Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7443 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2579-2016 proposto da:

EUROFORMAGGI & C S.P.A. (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata ex lege in Roma,

Piazza Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato

e difeso dagli avvocati NICOLA GRANI e ADOLFO GIUSEPPE RIGHETTI,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente-

nonchè contro

PENITENTI S.R.L.;

– intimata –

Nonchè da:

PAPP ITALIA S.R.L. (P.I. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA EMILIA 86/90, presso lo studio

dell’avvocato DRINGA MILITO PAGLIARA, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALESSANDRO MARCO PESCE, giusta procura speciale in

calce al ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2724/2014, emessa il 30/06/2014 della CORTE

D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con sentenza resa pubblica il 9 dicembre 2014, la Corte di appello di Venezia dichiarava inammissibile l’appello proposto dalla Euroformaggi & C. S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva respinto la domanda di danni, proposta dalla medesima anzidetta società contro la Papp Italia s.r.l. (che chiamava in causa la Penitenti s.r.l.), per la perdita del carico contrattualmente affidato al trasporto della stessa Papp s.r.l., che a sua volta lo aveva affidato alla predetta Penitenti s.r.l., sub – vettore, che la Corte territoriale riteneva che l’appellante non avesse investito di censura l’unica e fondamentale argomentazione” di rigetto della domanda in primo grado, ossia l’inconsistenza dell’unico inadempimento contrattuale allegato dalla Euroformaggi” e cioè “nell’avere la Papp affidato ad altri il trasporto “senza autorizzazione” di essa appellante”, con la conseguenza che era anche preclusa la verifica circa l’eventuale allegazione, nell’atto di citazione di primo grado, seppure non esplicita, di “altri titoli giuridici (violazione dell’obbligo di custodia)” utile all’accoglimento della domanda;

che il giudice di secondo grado dichiarava poi assorbito l’appello incidentale condizionato della Papp s.r.l., che non aveva “proposto neppure appello incidentale specifico e motivato sulla compensazione delle spese di primo grado”;

che avverso tale sentenza ricorre la Euroformaggi & C. S.p.A. in base a due motivi; resiste con controricorso la Papp Italia s.r.l., che ha anche proposto ricorso incidentale in base ad un solo motivo; non ha svolto attività difensiva in questa sede la Penitenti s.r.l.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale entrambe dette parti hanno depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che le preliminari eccezioni del ricorrente di inammissibilità del controricorso/ricorso incidentale sono infondate;

che, in riferimento all’eccezione di inammissibilità della notificazione di detto atto perchè effettuata presso indirizzo PEC (dell’avv. Righetti) non indicato nello stesso ricorso come destinatario delle comunicazioni e notificazioni (da effettuarsi, invece, presso l’indirizzo PEC dell’avv. Grani), occorre rilevare che l’avv. Righetti è indicato sia nel ricorso, che nel mandato in calce allo stesso atto, come difensore della Euroformaggi & C. S.p.A.;

che trova, quindi, applicazione il principio (predicabile anche rispetto alla notifica a mezzo PEC) secondo cui “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.” (Cass., S.U. n. 14916/2016): rilevando, nella specie, il deposito di memoria in prossimità dell’adunanza camerale, con la quale, oltre ad eccepire il predetto vizio della notificazione, la società ricorrente si è anche difesa sul fondo dei ricorsi, principale e incidentale;

che, in riferimento all’eccezione di mancanza di sottoscrizione digitale e materiale del controricorso/ricorso incidentale, occorre premettere che nel giudizio di cassazione non operano, tuttora, le disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui Al D.L. n. 179 del 2012, art. 16 – bis, commi da 1 a 4 e, dunque, rimangono intatte le previsioni di cui agli artt. 365 e 370 c.p.c., che impongono la sottoscrizione autografa (e non digitale) del ricorso e del controricorso (anche con annesso ricorso incidentale) e il suo deposito in originale cartaceo presso la cancelleria della Corte;

che, pertanto, il controricorso/ricorso incidentale della Papp Italia s.r.l. depositato presso la cancelleria di questa Corte è privo di sottoscrizione autografa;

che, tuttavia, in calce a detto atto è allegata la procura rilasciata all’avv. Pesce e da esso sottoscritta in modo autografo, dovendo, quindi, trovare applicazione il principio per cui “la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini dell’autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di attribuire al difensore

che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternità del ricorso stesso” (Cass. n. 18491/2013);

che, passando all’esame dei ricorsi:

