Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7446 del 23/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.23/03/2017), n. 7446
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12772-2015 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, AGENZIA DELLE DOGANE, AGENZIA DELLE DOGANE E DEL DEMANIO,
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1970/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
emessa il 06/03/2014 e depositata il 07/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GHINOY
PAOLA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
1. P.S., dipendente dell’Agenzia del demanio dal 2001, a seguito della trasformazione della stessa in ente pubblico economico optò per la permanenza nel comparto delle Agenzie fiscali, chiedendo di essere destinato all’Agenzia delle dogane.
2. Essendo stato assegnato per contro alla Commissione Tributaria provinciale di Caserta, chiese che il giudice accertasse e dichiarasse il suo diritto a transitare nei ruoli dell’Agenzia delle dogane, con ogni conseguenza sotto il profilo giuridico ed economico.
3. Il giudice di primo grado dichiarò il diritto del P. a transitare nei ruoli dell’Agenzia delle dogane a far tempo dal 1.1.2006 in base all’opzione esercitata ai sensi dell’art. 3 comma 5 del D.Lgs. n. 173 del 2003 ed al disposto della L. n. 266 del 2005, con la stessa qualifica e posizione economica rivestita presso la soppressa Agenzia del demanio.
4. La Corte d’ appello di Napoli rigettò l’appello dell’Agenzia delle dogane, confermando la sentenza di primo grado.
5. Per la cassazione della sentenza il Ministero dell’economia e delle finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’ Agenzia delle dogane, l’Agenzia delle dogane e del demanio hanno proposto unico ricorso, articolando due motivi.
6. P.S. è rimasto intimato.
7. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. Preliminare all’esame del contenuto del ricorso è la verifica della sua regolare notifica, preso atto della mancata costituzione in giudizio del P..
2. Costituisce orientamento consolidato di questa Corte (v. da ultimo Cass. 29/12/2016 n. 27318, 09/08/2016 n. 16814) quello secondo il quale la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento, prescritto dall’art. 149 c.p.c., e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, oltre all’ identità e idoneità della persona alla quale è stata eseguita.
3. La mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, pertanto, in caso di mancata costituzione in giudizio dell’intimato, non la mera nullità, ma l’insussistenza della conoscibilità legale della realizzazione dello scopo del procedimento notificatorio – che è quello di portare a conoscenza del destinatario l’atto notificato – sicchè, esclusa la possibilità di disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il ricorso risulta inammissibile (v., in tal senso, gli arresti sopra richiamati).
4. Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno allegato la cartolina di ricevimento della notifica del ricorso per cassazione effettuata a mezzo del servizio postale, nè hanno dedotto l’esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva richiesta del duplicato di detto avviso.
5. Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile.
6. Nulla per le spese, non essendosi costituita la parte intimata.
7. La natura di amministrazioni dello stato della parti ricorrenti, esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo mediante il meccanismo della prenotazione a debito, ne esclude l’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. ord., 29/01/2016 n. 1778).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017