di protezione internazionale non può prescindere, nella sua attivazione, dal giudizio sulla credibilità soggettiva del dichiarante che, con articolazione piena, è stato formulato nell’impugnato provvedimento che sul punto non risulta neppure attinto da perspicua critica, limitandosi il ricorrente a reiterare il rilievo che il personale ascolto del richiedente avrebbe offerto occasione ai giudici di conoscere “la situazione politica del Paese di origine, ma non solo”.

5. Nello scrutinio del terzo motivo, si deve in via sistematica rimarcare – al fine di raccordare l’esame del motivo ai più recenti principi affermati da questa Corte di legittimità in adesione a SU n. 29459 del 2019, che conferma e sostiene l’interpretazione inaugurata da Cass. n. 4890 del 19/02/2019 – che in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria il correlato diritto, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e che la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile.

5.1. Le domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge (D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali) saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, e legge di conversione citata, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.

Resta fermo altresì, in adesione a Cass. SU n. 29459 cit., che ha ripreso le conclusioni per la prima volta raggiunte da Cass. n. 4455 del 2018, l’ulteriore principio per il quale in tema di protezione umanitaria l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.

5.2. Tanto esposto, il terzo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza là dove il ricorrente richiama la frequenza di corsi finalizzata alla conoscenza della lingua italiana, la formazione professionale ed il conseguimento di borse di lavoro quali evidenze già da sole espressive della integrazione in Italia.

Si tratta per vero di fatti neppure allegati nel giudizio di merito, ove si dà conto da parte del tribunale che il ricorrente nulla ha allegato “per quanto riguarda la vita trascorsa in Italia” (p. 10), e che, come tali, espongono il motivo ad un giudizio di non autosufficienza.

5.3. La capacità delle dedotte circostanze poi a realizzare la dedotta integrazione contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte che nella atipicità del rimedio segnala, altresì, l’imprescindibilità di un giudizio di confronto tra il contesto di appartenenza nel paese di origine e quello goduto dalla parte nel Paese in cui si richieda la misura di protezione per motivi umanitari, estremo, quest’ultimo, fermo ogni altro rilievo sulla tempestività e compitezza dell’allegazione, incapace, per come dedotto nel giudizio di cassazione, a predicare quel radicamento in Italia.

6. Il ricorso è pertanto ed in via conclusiva infondato e come tale va rigettato.

Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dal L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2020

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