Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7449 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.23/03/2017), n. 7449
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23992-2015 proposto da:
S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
FRANCESCO BARILA’ e MARIO BARILA’ giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1400/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,
emessa il 28/04/2015 e depositata il 26/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GHINOY
PAOLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. S.S. ha proposto ricorso per la cassazione del capo della sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1400 del 2015 con il quale sono state liquidate le spese del giudizio di primo e di secondo grado in misura inferiore ai minimi previsti dalle tabelle ratione temporis applicabili alla fattispecie.
2. Sostiene il ricorrente che a fronte di una nota spese depositata con la quale erano esposte le voci chieste ed i compensi dovuti in relazione allo scaglione applicabile (valore della causa Euro 77.589,58) ed alle attività svolte, la Corte d’ appello non avrebbe potuto procedere ad una determinazione dei diritti e degli onorari in misura inferiore a quella chiesta, ed inferiore anche ai minimi di tariffa, senza dare della sua scelta adeguata motivazione.
3. La Curatela del Fallimento della società (OMISSIS) s.r.l. è rimasta intimata.
4. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma
semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. La Corte territoriale non ha esplicitato le ragioni che l’hanno indotta a liquidare importi diversi rispetto a quelli richiesti nelle note spese ritualmente depositate nel corso del processo, rendendo così impossibile la verifica della conformità della liquidazione effettuata alle tariffe applicabili al processo di primo grado e di appello.
2. In tal modo, ha violato il principio in più occasioni ribadito da questa Corte secondo il quale in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza d’una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, (cfr. recentemente Cass. 14/10/2015 n. 20604, ma già Cass. ord., 30/3/2011 n. 7293).
3. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che dovrà procedere a nuova liquidazione delle spese dei giudizi di merito, attenendosi al principio sopra individuato.
4. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017