Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7446 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7446
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7811/2009 proposto da:
S.F., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avv. PERELLI Angelo,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI
Antonino, CORETTI ANTONIETTA, CALIULO LUIGI, MARITATO LELIO, giusta
procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1780/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del
7.3.08, depositata il 09/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 9.4.2008, ha rigettato l’appello proposto da S.F., ed ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, che aveva respinto il ricorso della S., depositato in data 10.3.2000, inteso ad ottenere l’accertamento della illegittimità del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per l’anno 1997. La Corte di Appello ha ritenuto fondata l’eccezione di decadenza dall’azione giudiziaria proposta dall’Inps, per avere la S. proposto ricorso oltre il termine di decadenza di 120 giorni – dalla scadenza del termine di 90 giorni stabilito per la decisione del ricorso amministrativo alla Commissione Centrale – fissato dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, convertito in L. n. 83 del 1970, tuttora in vigore.
Avverso detta sentenza la sig.ra S. ha proposto ricorso con due motivi con i quali ha denunciato: 1) violazione di legge per avere il giudice di appello ritenuto ancora vigente il disposto del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, sul termine di decadenza, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 375 del 1993; per non aver rilevato che il termine di decadenza decorre dalla notifica del provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo; per non aver rilevato l’incostituzionalità dell’art. 22 cit. per contrasto con l’art. 24 Cost.; 2) insufficiente motivazione per non avere il giudice di appello motivato in ordine alla prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
L’Inps ha resistito con controricorso.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte osserva preliminarmente che il ricorso per cassazione risulta privo della formulazione dei quesiti di diritto, richiesti a pena di inammissibilità dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile a tutti i ricorsi avverso sentenze depositate dopo il 2 marzo 2006, come disposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2. Il citato art. 366 bis c.p.c., è stato abrogato dal D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 47, ma senza effetto retroattivo, motivo per cui è rimasto in vigore per i ricorsi per cassazione presentati avverso sentenze pubblicate prima del 4 luglio 2009 (D.Lgs. n. 69 del 2009, art. 58).
Il ricorso è infondato anche nel merito. Questa Corte ha ripetutamele affermato che “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l’esercizio dell’azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all’interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall’art. 11 cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l’inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto “ex lege” dall’interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. n. 813/2007, n. 8650/2008 e numerose altre conformi). Nella specie la Commissione Centrale, nel termine di 90 giorni, non aveva adottato alcun provvedimento sul ricorso proposto dal bracciante il 22.4.1999, sicchè dalla scadenza dei 90 giorni iniziava a decorrere il termine di decadenza rilevato dal giudice di appello.
La questione di costituzionalità del menzionato D.L. n. 7 del 1970, art. 22, è stata già esaminata dalla Corte Costituzionale e dichiarata manifestamente infondata (C.Cost. n. 192/1995).
Nulla sulle spese di questo giudizio a norma dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla L. n. 326 del 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010