Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7446 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 33397/2006 proposto da:

D.M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CROCE Francesco con studio in TERAMO VIA DELLA

FONTE n. 1 giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 3247/2007 proposto da:

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona

dell’amministratore delegato Rag. G.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio degli

avvocati OTTAVI MASSIMO E OTTAVI LUIGI, rappresentata e difesa dagli

avvocati PALMA FRANCESCA, FONTI CLAUDIO giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

S.G., C.F., D.M.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 359/2006 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

emessa il 3/5/2006, depositata il 10/06/2006, R.G.N. 467/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato FRANCESCO CROCE;

udito l’Avvocato LUIGI OTTAVI per delega dell’Avvocato FRANCESCA

PALMA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la inammissibilità e in subordine

il rigetto del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che il Tribunale di Ascoli Piceno condannò il S. (pilota dell’imbarcazione), il C. (proprietario del natante) e la Vittoria Ass.ni a risarcire i danni alla persona subiti dal trasportato D.M., con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Ancona, tranne che nella parte relativa agli interessi (la cui decorrenza è stata fissata solo a far data della pronuncia di primo grado);

propone ricorso per cassazione il D.M. attraverso due motivi;

resiste con controricorso la Vittoria Ass.ni, la quale propone ricorso incidentale a mezzo di sette motivi.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Che i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza;

il ricorso principale è inammissibile difettando dei quesiti di diritto imposti, appunto, a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., in ragione della data di deposito della sentenza impugnata (10 giugno 2006);

fondato è il quarto motivo del ricorso incidentale in quanto la sentenza impugnata, pur avendo parzialmente riformato la prima, disponendo che gli interessi legali sugli importi liquidati, già posti a carico della Vittoria Ass.ni, debbano decorrere solo a far data della pronuncia di primo grado (anzichè anteriormente), ha omesso di condannare la controparte a restituire alla compagnia le maggiori somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado;

altrettanto fondato è il sesto motivo del ricorso incidentale, in quanto la sentenza impugnata, pur avendo accolto il motivo d’appello della compagnia relativo alla decorrenza degli interessi, l’ha condannata al pagamento delle spese del giudizio d’appello;

in parte inammissibili ed in parte infondati sono i motivi 1^, 2^, 3^ e 5^ del ricorso incidentale, in quanto in parte si concretano in una richiesta di nuova valutazione dei fatti di causa e degli elementi probatori emersi ed in parte denunziano inesistenti violazioni di logge e vizi della motivazione, la quale, al contrario, è congrua e logica in ordine a tutte le questioni discusse;

assorbito è il 7^ motivo del ricorso incidentale posto in via condizionata;

accolti i motivi 4^ e 6^ del ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata nei relativi punti e va resa decisione nel merito;

le spese del giudizio di cassazione vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il principale, accoglie i motivi 4^ e 6^ del ricorso incidentale, rigetta i motivi 1^, 2^, 3^ e 5^ del ricorso incidentale, dichiara assorbito il 7^ motivo del ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti del ricorso incidentale e decidendo nel merito: condanna il D.M. a restituire alla Vittoria Ass.ni le maggiori somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi e rivalutazione al soddisfo; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio d’appello. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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