Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7451 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 10/11/2016, dep.23/03/2017), n. 7451
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13669-2015 proposto da:
P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL CAUCASO
21, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SILENZI, che lo
rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 6118/37/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA del 22/09/2014, depositata il 16/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito l’Avvocato Gianluca Silenzi difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
P.M. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi contro la sentenza resa dalla CTR del Lazio meglio indicata in epigrafe che ha accolto l’appello proposto dall’ufficio contro la decisione di primo grado con la quale era stato ritenuto applicabile in favore di P.M., responsabile della plurima tardiva trasmissione telematica di 46 dichiarazioni dei redditi, il cumulo giuridico con le modalità indicate dalla L. n. 689 del 1981, art. 8.
L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte. La parte ricorrente ha depositato memoria.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si è dedotta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., è manifestamente fondato. La sentenza della CTR, chiamata tra l’altro a valutare l’appello dell’Ufficio in ordine all’applicazione in favore del contribuente del cumulo giuridico in relazione alla commissione di plurime condotte di tardiva trasmissione di dichiarazioni dei redditi commesse negli anni 2004 e 2005, contiene una motivazione non intelligibile, indicando a fondamento dell’appello proposto dall’ufficio e dell’operato dall’amministrazione che aveva applicato una sanzione per ciascuna violazione la circostanza che era stato correttamente graduato “…l’importo in funzione delle dichiarazioni contenute nei distinti invii e tenendo conto del cumulo giuridico delle sanzioni, ove applicabile”.
Si tratta di un percorso argomentativo incomprensibile che denota inequivocabilmente l’invalidità della sentenza impugnata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la motivazione che non permetta di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato integra l’inosservanza dell’obbligo imposto al giudice dall’art. 132 c.p.c., n. 4, di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto della decisione – cfr., ex plurimis, Cass. n. 4448/2014 -. Nel caso di specie, infatti, le brevi proposizioni della sentenza sopra riportate sono assolutamente inidonee al raggiungimento dello scopo di evidenziare il ragionamento della CTR che, partendo da determinate premesse, sia poi pervenuto a spiegare il risultato espresso sulla questione controversa.
L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo e del terzo motivo.
In conclusione, in accoglimento del primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio per nuovo esame anche alla luce dei principi espressi da questa Corte – Cass. n. 2597/2016, Cass. n. 11741/2015 – e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 10 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017