Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7445 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7445

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. R.G.

293122015 proposto da:

D.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

DONATI, 32, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE MORABITO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GESAM S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OTFAVIANO 91 presso lo studio

degli avvocati GABRIELE D’OTTAVIO, RAFFAELE D’OTTAVIO e GIUSEPPE

D’OTTAVIO che la rappresentano e difendono giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dottor Matera

Marcello che chiede alla Corte di Cassazione, riunita in camera di

consiglio, di rigettare il ricorso, con le determinazioni di

competenza;

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA, depositata il

12/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO

FERNANDES.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 31 ottobre 2013 il Tribunale di Reggio Calabria aveva dichiarato la illegittimità del licenziamento intimato a D.T. dalla Gesam s.p.a. condannando quest’ultima alla reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno mediante pagamento di un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dal licenziamento fino alla effettiva reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali nonchè al versamento dei contributi agli enti previdenziali per lo stesso periodo.

La D., quindi, sulla scorta di tale decisione e stante la condanna generica al risarcimento del danno adiva il giudice del lavoro di detto Tribunale per ottenerne la liquidazione.

Nell’ambito di tale giudizio si costituiva la Gesam s.p.a. in liquidazione chiedendone la sospensione in attesa della decisione sull’appello da lei proposto avverso la sentenza del 31 ottobre 2013 cit. ed eccependo la inammissibilità della domanda stante la incompetenza dell’adito giudice essendo competente funzionalmente il Tribunale per le Misure di Prevenzione di Reggio Calabria in quanto la maggioranza delle quote della Gesam era stato oggetto di sequestro) preventivo disposto dal detto Tribunale per le Misure di Prevenzione con provvedimento emesso a seguito di richiesta del 18 luglio 2012.

Con ordinanza del 21 novembre 2015, l’adito giudice del lavoro dichiarava la propria incompetenza indicando quale giudice funzionalmente competente il Tribunale per le Misure di Prevenzione di Reggio Calabria avendo rilevato che effettivamente la maggioranza delle quote della Gesam s.p.a. era stata oggetto del provvedimento di sequestro sopra indicato e, quindi, per il combinato disposto del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, art. 36, comma 1, e art. 41 applicabile “ratione temporis”, l’intera azienda doveva ritenersi sottoposta al sequestro con la conseguenza che i diritti dei terzi creditori dovevano essere sottoposti alla speciale procedura prevista dal citato D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 57 e ss..

Avverso tale ordinanza propone regolamento necessario di competenza la D. cui resiste con memoria la Gesam s.p.a..

Il Pubblico Ministero ha reso le sue conclusioni nel senso del rigetto del ricorso.

La D. ha depositato memoria.

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

Osserva, preliminarmente, il Collegio che il regolamento è ammissibile, diversamente da quanto sostenuto nella memoria della Gesam in liquidazione, non potendo configurarsi una mera distribuzione degli affari all’interno dello stesso ufficio tra giudice del lavoro e giudice delegato del Tribunale per le misure di prevenzione. Ed infatti, il giudice delegato del Tribunale per le Misure di Prevenzione che ha adottato la misura, nel caso de giro il sequestro, (individuato, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 5, nel Tribunale avente sede nel capoluogo della provincia ove si trova la dimora del proposto) è il giudice funzionalmente competente per l’espletamento della speciale procedura incidentale prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011, artt. 52 e ss. di verifica di cui – con riguardo ai procedimenti di prevenzione iniziati successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011 – possono avvalersi tutti i creditori, siano essi chirografari, privilegiati o titolari di diritti di garanzia reale del proposto.

Detta procedura incidentale costituisce un sistema organico di tutela esteso alla generalità dei creditori del proposto e – come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 94/2015 – rappresenta il frutto del bilanciamento legislativo tra i due interessi che in materia si contrappongono: da un lato, l’interesse dei creditori del proposto a non veder improvvisamente svanire la garanzia patrimoniale sulla cui base avevano concesso credito o effettuato prestazioni; dall’altro, l’interesse pubblico ad assicurare l’effettività della misura di prevenzione patrimoniale e il raggiungimento delle sue finalità, consistenti nel privare il destinatario dei risultati economici dell’attività illecita. Ciò detto, nel caso in esame, è pacifico che oggetto della misura di prevenzione del sequestro sia stato la maggioranza delle azioni della Gesam s.p.a. (in quanto di proprietà dei proposti) e non il complesso aziendale della stessa, ragion per cui all’amministratore giudiziario risultano riconosciuti i poteri individuati dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 41, comma 6, a tenore del quale “nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze necessarie per legge, l’amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del giudice delegato: a) convocare l’assemblea per la sostituzione degli amministratori; b) impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale, di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonchè di ogni altra modifica dello statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell’amministrazione giudiziaria.

E’, dunque, evidente che la società conserva la propria piena personalità giuridica ed autonomia patrimoniale e risulta confermata la netta distinzione esistente tra quote societarie e patrimonio societario riferibile alla persona giuridica che ne è titolare (come già ribadito da Cass. 24 maggio 2012 n. 8238 riguardo ad una fattispecie ricadente sotto la disciplina anteriore alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 159 del 2011) sicuramente nei casi – come quello de quo – in cui oggetto del sequestro è la maggioranza del capitale sociale.

La società, quindi, continua ad operare con gli organi statutari (sia pure sotto il controllo dell’amministratore giudiziario), con la conseguenza che i suoi creditori non sono tenuti ad attivare lo speciale procedimento incidentale di verifica dei crediti previsto dal D.Lgs. n. 159 del 2011 cit. ma devono agire in sede civile nei confronti della medesima.

Alla luce di quanto esposto, la competenza sulla domanda proposta dalla D. nei confronti della Gesam s.p.a è del giudice del Lavoro presso il “Tribunale di Reggio Calabria non ricorrendo i presupposti per l’applicazione del predetto procedimento incidentale.

Le spese del presente giudizio sono poste a carico della resistente e vengono liquidate come da dispositivo in favore di D.T..

PQM

La Corte accoglie il ricorso e determina la competenza del giudice del lavoro presso il Tribunale di Reggio Calabria innanzi al quale la causa andrà riassunta nei termini di legge; condanna la Gesam s.p.a. alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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