Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7448 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 15/10/2020, dep. 17/03/2021), n.7448

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22736/2014 R.G. proposto da:

Z.M., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Alessandro Distante (PEC avv.distante.ipec.it) e dall’avv.

Alberto Maria Durante (PEC avv.albertomariadurante.pecit) e con

domicilio eletto in Roma alla via Cosseria n. 3 presso Alfredo

Placidi;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia sez. staccata di Lecce n. 182/23/14 depositata il 24/01/2014

non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

15/10/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello del contribuente e quindi confermato la pronuncia della CTP di Lecce che aveva sancito la legittimità dell’atto impugnato, avviso di pagamento per IVA, IRPEF ed IRAP 2001-2002-2003;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione il contribuente con atto affidato a due motivi; l’Amministrazione Finanziaria non ha svolto difese in questo giudizio di Legittimità.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 3, nonchè dei principi giuridici concernenti la natura e la funzione dell’intermediario fiscale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il contribuente sia comunque tenuto a vigilare sull’operato del proprio consulente, specie quanto all’invio delle dichiarazioni agli Uffici;

– il motivo è infondato;

– secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12901 del 15/05/2019) sussiste nell’ordinamento un principio generale in tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie secondo il quale ai fini dell’esclusione di responsabilità per difetto dell’elemento soggettivo, grava sul contribuente ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, la prova dell’assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d’ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l’uso dell’ordinaria diligenza;

– più specificamente, (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6930 del 17/03/2017) si è chiarito come in tema di sanzioni per le violazioni di disposizioni tributarie, la prova dell’assenza di colpa gravi, secondo le regole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale, dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica ove non dimostri di aver vigilato su quest’ultimo;

– e ancora, (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25580 del 18/12/2015) si è escluso che il contribuente assolva agli obblighi tributari con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista; anzi egli è tenuto ad un’attività di vigilanza e controllo sulla loro effettiva esecuzione, sicchè la sua responsabilità è esclusa solo in caso di comportamento fraudolento dell’incaricato, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento;

– ne deriva che nel presente contesto, non risultando in atti autentici comportamenti fraudolenti da parte del professionista (quali l’utilizzo di documentazione falsa per rassicurare il contribuente in ordine all’adempimento degli obblighi contrattuali), giustamente la CTR ha ritenuto non adempiuto da parte del ricorrente l’onere di vigilanza;

– il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell’art. 75 TUIR, comma 4, in relazione all’art. 350 c.p.c., comma 1, n. 3 e violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la CTR, nella rideterminazione del reddito del contribuente, omesso di prendere in esame tutti i costi sostenuti dal sig. Zuccaro per svolgere la propria attività commerciale;

– il motivo è inammissibile;

– invero, il capo della sentenza di primo grado relativo al profilo posto con il motivo in esame risulta esser stato oggetto di appello incidentale da parte del contribuente soccombente in prime cure; nondimeno però detto appello incidentale è stato dichiarato inammissibile;

– tal statuizione non risulta esser stata censurata in questa sede, e sulla stessa quindi si è formato il giudicato; di qui l’inammissibilità del motivo, come correttamente eccepito in controricorso;

– conclusivamente il ricorso è rigettato;

– non sono dovute spese nel presente giudizio di legittimità, stante la tardività del controricorso Erariale per cassazione (notifica del ricorso il 22/9/2014; notifica del controricorso avviata il 12/11/2014).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2020 a seguito di riconvocazione, il 22 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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