Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7450 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUNIGIANA

6, presso lo studio dell’avvocato GREGORIO D’AGOSTINO, rappresentata

e difesa dall’avvocato INTILISANO PIETRO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI CLEMENTINA, RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 357/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

13/03/08, depositata il 14/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 958/2003, aderendo alle conclusioni della CTU disposta in quel giudizio, ha accolto il ricorso proposto dall’assicurata il 10 marzo 1999 ed ha riconosciuto il diritto della ricorrente M.G. all’assegno ordinario di invalidita’ a decorrere dal 1 ottobre 2002.

La Corte di Appello di Messina, disposto il rinnovo della CTU, ha accolto l’appello dell’Inps ed ha respinto la domanda della sig.ra M., aderendo alle diverse conclusioni del CTU nominato in grado di appello, secondo cui le malattie da cui la periziata era affetta – “spondiloartrite cronica sieronegativa cervicale, dorsale e lombo-sacrale, mani e ginocchia, con modica limitazione funzionale” – non erano tali da ridurre a meno di un terzo la capacita’ di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini di bracciante agricola.

Avverso detta sentenza M.G. ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi con i quali ha denunciato:

a) omessa insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il giudice di appello, aderendo immotivatamente alla CTU espletata in 2^ grado, escluso che l’assicurata fosse affetta anche da artrite reumatoide, come rilevato dal CTU nominato in primo grado;

b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere il giudice di appello rilevato l’errore in cui era incorso il CTU di 2^ grado laddove aveva accertato a carico della periziata una spondiloartrosi (malattia che colpisce la colonna vertebrale) alle mani ed alle ginocchia.

L’Inps ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Il ricorso e’ manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha condiviso le conclusioni del CTU nominato in appello, il quale ha escluso che la periziata fosse affetta da artrite reumatoide, riconoscendola affetta solo da spondiloartrosi.

La ricorrente censura tale diagnosi richiamando i criteri per la diagnosi dell’artrite reumatoide esposti in un testo di medicina interna, verosimilmente statunitense.

Al riguardo si ricorda che questa Corte ha ripetutamente affermato che nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie dell’assicurato, le conclusioni della CTU disposta dal giudice di secondo grado con riguardo alla valutazione di situazioni di incapacita’ al lavoro non possono utilmente essere contestate in sede di ricorso per Cassazione mediante la pura e semplice contrapposizione ad esse delle diverse valutazioni espresse dal CTU di primo grado, poiche’ tali contestazioni si rivelano dirette non gia’ ad un riscontro della correttezza del giudizio formulato dal giudice di appello, bensi’ ad una diversa valutazione delle risultanze processuali; in ogni caso la contestazione di una decisione basata sul riferimento ad una delle consulenze tecniche acquisite non puo’ essere adeguatamente censurata, in sede di legittimita’, se le relative censure non contengono la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale unanimemente condivisi dalla comunita’ scientifica, atteso che, in mancanza di detti elementi, le censure configurano un mero dissenso diagnostico e quindi sono inammissibili in sede di legittimita’ (Cass. n. 25481/2007, n. 5865/2008).

Nella specie la Corte territoriale, nel condividere le conclusioni del suo ausiliare, ha dato atto di tutti gli accertamenti clinici compiuti dal CTU per giungere alla diagnosi di spondiloartrosi ed ha tenuto conto anche del supplemento di perizia depositato il 13.2.2008. La ricorrente per contro non spiega come le affermazioni contenute nel testo di medicina richiamato possano ritenersi conclusioni della scienza medica unanimemente condivise dalla comunita’ scientifica.

Quanto poi al presunto errore del perito in relazione alla spondiloartrosi, si osserva che il riconoscimento di un interessamento della malattia anche alle mani ed alle ginocchia della periziata, oltre che alla colonna vertebrale, non ha potuto influire negativamente sulla quantificazione della complessiva incapacita’ lavorativa della lavoratrice.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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