Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7450 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 17/03/2021), n.7450

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14976/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

NORD-EST EXPORT sas di F.G.M. & C., in persona

del legale rappresentante F.G.M., Fo.Lu.,

rappresentati e difesi dall’avv. Marta de Manincor, con domicilio

eletto in Roma, via Cosseria n. 2, presso lo studio Placidi;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

n. 44/14/12, depositata il 19 aprile 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 44/14/12, depositata il 19 aprile 2012, la Commissione tributaria regionale del Veneto respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, Ufficio locale, avverso la sentenza n. 45/14/10 della Commissione provinciale tributaria di Venezia che aveva parzialmente accolto i ricorsi proposti dalla NORD-EST EXPORT sas di Fo.Lu. & C. (ora NORD-EST EXPORT sas di F.G.M. & C.) e da Fo.Lu., quale socio accomandatario, contro gli avvisi di accertamento per imposte dirette ed IVA 2004-2005.

La CTR osservava in particolare, in via preliminare, che non andava disposta l’integrazione del contraddittorio richiesta dall’agenzia fiscale appellante nei confronti dei soci dell’accomandita non partecipi del giudizio di primo grado; nel merito, che la pronuncia gravata era del tutto corretta ed andava perciò confermata.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resistono con controricorso la società contribuente ed il Fo. che hanno altresì depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 111 Cost., comma 2, dell’art. 101 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 14 e 59, poichè la CTR non ha disposto la -necessaria- integrazione del contraddittorio nei confronti del socio accomandante pro tempore della NORD-EST EXPORT sas, G.G., pacificamente non evocato in giudizio nemmeno avanti alla CTP.

La censura è fondata.

Va ribadito che “Nel processo tributario, il litisconsorzio necessario originario che, nel caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 817, ex art. 5, sussiste tra la società e tutti i soci della stessa in ragione dell’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi), ricorre anche nei confronti del socio accomandante di una società in accomandita semplice, incidendo l’accertamento in rettifica della dichiarazione anche sull’imputazione dei redditi di costui, indipendentemente dal profilo della responsabilità (limitata alla quota conferita o illimitata)” (Cass., n. 27337 del 23/12/2014, Rv. 634221 – 01).

Si deve poi rilevare che trattasi di questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, con l’unico limite della formazione del giudicato interno (evenienza non verificatasi nel presente processo; cfr. da ultimo Cass., n. 5679 del 02/03/2020, Rv. 657513 – 01), sicchè non si pone alcuna questione di interesse ad impugnare, come eccepito dai controricorrenti.

Deve altresì affermarsi l’irrilevanza del fatto che il G. non abbia a sua volta impugnato l’avviso di accertamento relativo al, maggior, reddito di partecipazione conseguente alla rettifica di quello societario.

La ragione e la necessità dell’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti deriva infatti non solo dall’unitarietà dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della NORD-EST EXPORT sas e dai conseguenti effetti sul reddito di partecipazione dei suoi soci, ma anche dalla responsabilità degli stessi (per il G., in quanto accomandante, limitata al valore della quota conferita) per le obbligazioni tributarie societarie (per IVA ed IRAP; arg. ex Cass., n. 15748 del 28/07/2016, Rv. 640653 – 01).

In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Venezia per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di G.G..

Tenuto conto della natura meramente in rito di questa pronuncia, che tuttavia annulla l’intera attività processuale anteatta, le spese dell’intero giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Venezia; compensa le spese del processo.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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