Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7451 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7451

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10431/2009 proposto da:

T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

LOJODICE Oscar, giusta mandato a margine di ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI Antonietta, PATRIZIA

TADRIS, EMANUELE DE ROSE, giusta delega in calce al ricorso

notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3264/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

14/07/08, depositata il 17/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO;

è presente il PG. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Bari, con la sentenza qui impugnata, nella contumacia dell’Inps, dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’attuale ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Trani che aveva deciso una causa promossa dal medesimo ricorrente contro l’Inps. La Corte territoriale osservava che a norma dell’art. 330 c.p.c., comma 1, l’appellante doveva notificare l’atto di gravame, con il decreto di fissazione dell’udienza di discussione, al difensore di controparte costituito nel giudizio di primo grado nel domicilio da questi eletto. Secondo la Corte la norma prevede due distinti requisiti per la regolarità della notifica dell’appello, che deve essere notificato non solo al difensore di controparte costituito in primo grado, ma anche nel domicilio eletto in quella sede dal medesimo difensore. Nella specie non era stato rispettato il secondo requisito perchè, mentre il difensore dell’Inps in primo grado, avv. Raffaele Tedone, aveva eletto domicilio presso l’ufficio legale Inps di (OMISSIS), l’atto di appello era stato notificato all’avv. Tedone presso l’ufficio Inps di (OMISSIS).

Per la cassazione di tale sentenza la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L’Inps ha depositato procura.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione degli artt. 330, 138, 139, 156, 291, 307, 421 e 435 c.p.c., nonchè omessa e insufficiente motivazione e premesso che l’atto di gravame risulta notificato all’avv. Raffaele Tedone, che si era costituito per l’Inps in prime cure, si osserva quanto segue: a) la circostanza rilevante per la validità e regolarità della notifica è solo l’avvenuta notifica dell’atto di gravame al procuratore di controparte costituito in primo grado; b) ai fini della validità della notifica dell’atto di appello effettuata al procuratore costituto in primo grado è irrilevante l’elezione di domicilio effettuata con la memoria di costituzione in primo grado, dovendo applicarsi al procuratore costituito il disposto degli artt. 138 e 139 c.p.c., secondo cui la notifica può sempre eseguirsi mediante consegna della copia dell’atto nelle mano del destinatario; c) avendo la notifica dell’appello raggiunto lo scopo di portare a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale l’atto di impugnazione, tale notifica non può essere ritenuta nulla in applicazione del disposto dell’art. 156 c.p.c., comma 3; d) trattandosi di mera irregolarità della notifica e non di nullità, il giudice di appello non avrebbe dovuto dichiarare la inammissibilità dell’appello, ma avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione a norma dell’art. 291 c.p.c..

Il ricorso è fondato.

Ritiene il Collegio di dover dare continuità giuridica all’orientamento espresso da questa Corte con sentenza n. 21291/2007 che, in consapevole contrasto con altra decisione (n. 26844/2006), ha affermato che la notifica dell’impugnazione al procuratore a mani della persona “addetta al ritiro”, in luogo diverso da quello indicato dal procuratore medesimo, e pur in assenza di alcuna indicazione negli atti processuali, in cui non risulti nemmeno una eventuale comunicazione all’Ordine degli avvocati da parte del destinatario, non possa ritenersi inesistente o nulla, dovendosi privilegiare il riferimento personale su quello topografico, in quanto, ai fini della notifica dell’impugnazione ai sensi dell’art. 330 c.p.c., l’elezione di domicilio presso lo studio del procuratore assume la mera l’unzione di indicare la sede di questo ed è priva di una sua autonoma rilevanza.

La diversa conclusione cui è pervenuto il difforme orientamento – secondo cui è inammissibile il ricorso qualora la notifica nel domicilio del procuratore intimato, non costituito in giudizio, diverso da quello eletto nel giudizio “a quo”, non sia accompagnata dalla documentazione comprovante il nuovo domicilio – può invero giustificarsi nel caso in cui la notifica presso il domicilio dichiarato nel giudizio di merito non abbia avuto buon fine, come più volte la giurisprudenza ha affermato (vedi Cass. n. 14033/2005, n. 8287/2002, n. 2740/1998), e non già allorchè, come nella specie, abbia avuto invece esito positivo.

In tale ultima ipotesi, per vero, si deve, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 21291/2007, nel quadro di una interpretazione che privilegi il riferimento personale rispetto a quello topografico, desumere dal ricevimento dell’atto operato dallo stesso difensore (o dal suo incaricato) la corrispondenza del luogo indicato nella relata con il nuovo domicilio. Del resto anche nel caso in esame è lo stesso difensore domiciliatario a confermare con il ricevimento dell’atto (sia pure attraverso un suo incaricato) attestato dall’ufficiale giudiziario, l’avvenuto mutamento del domicilio nel luogo in cui è avvenuta la notifica.

In questi stessi termini questa Corte si è espressa in numerose cause analoghe decise all’udienza del 19 ottobre 2009 (vedi Cass. n. 27780/09 e numerose altre conformi).

In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio della causa al giudice designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

A Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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