Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7446 del 18/03/2020

Cassazione civile sez. I, 18/03/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 18/03/2020), n.7446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4975/2019 proposto da:

C.B., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Carmela Grillo in forza di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale di Firenze – Sezione di Perugia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 631/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 25/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dr. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 C.B., cittadino del Gambia, ha adito il Tribunale di Perugia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente aveva riferito di essere nato in (OMISSIS), di aver scagliato un sasso durante una rissa scoppiata in seguito a una partita di calcio; di aver colpito erroneamente la macchina del capo villaggio; di essere stato imprigionato per circa tre mesi; di essere venuto in Italia per sfuggire al carcere.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto dal B. è stato rigettato dalla Corte di appello di Perugia, a spese compensate, con sentenza del 25/8/2018.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso C.B., con atto notificato il 31/1/2019, svolgendo quattro motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita in giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

1.1. La Corte di appello aveva violato le regole in tema di onere probatorio prescritte dalla norma citata, perchè nel ricorso e nell’atto di appello erano state dettagliate tutte le informazioni che dimostravano l’assoluta veridicità del racconto del richiedente asilo.

1.2. Il motivo è sommamente generico e nella sostanza richiede un rinnovato esame del merito, non consentito in sede di legittimità; la censura poi è del tutto inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata che, a parte un rilievo introduttivo di scarsa credibilità e contraddittorietà del racconto, ha fondato il rigetto della domanda di protezione sull’inquadrabilità nella giustizia ordinaria della vicenda non riconducibile ai presupposti normativi per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8.

2.1. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello il ricorrente sostiene che il richiedente aveva ben circostanziato la propria domanda e che le sue dichiarazioni erano coerenti e plausibili e riscontrabili alla luce della debita consultazione delle fonti internazionali e integravano i requisiti per la concessione della tutela richiesta con riferimento al cit. D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8.

2.2. Anche in questo caso la censura è defocalizzata e non pertinente alla sopra rammentata ratio decidendi.

Il richiamo delle fonti internazionali quale fattore di riscontro della coerenza e plausibilità delle dichiarazioni del richiedente è formulato in modo del tutto generico e privo di una reale attinenza alle peculiarità del caso concreto: non è dato comprendere quali informazioni assumerebbero rilievo e in che modo esse varrebbero a corroborare un racconto che attiene ad una vicenda riconducibile a fatti di giustizia ordinaria (scaglio di un sasso durante una rissa per ragioni sportive che avrebbe danneggiato l’auto del capovillaggio, con conseguente imprigionamento per circa tre mesi).

La Corte di appello ha altresì ascritto rilievo al fatto che lo stesso ricorrente aveva ammesso che il rischio a suo carico era quello di dover risarcire il costo del materiale danneggiato o di alcuni mesi di prigione: sanzioni queste non sproporzionate per un fatto, che secondo la narrazione, configurerebbe un danneggiamento con aberratio ictus in occasione di una rissa (avendo il sasso scagliato dal ricorrente colpito un bersaglio diverso dall’obiettivo).

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

3.1. Secondo il ricorrente, nel provvedimento impugnato non erano state riportate informazioni sulle condizioni generali del Paese e sul contesto in cui il ricorrente si era trovato a vivere.

In particolare, in presenza di una situazione di rischio di esposizione a violenza generalizzata non era necessaria la rappresentazione di una personale e diretta esposizione a pericolo.

3.2. Il motivo ignora le considerazioni esposte dalla Corte territoriale a pagina 2 circa le condizioni generali del Gambia e al loro mutamento rispetto a quelle descritte nell’atto difensivo dopo la vittoria di B.A. nelle elezioni presidenziali, anche volendo prescindere dal rilievo operato dalla Corte circa l’estraneità del contesto politico del Gambia alle ragioni dell’emigrazione dichiarate dal ricorrente.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame circa la domanda di protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dovendosi prestare attenzione sia alla costante situazione della violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza sia all’integrazione coinvolgente il sig. B., tesserato FIGC per l’ASD Montefalco Calcio, che aveva frequentato corsi di lingua italiana e di formazione e aveva ottenuto un posto di lavoro a tempo determinato per la raccolta delle olive.

4.2. Giova ricordare che secondo la recentissima sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che ha avallato l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge.

Inoltre la stessa sentenza n. 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito ha aderito al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 01, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Sez. 1, 23/02/2018, n. 4455).

4.3. Il ricorrente invoca in modo del tutto generico la situazione del Gambia senza alcun riferimento individualizzante alla propria condizione di vulnerabilità soggettiva e personale;

quanto all’integrazione sociale, il ricorrente formula alcune significative allegazioni circa attività sportive amatoriali e lavorative e conoscenze linguistiche, ma non assume affatto di aver prodotto i documenti allegati sub 5) al ricorso nel corso del giudizio di merito e tantomeno precisa quando li avrebbe prodotti e in quale collocazione essi siano reperibili negli atti processuali.

Questa Corte è giudice di legittimità e non di merito e ogni documento rilevante ai fini della definizione della controversia deve essere stato sottoposto al contraddittorio nei modi previsti dalla legge dinanzi ai giudici del merito, eccezion fatta per i documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata o alla ammissibilità di ricorso e controricorso (art. 372 c.p.c., comma 1).

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2020

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