Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7443 del 18/03/2020

Cassazione civile sez. I, 18/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 18/03/2020), n.7443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 444/2019 proposto da:

J.J., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico n. 38

presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto che lo rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’avvocatura

generale dello Stato dalla quale è rappresentato ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza n. 553/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

J.J. (alias Ja.Ma.), (OMISSIS), ricorre per cassazione, con tre motivi, contro la sentenza della corte d’appello di Perugia che ne ha respinto l’impugnazione in tema di protezione internazionale;

il Ministero dell’Interno ha depositato un asserito atto di costituzione al solo fine di partecipare all’eventuale pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo il ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo a proposito della condizione di pericolosità e della situazione di violenza generalizzata presente in (OMISSIS), oltre che l’omessa consultazione delle fonti informative;

col secondo motivo egli denunzia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione alle condizioni socio-politiche del (OMISSIS) quale paese di provenienza, l’omesso esame delle fonti informative, l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost. a proposito della domanda di protezione sussidiaria;

col terzo mezzo infine il ricorrente censura la sentenza per avere errato nel non applicare la protezione umanitaria, non potendo esser rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero che invochi seri motivi di carattere umanitario;

i primi due motivi sono inammissibili;

l’impugnata sentenza ha evidenziato che il richiedente aveva dedotto, dinanzi alla commissione territoriale, di esser fuggito dal (OMISSIS) perchè “un suo zio, ricercato dai militari, aveva fatto perdere le tracce” e quindi i militari aveva avuto “l’intenzione di arrestarlo in sostituzione del predetto parente”;

dopodichè la corte territoriale ha soggiunto che il medesimo, nell’appellare l’ordinanza del tribunale, non aveva fornito alcun elemento idoneo a suffragare i fatti e che la sua narrazione era generica e indefinita, mancando di indicazioni a proposito dei luoghi, delle date e dei soggetti coinvolti nell’episodio;

ne ha dedotto che al dunque il richiedente era semplicemente un migrante economico “come peraltro dallo stesso ammesso”;

è risolutivo che nei primi due motivi non sono state formulate pertinenti censure avverso tale specifica ratio della sentenza, essendosi il ricorrente limitato a contrapporre l’asserita condizione di violenza indiscriminata esistente in (OMISSIS) senza tuttavia specificare su cosa fosse stata concretamente incentrata l’allegazione in senso diverso da quanto affermato dalla corte d’appello;

come questa Corte ha avuto modo di precisare, la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (v. Cass. n. 27336-18, Cass. n. 3016-19);

il terzo motivo è inammissibile perchè del tutto generico;

con riferimento alla domanda di protezione umanitaria la corte d’appello ha affermato che nel caso concreto non sussisteva alcun grave motivo per giustificare l’adozione della misura;

il ricorrente, censurando codesta statuizione, si è limitato a richiamare i fondamenti dell’istituto e a sostenere di essere titolare del diritto a tale forma di protezione “affinchè gli sia garantito un livello di vita adeguato (..) laddove le condizioni socio-economiche e sanitarie del paese di origine non consentono un livello sufficientemente adeguato ed accettabile di vita”;

l’affermazione è lacunosa e insufficiente a supportare il canone di specificità del motivo di ricorso;

è oggi da considerare fermo il principio che, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass. Sez. U n. 29459-19); trattandosi di misura residuale e atipica, il suo riconoscimento deve essere frutto di valutazione autonoma e personalizzata, caso per caso, e ciò comporta che chi invoca tale forma di tutela debba infine allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione cd. “maggiore” (v. ex aliis Cass. n. 21123-19);

nello specifico la genericità del motivo, a fronte della valutazione fatta dalla corte territoriale, non consente di stabilire a quali fatti concreti e ulteriori, rispetto agli assunti posti a base della domanda di protezione sussidiaria, sia stata associata la domanda di protezione umanitaria;

l’atto di (asserita) costituzione dell’avvocatura dello Stato non assume dignità di controricorso, donde non devesi provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2020

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