Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7444 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31900/2006 proposto da:

D.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato

FRATTARI GUGLIELMO, rappresentato e difeso dall’avvocato CAPRIO

Marcello giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

sul ricorso 905/2007 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BETTOLO

22, presso lo studio dell’avvocato FELICIOLI STEFANO, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato FRATTARI GUGLIELMO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CAPRIO MARCELLO giusta delega a

margine del ricorso principale;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2005 del TRIBUNALE DI VITERBO – SEZIONE

DISTACCATA DI MONTEFIASCONE, emessa il 25/10/2005, depositata il

25/10/2005, R.G.N. 15253/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato STEFANO FELICIOLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per la riunione e il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. B.G. propose appello innanzi al Tribunale di Viterbo avverso la sentenza in data 22 maggio 2003 che, in accoglimento della domanda proposta da D.M. l’aveva condannato al pagamento della somma di Euro 1.960,00, a titolo di risarcimento dei danni subiti dall’autovettura dell’attore, a seguito dello scontro con un daino.

Sostenne l’appellante che l’avversa pretesa doveva essere rigettata, per mancanza di prova di una relazione di fatto tra lui e l’animale che, – attraversando improvvisamente la strada, aveva cagionato all’attore i pregiudizi lamentati in citazione.

La controparte, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto del gravame.

Con sentenza in data 25 ottobre 2005 il giudice adito, in riforma della impugnata decisione, ha respinto la domanda.

2. Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione D. M., formulando tre motivi.

Resiste con controricorso B.G., che propone altresì ricorso incidentale affidato a un solo mezzo, al quale ha a sua volta replicato il D..

Il collegio ha raccomandato una motivazione particolarmente sintetica.

3. Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.

4. I due motivi del ricorso principale, con i quali il ricorrente lamenta contraddittorietà della motivazione in ordine all’asserita mancanza di prova di qualsiasi relazione, di proprietà o di uso, tra il B. e il daino, pur dopo il riconoscimento che l’attività faunistica all’interno del parco era esercitata, al momento del sinistro, esclusivamente dal convenuto; malgoverno della documentazione in atti e segnatamente del registro di carico e scarico degli animali, del verbale d’inventario in data 14 ottobre 1994 e del fax trasmesso alla USL di Viterbo il 3 giugno 1998 (primo e secondo motivo); omessa motivazione in relazione alla dedotta utilizzazione dei daini da parte del B., indipendentemente dalla sussistenza di un suo diritto di proprietà sugli animali (terzo motivo), sono, per certi aspetti inammissibili, per altri infondati.

5. Sotto il primo profilo rileva il collegio che non risulta assolto l’onere di specifica indicazione dei documenti su cui si fondano i motivi di ricorso, in violazione del principio per cui il ricorrente per cassazione, il quale intenda dolersi dell’omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, deve sia produrlo agli atti, sia indicarne il contenuto. Il primo onere, riguardante il c.d. contenente, va adempiuto specificando esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere assolto trascrivendone o riassumendone il contenuto. Ed è giurisprudenza costante di questa Corte che la violazione anche di uno soltanto di tali oneri rende il ricorso inammissibile (Cass. civ. 4 settembre 2008, n. 22303).

6. Per altro verso va poi evidenziato che il Tribunale ha motivato il suo convincimento in ragione dell’accertata presenza, nella riserva naturale, al cui interno era ubicato lo zoo gestito dal B., sia di daini allo stesso appartenenti, sia di daini di cui erano titolari gli aventi causa di G.F., proprietario dell’intero parco e della conseguente mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti dai quali desumere, con la certezza necessaria alla pronuncia di una sentenza di condanna, che il convenuto fosse il proprietario, o comunque l’utilizzatole, di quello che aveva danneggiato l’autovettura dell’attore.

7. A giudizio del collegio tale motivazione applica correttamente i principi giuridici che governano la materia ed è immune da vizi, in quanto esente da aporie, da contrasti disarticolanti con il contesto fattuale di riferimento, completa e logicamente congruente, e ciò tanto più che la documentazione asseritamente dimostrativa dell’appartenenza al B. del contestato daino, contrariamente all’assunto dell’impugnante, è stata attentamente valutata dal decidente: il che rende insindacabile in questa sede il relativo apprezzamento.

8. Pure infondato è l’unico motivo di ricorso incidentale, col quale B.G. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., e segg., per avere il Tribunale compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio, in violazione del principio della soccombenza. E’ sufficiente ai riguardo considerare che il regolamento delle spese processuali, fuori della ipotesi di violazione del principio di soccombenza per essere stata condannata la parte totalmente vittoriosa, è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito (confr. Cass. civ., 2 luglio 2008, n. 18173). A ciò aggiungasi che, con riguardo al regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), le ragioni giustificatrici del provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese “per giusti motivi” – come, nella fattispecie, l’oggettiva difficoltà di dimostrare l’appartenenza di un animale vagante – ben possono essere desunte dal complesso della motivazione (confr. Cass. civ., 31 luglio 2009, n. 17868).

9. Entrambi i ricorsi sono dunque respinti.

Spese compensate in ragione del complessivo esito del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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