Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7445 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 32015/2006 proposto da:

POSTE ITALIALE S.P.A. (OMISSIS) in persona dell’Avvocato

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VTA NICOLO

PORPORA 16, presso lo studio dell’avvocato MOLE’ Marcello, che Io

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.S.F. (OMISSIS), C.F.

(OMISSIS);

– intimati –

sul ricorso 376/2007 proposto da:

D.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO

ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato ZENO ZENCOVICH VINCENZO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMBROSIO RENATO

giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F.;

– intimati –

sul ricorso 2552/2007 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 95, presso lo studio dell’avvocato BRUNO EDUARDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PONZIO ROBERTO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

D.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VICOLO

ORBITELLI 31, presso lo studio dell’avvocato ZENO ZENCOVICH VINCENZO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato AMBROSIO RENATO

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1502/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 23/9/2005, depositata il

10/10/2005, R.G.N. 2453 e 2587/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato MARCELLO MOLE’;

udito l’Avvocato VINCENZO ZENO ZENCOVICH;

udito l’Avvocato ROBERTO PONZIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la riunione: rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale ” C.”; accoglimento del

1^ motivo del ricorso incidentale D.S. e rigetto nel resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La vicenda tratta dei danni psichici subiti dal D.S. come conseguenza delle accertate irregolarità commesse dal C., direttore dell’Ufficio Postale di Baldissero d’Alba, in occasione della notificazione di un atto giudiziario indirizzato alla vittima.

Per tali fatti il C. e la Poste Italiane spa sono stati condannati (la seconda ex art. 2049 c.c.) al risarcimento dei danni, in favore del D.S., dal tribunale di Alba, con sentenza poi confermata dalla Corte di Torino, la quale s’è limitata a ridurre l’importo risarcitorio stabilito dal primo giudice a titolo di danno biologico, danno morale e danno patrimoniale.

Propone ricorso per cassazione la Poste Italiane spa attraverso quattro motivi. Rispondono con controricorso e ricorso incidentale il D.S. ed il C.. Il primo articola due motivi, il secondo quattro motivi. Il D.S. resiste con controricorso al ricorso incidentale del C..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro stessa sentenza.

IL RICORSO DI POSTE ITALIANE SPA. Il primo motivo – con il quale è censurata la violazione delle disposizioni di cui all’art. 2049 c.c., al D.P.R. n. 156 del 1973, al D.Lgs. n. 216 del 1999, alla direttiva 97/67 CE – è infondato, in quanto la circostanza che la controversia verta intorno al diritto costituzionalmente protetto alla salute esclude qualsiasi limitazione legale di responsabilità.

I motivi secondo (che concerne l’accertamento in ordine alla sussistenza del danno risarcibile), terzo (relativo all’accertamento del nesso causale) e quarto (concernente il rigetto dell’istanza istruttoria di CTU) sono in parte inammissibili (in quanto si risolvono nella richiesta di un nuovo accertamento del merito della causa e di una diversa valutazione dei risultati dell’istruttoria) ed in parte infondati (in quanto la sentenza è immune da vizi giuridici e risulta congruamente e logicamente motivata in ordine a tutti i punti controversi).

IL RICORSO DEL D.S..

Infondati sono i motivi con i quali è censurato il punto della sentenza che ha proceduto alla “riduzione del danno biologico risarcibile al solo 15% … con la relativa riduzione del danno morale”. Il ricorrente fa riferimento al consolidato principio giurisprudenziale in ragione del quale, nell’ipotesi di concorso tra causa umana imputabile e concausa naturale non imputabile, non si ha parziale esonero di responsabilità per l’autore del fatto illecito, il quale deve essere ritenuto responsabile per l’intero dei danni subiti dal danneggiato (tra le varie, cfr. Cass. N. 5539/03).

Tuttavia, tale riferimento non è pertinente rispetto al contenuto della sentenza impugnata, la quale ha accertato attraverso la CTU (cfr. pagg. 46/47) che il D.S. era affetto da “elementi delineanti un vero e proprio deficit psichico preesistente, obiettivamente valutabile in modo autonomo e non generato dal fatto illecito del C.” e non (come ritenuto dal primo giudice) da “meri fattori naturali di predisposizione”. Coerentemente ha escluso “l’accollo a carico dell’autore dell’illecito, fra le conseguenze oggetto dell’indennizzo, anche delle situazioni di deficit consolidato già obiettivamente a carico della vittima (e quindi da lui non provocate)”.

IL RICORSO DEL C..

I quattro motivi di ricorso (concernenti la ritenuta irritualità della notificazione del decreto ingiuntivo, il nesso di causalità, la liquidazione del danno patrimoniale da perdita e/o riduzione della capacità lavorativa, il rigetto dell’istanza di nuova CTU sulla persona del danneggiato) sono in parte inammissibili (in quanto si concretano nella richiesta di una nuova valutazione del merito della controversia) ed in parte infondati (in quanto la sentenza è immune da vizi logico-giuridici). Quanto al rigetto dell’istanza istruttoria, esso rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il quale ha motivatamente ritenuto esaurito l’accertamento del fatto.

CONCLUSIONI. In conclusione, i ricorsi devono essere tutti respinti. Ne consegue l’intera compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa interamente tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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