Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7442 del 26/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7442
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO
EMILIO 57, presso l’avvocato ROBERTO BILOTTA, (presso lo Studio
Legale Avv. Marcello Greco), rappresentato e difeso dall’avvocato
VETERE SALVATORE, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
DITTA BIPLASTICA DI BERRUTI MARIA GIULIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1728/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
del 20/11/08, depositata il 09/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;
è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso al giudice del lavoro di Cosenza P.A., premesso di aver svolto attività di rappresentante di commercio in favore della ditta Biplastica di Berruti Maria, chiedeva la condanna della stessa al pagamento di provvigioni maturate nell’adempimento dell’incarico.
Rigettata la domanda e proposto appello dal P., nella contumacia dell’appellata convenuta, la Corte d’appello di Catanzaro con sentenza 20.11-9.12.08 rigettava l’impugnazione.
Il giudice di merito, qualificando l’incarico dedotto dall’attore come contratto di agenzia, rilevava che il ricorso introduttivo dava solo una generica descrizione del rapporto e non dava indicazioni circa le modalità di maturazione delle provvigioni; riteneva inoltre insufficiente la prova offerta, sia per la genericità delle circostanze su cui era stata richiesta ed ammessa la prova per testi, sia per la imprecisata richiesta di esibizione documentale proposta dall’attore nei confronti di controparte.
Proponeva ricorso per Cassazione il P. deducendo: a) carenza di motivazione in quanto il giudice di merito non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta e avrebbe omesso l’esame di specifico motivo di appello concernente la mancata ammissione, anche di ufficio, delle prove articolate in primo grado sulle circostanze dedotte in ricorso e della richiesta di esibizione di documentazione;
b) violazione dell’art. 1742 c.c., sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente ristretto la qualificazione del rapporto al contratto di agenzia, non considerando la possibilità che le parti avessero posto in essere un contratto atipico di procacciatore di affari.
Non svolgeva attività difensiva l’intimata.
Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata al difensore costituito.
Il ricorso per Cassazione non coglie con esattezza il decisum della Corte d’appello, la quale ha posto in evidenza la genericità del ricorso introduttivo, evidenziando che “il ricorrente non ha allegato nè indicazioni temporali o di luogo, nè specificazioni concrete riguardo alle provvigioni pretese”, rilevando altresì come lo stesso avesse richiesto una prova che, dopo questa premessa, è stata necessariamente ritenuta insufficiente, essendo i testi chiamati a rispondere “sulle circostanze di cui al ricorso”.
Le censure mosse alla motivazione della sentenza sono, dunque, infondate in quanto prima di procedere all’esame del merito, parte ricorrente avrebbe dovuto validamente contestare detto assunto in punto di formulazione della domanda.
Quanto all’errore di diritto sulla qualificazione del rapporto, dalla sentenza impugnata risulta che già il primo giudice aveva qualificato come agenzia il rapporto dedotto in causa; non essendo stata la prima sentenza appellata sul punto, deve ritenersi che la questione della qualificazione giuridica del rapporto sia inammissibilmente sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato. Nulla deve statuirsi in punto di spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, nulla statuendo sulle spese.
Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010