Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7444 del 23/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3167-2016 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO

30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NUNZIO GENTILESCHI,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA DI PISTOIA CRIMITO COOPERATIVO SOC. COOP. (C.F. e P.I.

(OMISSIS)), in persona del Direttore Generale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SARDEGNA 50, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO AUGUSTO

TOEANI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona

del Preposto, Reparto di Capogruppo Bancaria con funzione Recupero

Crediti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAPOSILE 2, presso

lo studio dell’avvocato ANTONINA ANZALDI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FABIO NANNOTTI, giusta procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOLA E DELLA LUCCHESIA S.P.A. già

denominata CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA S.P.A. (C.F. P.I.

(OMISSIS)), in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e Legale Rappresentante, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CAPOSILE 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONINA

ANZALDI, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO NANNOTTI, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

P.L.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1648/2015, emessa il 21/07/2015 della CORTE

D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza resa pubblica il 29 settembre 2015, la Corte di appello di Firenze, in sede di rinvio, confermava l’accoglimento della domanda proposta dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito anche M.P.S.) di declaratoria di nullità per simulazione assoluta dell’atto di compravendita immobiliare intercorso tra P.G. e P.L.T. in data (OMISSIS), dichiarando assorbite le ulteriori domande di revoca del medesimo atto, avanzate, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dalla stessa M.P.S., dalla Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A. e dalla Banca di Pistoia Credito Cooperativo soc. coop., per la tutela di crediti verso la società Siltif s.r.l., della quale P.G. era legale rappresentante e socio;

che la Corte territoriale: 1) escludeva l’applicabilità dell’art. 1956 c.c., per essere il fideiussore P. socio e legale rappresentante della società garantita (e, dunque, edotto della situazione imprenditoriale e debitoria della stessa); 2) ravvisava la sussistenza della simulazione della compravendita in forza di una pluralità convergente di indizi (cronologia dell’atto in epoca anteriore e prossima al recupero crediti, rapporto parentale tra contraenti, permanenza nel possesso del bene da parte dell’alienante, scarsa disponibilità economica dell’acquirente anche in riferimento ad un prezzo di vendita consistente, seppure inferiore al valore del bene); 3) ravvisava la sussistenza dei requisiti per la revocatoria ordinaria proposta anche dalle altre banche intervenute e la compatibilità di tale azione con quella di simulazione, per essere diverse le parti attrici ed i titoli, così da doversi escludere un rigetto delle azioni revocatorie e imporsi una statuizione di assorbimento, giovandosi anche le Banche intervenute degli effetti della declaratoria di nullità dell’atto per simulazione; 4) condannava i P. a rifondere le spese di lite dei vari gradi di giudizio a M.P.S. e le compensava integralmente tra tutte le altre parti;

che per la cassazione di tale sentenza ricorre P.G. sulla base di sei motivi; resistono con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A. e la Banca di Pistoia Credito Cooperativo soc. coop., mentre non ha svolto attività difensiva in questa P.L.T..

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale ha depositato memoria la Banca di Pistoia Credito Cooperativo soc. coop.;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) – con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 1956 c.c., che la Corte territoriale avrebbe male interpretato, dando esclusivo rilievo allo stato soggettivo del fideiussore debitore e non già a quello delle banche che hanno continuato ad erogare finanziamenti nonostante conoscessero la grave situazione finanziaria della Silfit s.r.l., poi fallita;

a.1) – il motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale (alla stregua di quanto evidenziato sub 1) correttamente applicato il seguente consolidato principio di diritto: “nella fideiussione per obbligazione futura l’onere del creditore, previsto dall’art. 1956 c.c., di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve alla finalità di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa. I presupposti di applicabilità dell’art. 1956 c.c., non ricorrono allorchè nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacchè in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sè la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito” (tra le altre, Cass. n. 7587/2001);

b) – con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e insufficiente motivazione sul fatto decisivo e controverso concernente i presupposti della simulazione;

b. 1) – il motivo è inammissibile perchè veicola una censura contro la motivazione della sentenza impugnata (quanto al relativo accertamento in fatto – cfr. sub 2 – rimesso esclusivamente al giudice del merito) prospettandone vizi (di insufficienza ed illogicità) non più scrutinabili in questa sede a seguito della novella legislativa del 2012 che – applicabile al presente giudizio – ha inciso sull’art. 360 c.p.c., n. 5, rendendo ammissibile solo la denuncia (nella specie, non proposta neppure nella sostanza) di omesso esame di fatto storico decisivo e discusso tra le parti;

c) – con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla nullità della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 969/2004;

d) – con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., quanto alle domande delle banche intervenute, che, in quanto non subordinate o alternative, non avrebbero potuto essere ritenute “assorbite” dall’accoglimento della domanda di simulazione di M.P.S.;

c.d. 1) – i motivi terzo e quarto – da scrutinarsi congiuntamente – sono manifestamente infondati, là dove non inammissibili. La Corte territoriale (cfr. sub 3) ha, infatti, pronunciato sui motivi di gravame, statuito su tutte le domande e, infine, corretto la portata della pronuncia di primo grado. Peraltro, il ricorrente, oltre a non cogliere appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata (adducendo erroneamente che il giudice di appello abbia ritenuto non possibile la coesistenza tra le due distinte domande), neppure palesa quale sia l’interesse alla specifica impugnazione in questa sede, posto che, da un lato, il vizio dedotto in appello non avrebbe comunque potuto implicare una rimessione della causa al primo giudice, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., e, dall’altro, in luogo dell’assorbimento la Corte territoriale avrebbe pronunciato non già il rigetto delle domande (come divisato dallo stesso P.), ma il loro accoglimento perchè fondate;

e) – con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., “quanto al capo sulla compensazione delle spese processuali tra l’odierno ricorrente e le banche intervenute”, che avrebbero invece dovuto reputarsi soccombenti, là dove esso P. era anche stato vittorioso nel giudizio di cassazione;

f) – con il sesto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., “quanto al capo sulle spese processuali del giudizio di cassazione”, nel quale esso P. era stato vittorioso, essendo, quindi, erronea la relativa condanna in favore di M.P.S..

e.f.1) – i motivo quinto e sesto – da scrutinarsi congiuntamente – sono in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati. E’ inammissibile la doglianza che fa leva sulla supposta soccombenza delle banche intervenute, che contrasta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo il giudice di appello escluso che le predette banche fossero “in realtà soccombenti”. Sono manifestamente infondate le ulteriori doglianze, giacchè la Corte territoriale, da un lato, ha fondato la compensazione delle spese sulla sussistenza di giusti motivi, quale statuizione insindacabile ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione originaria (applicabile ratione temporis) e, dall’altro, ha fatto buon governo del principio per cui il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato (tra le altre, Cass. n. 20289/2015);

che il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in Euro 7.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della Banca di Pistoia Credito Cooperativo soc. coop.; in Euro 6.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e in favore della Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della 6^-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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