Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7446 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 17/03/2021), n.7446

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 29955 del ruolo generale dell’anno 2014

proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

Contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine

del ricorso dal Prof. Avv. Carlo Stevanato e dall’Avv. Claudio

Lucisano, presso il quale elettivamente si domicilia in Roma, Via

Crescenzio n. 91;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 678/16/14 della Commissione tributaria

regionale del Veneto depositata in data 22.04.2014;

udita nella camera di consiglio del 30.09.2020 la relazione svolta

dal consigliere Vincenzo Galati.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 678/16/14 la Commissione tributaria regionale del Veneto ha esposto, in punto di fatto, che la curatela del fallimento (OMISSIS) ha impugnato l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate con il quale, relativamente al periodo di imposta 2005, sono stati accertati maggiori ricavi per complessivi Euro 131.050,00 derivanti dall’attività di costruzione e vendita di fabbricati.

L’accertamento si è fondato sull’assunto che alcuni fabbricati erano stati ceduti ad un prezzo inferiore all’ammontare del mutuo concesso dall’istituto di credito; conseguentemente il valore dell’immobile è stato elevato ad un ammontare pari a quello del mutuo ed i maggiori ricavi assoggettati ad ires, iva ed irap.

A seguito dell’impugnazione della curatela, la Commissione tributaria provinciale di Venezia ha respinto il ricorso regolando le spese secondo la soccombenza.

La CTR ha, invece, accolto l’appello successivamente proposto dal Fallimento (OMISSIS) riscontrando la violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, in quanto all’atto di accertamento non sono stati allegati (così come non sono stati prodotti in giudizio) gli atti posti a base della pretesa tributaria e rilevando il criterio discriminatorio utilizzato dall’Ufficio nella procedura di accertamento avendo ritenuto congrui i valori dichiarati per le cessioni a soggetti iva e determinato il maggior valore per le cessioni effettate a soggetti non iva.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate affidandolo a tre motivi.

Il Fallimento ha replicato con controricorso.

La Procura Generale ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56.

Ha errato la CTR laddove ha ritenuto l’inadempienza dell’Ufficio per non avere allegato all’avviso di accertamento gli atti in esso indicati (documentazione OMI e contratti di mutuo) e per non avere prodotto tale documentazione nel corso dei due gradi di giudizio.

La funzione delle norme asseritamente violate sarebbe quella di rendere edotto il soggetto sottoposto ad accertamento delle ragioni poste a fondamento della pretesa dell’Ufficio finanziario.

Tale scopo deve ritenersi soddisfatto, secondo parte ricorrente, quando dalla motivazione dell’atto sia possibile estrapolare le ragioni del provvedimento consentendo di esercitare il diritto di impugnazione dell’atto.

Pertanto sarebbe sufficiente l’indicazione degli elementi posti a fondamento della pretesa o l’enunciazione del loro contenuto essenziale che, nel caso di specie, è stato correttamente riportato nell’atto impugnato che ha, altresì, illustrato (esplicitandoli) i criteri di valutazione degli immobili sulla scorta degli indici c.d. OMI elaborati dall’Agenzia del Territorio, oltre che dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 27.7.2007 da ritenersi conosciuto o conoscibile in quanto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 7 agosto 2007, n. 182.

In’relazione ai contratti di mutuo si evidenzia come gli stessi siano stati indicati, nei loro elementi essenziali, nel verbale di accertamento e poi depositati nel giudizio di primo grado dallo stesso Fallimento che, quindi, li conosceva.

Infine, con riguardo all’affermazione secondo cui la documentazione non sarebbe stata prodotta nei due gradi di giudizio, parte ricorrente segnala di avere, invece, prodotto in allegato alle controdeduzioni dell’Ufficio, le tabelle OMI, lo stralcio dei contratti di mutuo e dello stesso avviso di accertamento.

Il secondo motivo si fonda sull’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 46 del 1992, art. 36 e art. 132 c.p.p., comma 2, n. 4.

La motivazione della sentenza emessa dalla CTR sarebbe apparente laddove è stato sostenuto che la valutazione di congruità dei prezzi di vendita praticati verso i soggetti iva dovrebbe estendersi anche alle vendite eseguite verso i non soggetti iva.

Il terzo motivo riguarda la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per essere stato omesso l’esame di un fatto decisivo controverso per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti.

