Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7444 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7783/2009 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. CARPAGNANO

Domenico, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI

Antonino, TADRIS PATRIZIA, STUMPO VINCENZO, giusta delega in calce al

ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 465/2008 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

7.3.08, depositata il 17/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIANCARLO D’AGOSTINO.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Nella causa promossa da B.G. contro l’inps con ricorso del 29.5.1999 per ottenere il riconoscimento dell’intero massimale dell’indennità di mobilità anche per il mese di febbraio di ogni anno, la Corte di Appello di Lecce, alla quale la causa era stata rinviata con sentenza n. 7050/2006 della Cassazione, con decisione del 17.3.2008, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza di primo grado. In ordine alle spese la Corte territoriale ha stabilito: “sussistono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio, quelle relative al giudizio dinanzi alla S.C. ed alla Corte di Appello di Bari”.

Avverso detta sentenza B.G. ha proposto ricorso per cassazione con un motivo con il quale ha denunciato violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 263 del 2005, per avere la Corte leccese compensato le spese di tre gradi di giudizio senza esplicitare le ragioni di tale provvedimento.

L’inps non si è costituito.

Il ricorso è manifestamente fondato.

Le modifiche all’art. 92 c.p.c., comma 2, introdotte dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, in quanto applicabili “ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore” della medesima legge (art. 2, comma 4) non sono applicabili alla controversia in esame, che ha avuto inizio con ricorso del 29.5.1999.

Tuttavia va rilevato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 20598 del 30.7.2008, componendo un contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità, e con riferimento al regime delle spese anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 (che ha modificato dall’art. 92 c.p.c., comma 2, richiedendo una “esplicita” motivazione della compensazione), hanno affermato il principio che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per “giusti motivi” deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, anche se a tal fine non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento, purchè tuttavia le ragioni giustificatrici di esso siano chiaramente e inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito; in particolare l’obbligo del giudice di dare conto delle ragioni della compensazione totale o parziale delle spese dovrà ritenersi assolto, oltre che in presenza di argomenti specificamente riferiti a detta statuizione, anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare le regolazione delle spese adottata.

Nella specie nella sentenza impugnata non risultano spiegate le ragioni della compensazione dei tre gradi di giudizio, nè, tenuto conto dell’esito finale della lite, tali ragioni sono altrimenti evincibili dalla motivazione del provvedimento.

Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice, designato in dispositivo, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

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