Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7442 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.23/03/2017),  n. 7442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2286-2016 proposto da:

S.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 36, presso lo studio dell’avvocato DONATELLO FUMIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANCARLO RUSSO FRATTASI,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F CIVININI

11, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MATERA, rappresentata e

difesa dall’avvocato COSIMO MONTEMURRO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 514/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI, emessa

e depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. VINCENTI

ENZO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Bari, con sentenza del febbraio 2010, accolse parzialmente la domanda proposta da S.B. contro l’ex coniuge (in regime patrimoniale di separazione dei beni) I.S., condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 30.224,09 e della somma di Euro 805,73 (rispettivamente versate dall’attore per la costruzione di immobile andato in proprietà alla convenuta e per anticipazione di spese condominiali), altresì rigettando la domanda riconvenzionale della I. per la restituzione di taluni arredi, nonchè l’eccezione riconvenzionale di compensazione della medesima convenuta in relazione al vantato credito di Euro 13.944,34, a titolo di mancato versamento, da parte dello S., degli assegni di mantenimento della figlia, convivente con la madre;

che, su impugnazione della I., la Corte di appello di Bari, con sentenza del 31 marzo 2015, riformava la prima decisione, limitando la condanna dell’appellante alle sole somme di Euro 5.385,51 (ridotta quella iniziale di Euro 30.224,09) e di Euro 805,73 (mantenuta ferma) e, in accoglimento della eccezione riconvenzionale, lo compensava interamente con il maggior credito della stessa I.;

che per la cassazione di tale sentenza ricorre S.B. sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso I.S.;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., è stata comunicata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale lo S. ha depositato memoria;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

a) – con il primo mezzo è denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c. e art. 112 c.p.c., per aver la Corte di appello dichiarato nulla la sentenza del Tribunale, ritenendo erroneamente (giacchè nell’atto di citazione non vi era alcuna qualificazione giuridica della pretesa) che avesse accolto una domanda, di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., mai proposta dall’attore, il quale aveva invece agito per la ripetizione di indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c.;

a. 1) – il motivo (il cui tenore è soltanto ribadito più diffusamente dalla memoria) è inammissibile, giacchè l’interpretazione della domanda giudiziale – oggetto della censura del ricorrente (senza, peraltro, che si faccia carico di confutare il principio espresso da Cass., 29 giugno 1981, n. 4222, sulla necessaria esplicitazione della pretesa azionata ai sensi dell’art. 2041 c.c.) costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità (Cass., 26 giugno 2007, n. 14751), se non negli stretti limiti (ai quali è estranea la doglianza in esame) di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nella formulazione vigente, applicabile razione temporis al presente giudizio;

b) – con il secondo mezzo è dedotto l’omesso esame di fatti decisivi discussi e la violazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2041 c.c.: la Corte di appello avrebbe negato ad esso S. la ripetizione delle somme per i lavori di completamento della villetta in “falsano il cui versamento era provato in giudizio, con onere della I. di dimostrare una ragione diversa del pagamento;

c) – con il terzo mezzo è denunciato omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti, in relazione al pagamento, effettuato da esso S., degli assegni di mantenimento;

bc.1) – entrambi i motivi, da scrutinarsi congiuntamente, sono manifestamente infondati in relazione al dedotto vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, giacchè – come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (pp. 5/7) – la Corte di appello ha tenuto conto dei fatti allegati dallo S. in ordine alla corresponsione di somme sia per la costruzione dell’immobile anzidetto, sia per il mantenimento della figlia, ma li ha ritenuti solo in parte provati. E’ poi manifestamente inammissibile la evocata violazione dell’art. 2041 c.c., giacchè, con il rigetto del primo motivo, si è già formato giudicato sulla insussistenza della proposizione di un’azione di ingiustificato arricchimento;

che, pertanto, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità interamente compensate tra le parti in forza delle medesime ragioni già espresse dal secondo giudice e non fatte oggetto di censura in questa sede.

PQM

rigetta il ricorso;

spese di legittimità interamente compensate.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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