Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7444 del 31/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 7444 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: MAMMONE GIOVANNI

ORDINANZA
sul ricorso 3423-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (c.f. 97103880585), domiciliata elettivamente
in Roma, Viale Mazzini n. 134, presso lo studio dell’Avvocato Luigi
Fiorillo, che la rappresenta e difende per delega a margine del ricorso;

– ricorrente contro
SANTORU FRANCESCA (c.f. SNTFNC63C63E377 H) , domiciliata
elettivamente in Roma, Via Luigi Luciani n. 1, presso lo studio
dell’Avv. Daniele Manca Bitti, rappresentata e difesa dall’Avv.
Giovanni Battista Luciano che la rappresenta per procura a margine
del controricorso;

– contron’corrente avverso la sentenza n. 42/2010 della Corte d’appello di Cagliari,
Sezione di Sassari, depositata in data 27.01.10;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno
3.02.14 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone.
Ritenuto in fatto e diritto
1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Sassari Santoru
Francesca chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine apposto
ad un contratto di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a.

Data pubblicazione: 31/03/2014

4. Poste Italiane s.p.a. c. Santoru Francesca (r.g. 3423-11)

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2.- Accolta la domanda, dichiarata l’esistenza del rapporto di
lavoro subordinato e condannato il datore a risarcire il danno,
proponeva appello Poste Italiane. La Corte d’appello di Cagliari,
Sezione di Sassari, con sentenza pubblicata in data 27.01.10, osservava
che il contratto era stipulato per il periodo 9.07-31.08.01 in forza
dell’art. 25 del CCNL Poste 11.1.01, “per far fronte ad esigenze di
carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi
ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul
territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero
conseguenti a alla introduzione e/o sperimentazione di nuove
tecnologie, prodotti o servizi, nonché per la necessità di espletamento
del servizio in concomitanza di assenza per ferie nel periodo giugnosettembre”. Ritenendo insussistenti le condizioni previste dalla norma
collettiva, in quanto non era provato che le ragioni giustificatrici
indicate nell’atto scritto (esigenze straordinarie e concomitanza ferie)
sussistessero in relazione alla concreta fattispecie dell’assunzione del
lavoratore istante, la Corte rigettava l’impugnazione. Escludeva,
inoltre, che la lavoratrice avesse sostituito personale assente per ferie,
essendo emerso che le sostituzioni erano riferite a personale assente
per i motivi più vari.
3.- Avverso questa sentenza Poste Italiane proponeva ricorso
per cassazione. Rispondeva con controricorso Santoru.
4.- Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha
depositato relazione, che è stata notificata ai difensori costituiti.
Santoru ha depositato memoria.
5.- I motivi proposti dalla soc. Poste possono essere così
riassunti:
5.1.- violazione dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, dell’art. 25
in questione e dell’art. 1362 c.c., in quanto il giudice di merito non
avrebbe considerato che detto art. 23 aveva concesso una delega piena
all’autonomia collettiva per individuare nuove ipotesi di contratto a
termine e che l’art. 25 del ccril del 2001 non imponeva la specificazione
nel contratto individuale di ragioni ulteriori a quelle menzionate nella
norma collettiva (motivo primo);
5.2.- carenza di motivazione e violazione degli artt. 1, c. 2, lett.
b) e 3 della legge n. 230 del 1962, nonché nuovamente dell’art. 25 del
ccril 2001 e dell’art. 23 della legge n. 56 del 1987, atteso che la
previsione contrattuale dell’assunzione per concomitanza ferie è da
reputarsi legittima perché costituente attuazione del potere conferito
da detto art. 23 alle parti collettive di determinare nuove fattispecie di
apposizione del termine; essa richiede quale unico presupposto che le
assunzioni avvengano nel periodo in cui di norma i dipendenti
fruiscono delle ferie (motivo secondo);

