Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7448 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20003-2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati MAURO RICCI, EMANUELA

CAPANNOLO e CLEMENTINA PULLI giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

C.A., MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 904/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

emessa il 26/06/2014 e depositata il 04/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA

GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa sede che, in accoglimento del ricorso proposto da C.A., aveva condannato l’Inps a corrisponderle la pensione di inabilità della L. n. 118 del 1971, ex art. 12, con i ratei arretrati a far data dalla presentazione della domanda amministrativa (1.8.2007), con gli accessori dovuti per legge.

2. Per la cassazione della sentenza l’Inps ha proposto ricorso, affidato ad un motivo. C.A. ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. L’Inps denuncia la violazione e falsa applicazione della L. . 118 del 1971, art. 12, l’art. 2697 c.c. e della L. n. 153 del 1969, art. 26.

Sostiene che la ricorrente, che nel corso del giudizio di primo grado aveva depositato certificazioni attestanti il reddito percepito da lei e dal coniuge negli anni 2006 e 2007, avrebbe dovuto provare di essere in possesso del requisito reddituale, necessario ai fini del riconoscimento della prestazione, non solo per il periodo immediatamente antecedente e contestuale alla presentazione della domanda amministrativa del 2007, ma anche successivamente a tale data e fino alla data della decisione (26.6.2014) tenendo conto, tra l’altro, del mutato regime legislativo a decorrere dal 28 giugno 2013 per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 76 del 2013, art. 10, convertito in L. n. 99 del 2013.

2. Il ricorso è manifestamente fondato.

Il requisito economico, al pari di quello sanitario, è elemento costitutivo della prestazione assistenziale (cfr. tra le tante Cass. 17/6/2008 n. 16395), sicchè esso deve sussistere all’atto del riconoscimento della stessa e per tutta la sua durata.

3. Questa Corte ha chiarito che il relativo accertamento giudiziale va operato con riferimento all’anno da cui decorre la prestazione e non come invece previsto ai fini dell’accertamento amministrativo, nel cui ambito è applicato, per ragioni pratiche, un criterio probabilistico di permanenza dei requisiti stessi – con riferimento all’anno precedente, trovando conferma tale regola nel disposto di cui al D.L. n. 297 del 2008, art. 35, commi 8 e 9, convertito nella L. n. 14 del 2009, secondo il quale ai fini della liquidazione o ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali “il reddito di riferimento è quello conseguito nell’anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell’anno successivo”, e, in sede di prima liquidazione di una prestazione, “è quello dell’anno solare in corso, dichiarato in via presuntiva” (cfr. ex multis Cass. 05/10/2016 n. 19926).

4. Nel corso del giudizio in cui venga chiesta una pronuncia di condanna al pagamento dei ratei, occorre poi verificare la persistenza di detto requisito, altrimenti restando precluso per l’effetto del giudicato la possibilità di contestarne successivamente la sussistenza, considerato che il giudicato sostanziale – che, in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), fa stato ad ogni effetto fra le parti relativamente all’accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso – si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che costituiscono le premesse necessarie ed il fondamento logico giuridico della pronuncia (Cass., Sez. Un., 14 giugno 1995, n. 6689; Cass. n. 11984 del 2016, 11591 del 2016, 11515 del 2016).

5. Per il tempo successivo all’emanazione della sentenza, invece, tale requisito potrà essere rimesso in discussione: trattandosi di rapporto giuridico di durata avente come contenuto un’ obbligazione periodica, sul quale il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedirà il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo – il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione – con il limite però del verificarsi di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass., 23 luglio 2015, n. 15493; Cass. S.U., 16 giugno 2006, n. 13916; Cass., 16 agosto 2004, n. 15931; Cass., S.U. 7 luglio 1999, n. 383; Cass. 11 novembre 2003 n. 16959).

6. E’ quindi onere dell’assistito che richieda la condanna al pagamento di una prestazione assistenziale, integrare nel corso del giudizio la documentazione che attesti la persistenza del requisito giuridico ed economico, ciò che nel caso specifico dovrà avvenire adeguando la prova al mutato regime che consegue all’entrata in vigore della disciplina che ha attribuito rilievo a far data dal 28 giugno 2013 ai soli redditi dell’invalido (D.L. 76 del 2013, art. 10, convertito in L. n. 99 del 2013).

3. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che dovrà procedere a nuovo esame, attenendosi al principio sopra individuato.

4. Al giudice designato competerà anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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