a) – con il primo mezzo del ricorso principale della Euroformaggi & C. S.p.A. è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, e art. 342 c.p.c., per aver la Corte territoriale errato, con motivazione “incomprensibile”, a ritenere inammissibile il gravame, posto che essa Euroformaggi & C. S.p.A. in primo grado aveva allegato anche l’inadempimento della “perdita totale del carico” e con l’appello (p. 5) si era lamentata proprio che il Tribunale non si fosse pronunciato “sulla richiesta di risarcimento”, essendo “l’avvenuta perdita del carico circostanza pacifica”, dovendosi stabilire solo se sussistevano le “limitazioni quantitative” di cui alla L. n. 450 del 1985;

a. 1) – il motivo – che attiene alla denuncia di un error in procedendo, rispetto al quale questa Corte è giudice del fatto processuale, così da doversi prescindere dal tenore della motivazione resa dal giudice di appello (tra le altre, Cass. n. 15071/2012; Cass. n. 25308/2014) – è manifestamente infondato. Emerge già da quanto deduce la ricorrente in ordine al contenuto dell’atto di appello che con questo veniva censurata la mancata pronuncia del primo giudice “sulla richiesta di risarcimento”, in ragione dell’essere pacifica la circostanza della perdita del carico trasportato. Sicchè, è evidente che la censura non investe affatto la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza del Tribunale di Verona, che individua come unica causa petendi della domanda di risarcimento danni da inadempimento il supposto divieto di sub – trasporto. Del resto, l’atto di appello neppure censura una tale interpretazione e qualificazione della domanda di parte operata dal primo giudice e lamenta esservi una omessa pronuncia sulla “richiesta di risarcimento” “per perdita del carico”, quale termine di riferimento che non integra affatto una diversa ed alternativa causa petendi della domanda, ma l’unico petitum della stessa, su cui il giudice si è pronunciato rigettando, per l’appunto, la domanda di danni;

b) – con il secondo mezzo dello stesso ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa decisione sul motivo di appello relativo alla “affermazione di responsabilità contrattuale del vettore per perdita delle cose trasportate con la conseguente condanna al risarcimento del danno nella misura ivi dedotta”;

b. 1) – il motivo è inammissibile, in quanto l’interesse all’impugnazione che lo dovrebbe sorreggere è ormai travolto dal giudicato formatosi sulla inammissibilità dell’appello.

c) – con l’unico mezzo del ricorso incidentale della Papp Italia s.r.l. è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: con esso ci si duole della condanna alle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore della terza chiamata, come garante e responsabile del danno, Penitenti s.r.l., dovendo invece questa gravare sulla Euroformaggi & C. S.p.A. soccombente;

c. 1) – il motivo è manifestamente fondato. La Corte di appello ha condannato la chiamante Papp Italia s.r.l. al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di merito in favore della chiamata (in garanzia e come terza responsabile) Penitenti s.r.l., sul presupposto della soccombenza della prima nei confronti della seconda, per averla coinvolta “direttamente in giudizio”, non ravvisando, poi, alcun giusto motivo di compensazione, non sussistendo alcuna domanda, nè della Papp s.r.l., nè della Penitenti s.r.l. (che ha rivolto le sue pretese solo nei confronti della chiamante), di condanna della Euroformaggi a pagare le spese dei chiamati in causa. Tale statuizione si pone in contrasto con il principio, consolidato (tra le altre, Cass. n. 3740/1987; Cass. n. 7431/2012), secondo cui, “il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, in applicazione del principio di causalità, di cui la soccombenza è solo un elemento rivelatore, deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa del terzo si sia resa necessaria (come nella specie) in relazione alla tesi sostenuta dallo attore stesso e questa sia risultata infondata, a nulla rilevando la mancanza di un’istanza in tal senso del convenuto, data la natura del regolamento delle spese in questione, di conseguenza legale della decisione della lite”;

che va, dunque, rigettato il ricorso principale e accolto quello incidentale;

che la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., va decisa nel merito, con la condanna della Euroformaggi & C. S.p.A. alla refusione delle spese processuali di entrambi i gradi di merito in favore della Penitenti s.r.l., nella stessa misura liquidata nella sentenza di appello;

che la Euroformaggi & C. S.p.A. deve, altresì, essere condannata al pagamento, in favore della Papp Italia s.r.l., delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014;

che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

rigetta il ricorso principale;

accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Euroformaggi & C. S.p.A. al pagamento delle spese dei due gradi di merito in favore della Penitenti s.r.l., nella stessa misura già liquidata nella sentenza di appello;

condanna, altresì, la medesima Euroformaggi & C. S.p.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della Papp Italia s.r.l., in Euro 7.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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