4. Poste Italiane s.p.a. c. Santoru Francesca (r.g. 3423-11)

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5.3.- quanto al risarcimento del danno, violazione dei principi in
materia di costituzione in mora e di corrispettività delle prestazioni
delle parti del rapporto di lavoro (motivo terzo).
5.4.- Poste Italiane conclude il ricorso richiamando l’art. 32 della
legge 4.11.10 n. 183, che fissa specifici criteri di risarcimento del danno
connesso alla conversione del contratto di lavoro a tempo determinato
per nullità del termine, con applicazione diretta ai giudizi pendenti alla
data di entrata in vigore.
6.- Deve premettersi che la giurisprudenza di questa Corte
ritiene che l’indicazione di una pluralità di ragioni a giustificazione del
termine è pienamente legittima, non costituendo la loro
contemporaneità incertezza sulla motivazione giustificatrice del
contratto, con l’unica condizione che tra di esse non sussista
incompatibilità o intrinseca contraddittorietà (Cass. 17.6.08 n. 16396).
Non facendosi in questa sede questione di contraddittorietà tra le due
causali apposte ex art. 25 ccn1 2001 al contratto de quo (assunzione per
concomitanza ferie, c. 1, e per esigenze straordinarie, c. 2), i dubbi
avanzati in proposito dal giudice di merito risultano infondati.
7.- Procedendo all’esame dei primi due motivi in unico contesto,
deve rilevarsi che con riferimento all’art. 25 del CCNL 11.1.01 — al pari
di quanto previsto per l’art. 8 del CCNL 26.11.94 — la giurisprudenza
di questa Corte ha legittimato l’interpretazione che il legislatore ha
conferito una delega in bianco ai soggetti collettivi, non imponendo al
potere di autonomia i limiti ricavabili dal sistema della legge n. 230 del
1962, ma consentendo alle parti stipulanti di esprimersi secondo le
specificità del settore produttivo e autorizzando Poste Italiane s.p.a. a
ricorrere (nei limiti della percentuale fissata) allo strumento del
contratto a termine, senza altre limitazioni. L’assenza di ogni
pregiudiziale collegamento con la disciplina generale del contratto a
termine giustifica l’interpretazione che il raccordo sindacale autorizza la
stipulazione dei contratti di lavoro a termine pur in mancanza di
collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze di
carattere straordinario richiamate per giustificare l’autorizzazione, con
riferimento alla specificità di uffici e di mansioni (Cass. 26.9.07 n.
20157 e 20162, 1.10.07 n. 20608).
8.- Non è richiesta, dunque, la prova che le singole assunzioni e
la destinazione alle specifiche mansioni cui il dipendente fu destinato
furono adottate in concreto per far fronte alle esigenze descritte nella
fattispecie astratta, ma solo il riscontro che le assunzioni in questione
erano ricollegabili alle esigenze aziendali considerate nella norma
collettiva. Al riguardo deve ulteriormente richiamarsi la giurisprudenza
che ha riconosciuto l’incidenza dell’accordo del 18.1.01. Tale accordo
costituisce attuazione della procedura di confronto sindacale prevista
dallo stesso art. 25 del contratto collettivo, a norma del quale prima di

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4. Poste Italiane s.p.a. c. Santoru Francesca (r.g. 3423-11)

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dare corso alle conseguenti assunzioni, la materia formerà oggetto di confronto: a) a
livello nazionale, qualora risultino interessate più regioni … Sulla base del testo
del suddetto accordo — ove si legge che le 00.SS. … convengono ancora
che i citati processi, tuttora in corso, saranno fronteggiati in futuro anche con il
ricorso a contratti a tempo determinato, stipulati nel ri.spetto della nuova disciplina
pattizia delineata dal c.c.n.l. 11.1.2001 — è stato osservato, il significato
letterale delle espressioni usate è così evidente e univoco che non
necessita di un più diffuso ragionamento al fine della ricostruzione
della volontà delle parti. (v. al riguardo la già richiamata sentenza n.
20608 del 2007).
9.- Inoltre, deve rilevarsi che l’art. 25 del c.c.n.l. per i dipendenti
postali del 11.1.01 consente specificamente l’assunzione a termine per
la sostituzione di lavoratori in ferie. Anche in questo caso l’ipotesi di
contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva è del tutto
autonoma rispetto alla disposizione dell’art. 3 della legge n. 230 del
1962 che regola il contratto a tempo determinato per sostituire
dipendenti assenti per ferie (Cass. S.u. 2.3.06 n. 4588), atteso che in
forza della delega legislativa le parti collettive, senza essere vincolate
alla individuazione di figure di contratto a termine comunque
omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al
contratto di lavoro a termine per causali di carattere “oggettivo” ed
anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale
– per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo anche in
questo caso l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del
mercato del lavoro idonea garanzia per i suddetti lavoratori e per una
efficace salvaguardia dei loro diritti.
L’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione
collettiva è, quindi, autonoma rispetto alla previsione legale del termine
apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie, dato che per la
stipula di tale diversa tipologia di contratto unico presupposto è che
l’assunzione avvenga nel periodo giugno-settembre in cui, di norma, i
dipendenti fruiscono delle ferie (Cass. 28.5.09 n. 12530, 6.12.05 n.
26678).
10.- Non essendosi il giudice di merito attenuto a questi principi,
i due motivi in esame debbono essere accolti, con assorbimento del
terzo mezzo di impugnazione e conseguente cassazione della sentenza
impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti e docendosi,
dunque, decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384, c. 2, c.p.c., la
domanda deve essere rigettata.
11.- Sussistono giusti motivi per compensare le spese del
giudizio di merito, essendosi consolidata la giurisprudenza nel senso
oggi accolto solo in epoca prossima alla proposizione della domanda.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e debbono
essere liquidate come da dispositivo.

La Corte così decide:
– accoglie i motivi primo e secondo, assorbito il terzo;
– cassa la sentenza impugnata e, provvedendo nel merito, rigetta
la domanda;
– compensa le spese del giudizio di merito e condanna la parte
controricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in €
100 per esborsi ed in € 2.500 per compensi, oltre Iva e Cpa.
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2014
Il Presidente

Per questi motivi

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