Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7443 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 17/03/2021), n.7443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11957/2013 R.G. proposto da:

HOTEL CERERE RESIDENCE s.r.l. in persona del suo legale

rappresentante rappresentata e difesa giusta delega in atti

dall’avv. Luigi Acerbo (PEC (OMISSIS)) con domicilio eletto presso

il ridetto difensore in Agropoli, Corso Garibaldi n. 62;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv.

Alfonso Viscardi (PEC (OMISSIS)) e con domicilio eletto in Roma,

alla via della Giuliana n. 9 presso la Dott. ssa Alessandra

Viscardi;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania sez. staccata di Salerno n. 143/4/12 depositata il

20/03/2012, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

30/09/2020 dal Consigliere Roberto Succio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha accolto l’appello del Riscossore e in riforma della pronuncia della CTP di Salerno ha sancito la legittimità dell’atto impugnato, intimazione di pagamento successiva a cartella di pagamento per Iva, Irpef ed Irap 2004;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la contribuente società con atto affidato a tre motivi; resistono con controricorso sia il Riscossore sia l’Amministrazione Finanziaria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 137 e 148 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 del diritto di difesa ex art. 24 Cost. per avere la CTR motivato in modo errato fondando la propria statuizione sulla relata di notifica dell’intimazione in possesso del Riscossore e non sulla copia in possesso del contribuente depositata in atti, che sarebbe sprovvista di ogni elemento atto a identificare il soggetto che consegnò l’atto rendendo impossibile quindi il riscontro della legittimazione di costui a perfezionare l’operazione di notifica;

– il motivo è inammissibile;

– poichè lo stesso presuppone la disamina della relata di notifica in oggetto da parte di questa Corte, era onere del ricorrente, nel rispetto del principio di autosufficienza dei motivi di ricorso per cassazione, trascrivere in atto detta relata;

– tal adempimento è infatti chiaramente funzionale alla comprensione del motivo, che diversamente non può esser preso in esame nè deciso (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019);

– questa Corte infatti ritiene con orientamento costante che (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31038 del 30/11/2018) ove sia contestata la rituale notifica delle cartelle di pagamento, enunciandosi principio applicabile peraltro pacificamente anche agli avvisi di intimazione come ad ogni atto impositivo, per il rispetto del principio di autosufficienza è necessaria la trascrizione integrale delle relate e degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura del ricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso;

– il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, degli artt. 137,139 e 148 c.p.c. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost., per avere la CTR erroneamente motivato in ordine alla correttezza della notifica della cartella di pagamento sulla base dell’avviso di ricevimento prodotto dal riscossore; tale mezzo può esaminarsi congiuntamente con il terzo motivo di ricorso, il quale censura la gravata sentenza per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR omesso qualsivoglia motivazione in ordine al mancato invio della c.d. “raccomandata informativa” essendo l’atto stato consegnato a soggetto diverso dal destinatario;

– anche questo motivo risulta inammissibile per difetto di autosufficienza; la sua decisione, e prima la comprensione del contenuto dello stesso, presupponeva infatti la trascrizione in ricorso per cassazione dell’avviso di ricevimento de quo, adempimento non osservato da parte ricorrente, come sopra illustrato;

– in ogni caso, da quanto riporta la sentenza gravata, che ripetutamente fa rimando all'”avviso di ricevimento” deve ritenersi che la notifica della cartella sia stata operata con invio diretto della stessa da parte del Riscossore;

– conseguentemente, anche tenendo in disparte il profilo della sopra illustrata inammissibilità, trova applicazione in ogni caso la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 29642 del 14/11/2019) in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14 si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione;

– conseguentemente, il ricorso è integralmente rigettato;

– le spese sono regolate dalla soccombenza;

– sussistono infine, e se ne dà atto, i presupposti processuali per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 7.800,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed iva di legge in favore di Equitalia s.p.a. e in Euro 7.800,00 oltre a spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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