Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7449 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7449

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOTERA

29, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA SATIRA, rappresentato e

difeso dall’avvocato STRANGIO GIUSEPPE, giusta procura a margine del

ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato

e difeso dagli avvocati TRADIS PATRIZIA, ANTONINO SGROI, giusta

mandato speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/2008 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA dell’11/03/08, depositata il 03/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 27 gennaio 1998 T.M. chiedeva al Tribunale di Locri la condanna dell’Inps al pagamento dell’indennita’ di maternita’ per astensione obbligatoria in relazione al parto avvenuto in data (OMISSIS), essendo rimasta senza esito la domanda amministrativa.

Costituito il contraddittorio, il Tribunale dichiarava la prescrizione del diritto ai sensi della L. n. 138 del 1943, art. 6 rilevando che il primo atto idoneo ad interrompere la prescrizione era il ricorso amministrativo del 21 gennaio 1998, intervenuto ad oltre un anno dalla data di cessazione del periodo di astensione obbligatoria ((OMISSIS)).

Proponeva appello l’assicurata rilevando che la prescrizione era stata interrotta dal ricorso in data 30 gennaio 1997 al Comitato provinciale Inps e producendo il relativo documento.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza depositata il 3 aprile 2008, rigettava l’appello rilevando che il documento comprovante l’interruzione non era stato indicato nel ricorso introduttivo ne’ era stato prodotto in primo grado, neppure dopo la tempestiva eccezione di prescrizione sollevata dall’Inps, ed era stato tardivamente proposto in appello, per cui non poteva essere preso in considerazione.

Avverso detta sentenza la sig.ra T. ha proposto ricorso per Cassazione con un motivo con il quale, denunciando omessa ed insufficiente motivazione, sostiene che la tardiva produzione del documento in appello era giustificata dalla sentenza di primo grado che aveva dichiarato la prescrizione del diritto.

L’Inps ha resistito con controricorso.

Il ricorso e’ manifestamente infondato.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 8202/2005 (richiamata dalla stessa ricorrente) hanno precisato che l’omessa indicazione del documento nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado e l’omesso deposito dello stesso contestualmente a tale atto determinano la decadenza del diritto alla produzione del documento medesimo, salvo che la produzione non sia giustificata dal tempo della loro formazione o dall’evolversi della vicenda processuale.

Nella specie la tardiva produzione in appello del documento non e’ in alcun modo giustificata, atteso che l’eccezione di prescrizione e’ stata formulata tempestivamente dall’Inps in primo grado.

Va inoltre considerato che la ricorrente non ha trascritto in ricorso il documento al quale ricollega l’effetto interruttivo, cosi’ come richiesto dal principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione (vedi tra le tante Cass. n. 22303/2008), di modo che questa Corte, non abilitata all’esame diretto degli atti dei giudizi di merito, non e’ stata neppure messa in condizione di valutare la decisivita’ della censura.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese di questo giudizio a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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