Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7450 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29572-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO,

CLEMENTINA PULLI e MAURO RICCI;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21616/2015 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,

depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Con sentenza n. 21616 del 2015, il Giudice di Pace di Napoli rigettò l’opposizione proposta dall’Inps avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento all’avv. S.S. di Euro 350, oltre interessi legali e spese del procedimento, a titolo di pagamento dell’importo liquidato in suo favore nel decreto di omologa del Tribunale di Napoli sezione lavoro, reso ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 5 a seguito di ricorso per a.t.p. Ritenne il giudice adito che il motivo di opposizione proposto dall’Inps, che lamentava la duplicazione di titoli esecutivi per lo stesso credito, non fosse fondato, in quanto al decreto di omologa non potrebbe attribuirsi natura di titolo esecutivo, in difetto di esplicita previsione legislativa.

2. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, a sostegno del quale deduce la violazione falsa applicazione degli artt. 445 bis e 100 c.p.c. in relazione art. 360 c.p.c., n. 3.

Contesta la soluzione cui è giunto il Giudice di pace, sulla base del rilievo che il decreto di omologa, nella parte in cui contiene la condanna al pagamento delle spese di lite, costituirebbe un provvedimento definitivo che incide sui diritti delle parti, ricorribile per Cassazione ex art. 111 Cost., sicchè ad esso dovrebbe attribuirsi efficacia di titolo esecutivo.

3. L’avv. S.S. ha resistito con controricorso.

4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. E’ pregiudiziale all’esame del merito del ricorso il rilievo dell’inammissibilità dello stesso, per essere stato proposto avverso una sentenza del Giudice di pace pronunziata in causa di valore inferiore ai 1.100 Euro che rientra, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, nel cd. giudizio di equità necessario, come tale impugnabile esclusivamente con l’appello a critica limitata previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 1 applicabile ratione temporis.

2. E difatti, secondo l’interpretazione consolidata, sono sottoposte alla disciplina impugnatoria speciale di cui all’art. 339, comma 3, tutte le sentenze rese in giudizi da decidersi da parte del giudice di pace secondo equità, a prescindere dal contenuto effettivo della pronuncia (Cass. 03/04/2012 n. 5287, C., S.U., 9493/1998; C. 4254/2008; C. 899/2005; C. 17659/2004; C. 16336/2004). In particolare, si è deciso che sono soggette al suddetto regime tutte le sentenze del giudice di pace rese in controversie di valore non superiore a Euro 1.100, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all’art. 1342 c.c., anche se il giudicante abbia applicato una norma di legge ritenuta corrispondente all’equità, ovvero abbia espressamente menzionato norme di diritto senza alcun riferimento all’equità, dovendosi, in tale ultima ipotesi, presumere implicita la corrispondenza della norma giuridica applicata alla regola di equità (Cass. 03/04/2012 n. 5287, Cass. 26528/2006; Cass. 16256/2005; C. 4079/2005).

3. La disposizione richiamata da ultimo, secondo la quale “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell’art. 113, comma 2, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”, è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte, a far data dalla sentenza delle Sezioni Unite 18/11/2008 n. 27339, nel senso che riguardo alle sentenze pronunciate dal Giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3 è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (v. ancora Cass. 13/03/2013 n. 6410).

4. Gli arresti successivi hanno ulteriormente approfondito le ragioni secondo le quali resta esclusa l’ammissibilità del ricorso per cassazione diretto, anche per motivi diversi da quelli consentiti per l’appello. Hanno in proposito argomentato che tale conclusione, oltre che per un’elementare ragione di coerenza, che esclude un concorso di mezzi di impugnazione non solo per gli stessi motivi, ma anche per motivi che rispetto a quelli ammessi in riferimento ad un mezzo rappresenterebbero un loro allargamento, si giustifica in forza della lettura dell’art. 360 nuovo testo c.p.c., là dove nel comma 1 prevede l’esperibilità del ricorso per cassazione soltanto contro le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado. Poichè la sentenza equitativa del giudice di pace non è nè una sentenza pronunciata in grado di appello nè una sentenza pronunciata in unico grado (atteso che è, sia pure per motivi limitati, appellabile e, dunque, è sentenza di primo grado), appare evidente che essa non è sottoponibile a ricorso per cassazione per i vizi diversi da quelli indicati dall’art. 339, comma 3. Nè, d’altro canto – si è aggiunto – è ipotizzabile la configurabilità del ricorso per cassazione per motivi diversi sulla base del nuovo testo art. 360 c.p.c., u.c. che ammette il ricorso per cassazione contro le sentenze ed i provvedimenti diversi dalla sentenza per i quali – a norma dell’art. 111 Cost., comma 7 – è ammesso il ricorso in cassazione per violazione di legge per tutti i motivi di cui al comma 1. Ciò in quanto la sentenza del Giudice di pace pronunciata nell’ambito della giurisdizione equitativa, essendo appellabile, sia pure per motivi limitati, sfugge all’ambito di applicazione del suddetto settimo comma, che attiene alle sentenze ed ai provvedimenti aventi natura di sentenza in senso c.d. sostanziale, per cui non sia previsto alcun mezzo di impugnazione, e non riguarda i casi nei quali un mezzo di impugnazione vi sia, ma limitato a taluni motivi e la decisione riguardo ad esso possa poi essere assoggettata a ricorso per cassazione (v. Cass., ord. 04/06/2007 n. 13019 e ancora, da ultimo, Cass. 16/02/2017 n. 4138 con riferimenti agli ulteriori precedenti).

5. Nel caso che ci occupa, il motivo di gravame attiene comunque alla lamentata violazione dei principi che regolano la materia della formazione giudiziale del titolo esecutivo, per cui ricorreva uno dei casi per i quali è previsto l’appello.

6. Il ricorso per cassazione risulta quindi inammissibile.

7. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 febbraio 2017, con riconvocazione, il 7 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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