Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7442 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.F., M.M., M.G.,

M.E., M.A. (OMISSIS)

M.A.M. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SIMETO

26, presso lo studio dell’avvocato GARGALLO DI CASTEL LENTINI

FILIPPO, rappresentati e difesi dall’avvocato PICCIONE CORRADO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.F., TORO ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimati –

sul ricorso 505-2007 proposto da:

R.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BANCO DI SANTO SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato

D’OTTAVI AUGUSTO, rappresentato e difeso dall’avvocato LEONE

SEBASTIANO giusta delega a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente –

contro

M.M., M.F., M.G.,

M.E., TORO ASSIC SPA, M.A.,

M.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 232/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il 1/3/2006, depositata il 13/03/2006, R.G.N.

1098/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato SEBASTIANO LEONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per la riunione dei ricorsi, rigetto

del ricorso principale, inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I M. citarono in giudizio il R. per il risarcimento dei danni subiti a seguito della morte della loro genitrice nel corso di un incidente stradale.

La domanda fu respinta dal Tribunale di Siracusa con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello di Catania, la quale ha ritenuto che gli attori non avevano provato di avere proposto la preventiva richiesta L. n. 990 del 1969, ex art. 22.

Propongono ricorso per cassazione gli eredi della L. a mezzo di quattro motivi. Risponde con controricorso il R., il quale propone anche ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza.

Il primo motivo del ricorso principale è infondato, in quanto vi si deduce la “inesistenza” della sentenza di primo grado perchè resa dal GOA e non dal Tribunale collegiale. E’ noto che l’eventuale verificarsi di tale circostanza pone un problema di cambiamento di rito, ma non di inesistenza o di nullità della sentenza resa. Nè, peraltro, è consentito alla parte di dolersi di tale vizio della procedura senza neppure enunciare il danno che le sarebbe pervenuto in termini di “giusto processo”.

Gli altri tre motivi sono in parte inammissibili per genericità e per avere a fondamento questioni di merito già dibattute e risolte nei precedenti giudizi, ed in parte infondati, in quanto la sentenza impugnata rende le sue argomentazioni in maniera congrua e logica, senza manifestare violazioni o false applicazioni di legge.

Inammissibile è il ricorso incidentale, in quanto il R. è risultato totalmente vincitore nel giudizio d’appello (così come in quello di primo grado).

Il ricorso principale va, dunque, respinto, mentre quello incidentale va dichiarato inammissibile. Vanno interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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