Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7447 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7447

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V.B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CESI 30, presso lo studio dell’avvocato MANCUSO PIERLUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato OCCHIPINTI RINALDO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 69/2008 della CORTE D’APPELLO di MESSINA del

17.1.08, depositata il 25/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. D’AGOSTINO Giancarlo;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte di Appello di Messina, quale giudice del rinvio, con sentenza depositata il 25.2.2008, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da V.B. avverso la sentenza n. 719/1999 del Pretore di Modica, per non avere l’appellante provveduto a notificare all’appellato il ricorso ed il pedissequo decreto nei termini di legge, senza alcuna plausibile giustificazione, essendo del tutto improduttiva di effetti la successiva notifica effettuata senza alcuna autorizzazione.

Avverso detta sentenza la V. ha proposto ricorso con un motivo con il quale, denunciando violazione degli artt. 435 e 421 c.p.c., sostiene che nel rito del lavoro l’appello si perfeziona con il deposito del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem e che tale deposito impedisce ogni decadenza. Sostiene pertanto che il giudice di rinvio avrebbe dovuto ritenere valida la notifica effettuata dall’appellante anche oltre il termine fissato dall’art. 435 c.p.c., comma 2 e che in ogni caso il giudice del gravame, rilevata la irregolarita’ della notifica, avrebbe dovuto assegnare all’appellante un termine per provvedere alla notifica del ricorso a norma dell’art. 421 c.p.c..

Il Ministero dell’Interno non si e’ costituito.

Osserva preliminarmente la Corte che il ricorso per Cassazione e’ tardivo. Infatti la sentenza della Corte di Appello di Messina qui impugnata e’ stata depositata il 25 febbraio 2008, mentre il ricorso per Cassazione e’ stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 27 marzo 2009, quindi oltre il termine di un anno previsto dall’art. 327 c.p.c. nel testo vigente all’epoca.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese di questo giudizio poiche’ l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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