Tale fatto sarebbe costituito dall’avvenuto stralcio delle operazioni di vendita effettuate a società da quelle eseguite verso soggetti privati e dalla mancata considerazione dell’esistenza di un interesse coincidente alla sottofatturazione nel caso di cessione a privati e nella mancanza di identico interesse (piuttosto, nell’esistenza di un interesse contrapposto) nel caso di vendita a soggetti iva.

Resiste con controricorso il Fallimento (OMISSIS) s.r.l. in persona del curatore.

Eccepisce l’inammissibilità e l’infondatezza dei motivi di ricorso.

Con riferimento al primo motivo di ricorso si sofferma ampiamente sulla lesione del diritto a conoscere gli elementi posti a fondamento dell’accertamento fiscale deducendo l’irrilevanza della conoscenza aliunde di alcuni degli atti (nel caso di specie i contratti di mutuo prodotti nel corso del giudizio di primo grado) fondanti la pretesa dell’Ufficio.

In relazione al secondo ed al terzo motivo ne deduce, preliminarmente, l’inammissibilità in quanto volti a sollecitare un ulteriore giudizio di merito sugli elementi di fatto affermandone, altresì, la manifesta infondatezza avendo la CTR ampiamente motivato le conclusioni alle quali è pervenuta.

Va premesso che la sentenza della CTR si fonda su due autonome e distinte “rationes decidendi”.

I giudici di merito sono giunti all’annullamento dell’accertamento sia per la mancata produzione degli atti a supporto della motivazione della verifica fiscale, con conseguente violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, sia per la ritenuta natura discriminatoria ed illogica della tesi secondo cui sarebbero da ritenere congrui i valori dei beni immobili venduti a soggetti iva ed incongrui quelli a soggetti non iva.

I motivi di ricorso per cassazione attingono separatamente le due diverse argomentazioni: il primo riguarda la prospettata violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, il secondo ed il terzo mirano a rilevare il vizio di motivazione della seconda argomentazione della CTR.

I motivi secondo e terzo sulla seconda ratio decidendi devono essere esaminati prioritariamente e vanno dichiarati inammissibili perchè nascondono un sindacato sulla motivazione della quale, comunque, il provvedimento impugnato è dotato.

Il secondo motivo è formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, quale violazione non già dell’art. 112 c.p.c., bensì dell’art. 132 c.p.c., essendo prospettata, quindi, un’omessa motivazione.

Il terzo motivo, invece, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame dell’elemento di fatto costituito dalla sottofattu razione.

I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto mascherano un sostanziale difetto di motivazione in relazione al quale occorre tenere conto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile al caso concreto essendo stata depositata la sentenza impugnata il 22.4.2014).

A tale proposito si ricorda il fondamentale arresto con cui è stato precisato che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053 e numerose altre conformi successive).

Il provvedimento impugnato non presenta nessuna delle anomalie denunciate, atteso che non vi è mancanza assoluta della motivazione e la stessa non è meramente apparente in ragione del fatto che, richiamando il parametro della logicità e della non discriminazione, oltre che quello della comparazione dei valori immobiliari di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, la congruità dei prezzi degli immobili deve essere valutata allo stesso modo sia che gli acquirenti siano soggetti iva, sia che si tratti di soggetti non iva.

La motivazione non è contraddittoria rispetto ad altre acquisizioni istruttorie, nè può ritenersi di mero stile.

Peraltro, l’elemento fattuale asseritamente non valutato (quello della sottofatturazione) è stato, invece, preso in considerazione dalla CTR e risolto sulla scorta della considerazioni ora illustrate.

Ne consegue che con i motivi secondo e terzo non viene invocato altro che un non consentito sindacato sulla motivazione della sentenza impugnata che ha motivato le proprie conclusioni sull’autonoma “ratio decidendi” in questione.

Da quanto sin qui esposto consegue l’inammissibilità, per difetto di interesse, del primo motivo di ricorso.

Deve darsi continuità all’orientamento di questa Corte secondo cui “quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta”. (Cass. sez. 3, 24 maggio 2006, n. 12372).

Da quanto esposto consegue il rigetto complessivo del ricorso.

La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese processuali che liquida in Euro 5.600,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% spese forfettarie e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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