Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7442 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 17/03/2021), n.7442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 26874 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

M.D.C.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Friuli-Venezia Giulia, depositata in data 3 aprile

2014, n. 163/11/2014;

sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30

settembre 2020 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– secondo l’Agenzia delle entrate l’attività svolta da M.D.C., di vendita di fiori e piante nei confronti del personale civile e militare appartenente alla base americana di Aviano, scontava l’iva, diversamente da quanto riteneva la contribuente, ad avviso della quale l’attività non era imponibile a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 72, comma 3, n. 2; e ciò perchè il contratto in base al quale le operazioni erano state eseguite era stato stipulato con la Army and Air Force Exchange Service, ossia con l’ufficio preposto dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti alla gestione del personale operante nelle basi militari situate all’estero;

– ne sono scaturiti per gli anni d’imposta 2009 e 2010 altrettanti avvisi di accertamento, coi quali l’Agenzia ha recuperato l’iva e ha irrogato le sanzioni conseguenti, che la contribuente ha impugnato, ottenendone, previa riunione dei giudizi, l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Pordenone;

– quella regionale del Friuli-Venezia Giulia ha rigettato l’appello dell’Agenzia, reputando che tutte le forniture e i servizi in favore del personale militare e civile che opera nelle basi all’estero rientrino nell’ambito applicativo della norma di non imponibilità, “…non potendosi immaginare la presenza di siffatto personale in territorio italiano che non sia assegnato alle dette funzioni… “;

– contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia, che affida a due motivi, cui la contribuente non replica.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con i due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, perchè concernenti la medesima censura, l’Agenzia lamenta, sotto differenti, ma connessi profili, la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 72, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 21, come convertito dalla L. n. 427 del 1993, nonchè dell’art. 10, comma 2, della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nato, ratificata con L. n. 1355 del 1955.

Sostiene al riguardo che il regime di non imponibilità si applichi alle sole cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, per quanto d’interesse, nei confronti dei quartieri generali militari internazionali, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, strumentali allo svolgimento delle attività essenziali all’espletamento delle funzioni istituzionali, al novero delle quali è estranea l’attività di vendita di fiori e piante della quale si discute;

– il protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali creati in forza del Trattato dell’Atlantico del Nord, sottoscritto a Parigi il 28 agosto 1952, all’articolo VIII, punto 1, dispone che:

“Al fine di agevolare lo stabilimento, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei quartieri generali interalleati, tali quartieri generali sono esonerati, nella misura massima possibile, dai diritti e dalle imposte afferenti alle spese da essi sostenute nell’interesse della difesa comune e per loro vantaggio ufficiale ed esclusivo, e ciascuna parte contraente del presente protocollo procederà a negoziazioni con i quartieri generali stabiliti sul suo territorio allo scopo di concludere un accordo a tal fine”;

– quindi, a norma dell’art. 151, paragrafo 1, della direttiva IVA, “Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:

(…) c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato dell’Atlantico del Nord e destinate alle forze armate degli altri Stati che sono parti contraenti di tale trattato ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa”;

– nel diritto interno, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 72 nel testo applicabile all’epoca dei fatti, equipara alle operazioni non imponibili quelle rese “ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del nord-Atlantico, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonchè all’Amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell’organizzazione istituita con il suddetto trattato”;

– la norma unionale, alla luce della quale va interpretata quella di diritto interno, richiede un’interpretazione restrittiva, poichè comunque introduce una deroga al principio generale secondo cui tale imposta è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo (Corte giust. 26 aprile 2012, causa C-225/11, Able UK Ltd, punto 14);

– l’individuazione dei relativi confini deve tener conto dei due ordini di presupposti al ricorrere dei quali la disciplina di non imponibilità di cui si discute è ancorata: uno, soggettivo, dato dalla qualità dei destinatari delle cessioni dei beni o delle prestazioni di servizi; l’altro, oggettivo, parametrato sulla finalità alla quale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rispondono;

– il parametro oggettivo è altrettanto rilevante rispetto a quello soggettivo: se non ve fosse necessità, il riferimento rispettivamente allo sforzo comune di difesa e all’esercizio delle funzioni istituzionali sarebbe pleonastico;

– esso va poi ragguagliato all’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione, che è quello di consentire agli Stati membri di rispettare determinati impegni assunti nell’ambito della NATO;

– in particolare, ha sottolineato la Corte di giustizia (con la sentenza in causa C-225/11, cit., punto 29), la prevista esenzione dai diritti e dalle imposte è pur sempre volta allo scopo di agevolare lo stabilimento, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei quartieri generali interalleati sul territorio di uno Stato che è parte contraente del Trattato dell’Atlantico del Nord; è per questo che il fondamento dell’esenzione stabilita dall’articolo VIII del protocollo sui quartieri generali militari, al quale il legislatore dell’Unione si è ispirato nell’adozione dell’art. 151, paragrafo 1, lett. c), della direttiva iva, poggia sull'”interesse della difesa comune” (punto 19 della medesima sentenza);

– coerentemente il legislatore interno ha fatto leva sulle funzioni istituzionali, che appunto richiamano quella di difesa comune;

– l’identificazione dell’obiettivo perseguito non può che circoscrivere oggettivamente la portata del regime di non imponibilità, riservandolo appunto alle operazioni correlate e strumentali alle funzioni in questione (in linea è Cass. 13 gennaio 2004, n. 290, che ha circoscritto l’immunità fiscale, con riferimento all’imposta sui rifiuti urbani, escludendone le operazioni solo indirettamente e occasionalmente collegate);

– talmente circoscritto è il perimetro desumibile dalle disposizioni di riferimento, che il legislatore interno ha ritenuto di dover precisare (con il D.L. n. 331 del 1993, art. 66, comma 21, come convertito), che “Tra le operazioni agevolate di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 72, comma 3, n. 2), si intendono comprese le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relative agli alloggi, necessarie all’espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, anche se effettuate nei confronti del personale dipendente da tali enti, semprechè i relativi oneri siano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico… L’energia elettrica fornita agli enti indicati nella L. 19 marzo 1973, n. 32, art. 6, comma 1, o da essi prodotta con impianti propri o della quale gli enti medesimi sono considerati fabbricanti, deve considerarsi esente oltre che dall’imposta erariale di consumo anche dalle relative addizionali erariali, provinciali e comunali”;

– evidente è quindi l’adozione, ai fini della specificazione del presupposto oggettivo dell’applicabilità della disciplina, del parametro d’indispensabilità delle cessioni e delle prestazioni di servizi, in rapporto allo scopo perseguito, che è quello, si è visto, di agevolare lo stabilimento, la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei quartieri generali interalleati sul territorio di uno Stato che è parte contraente del Trattato dell’Atlantico del Nord;

– in questo contesto, non emerge dalla sentenza impugnata perchè l’attività di vendita di fiori e piante sia correlata all’espletamento delle funzioni istituzionali di difesa comune;

– il giudice d’appello in definitiva reputa sufficiente la sussistenza del presupposto soggettivo, in quanto punta, si è visto, sul fatto che il personale adibito alla sede di Aviano non possa che svolgere -soltanto- le funzioni istituzionali;

– il ricorso va in conseguenza accolto e la sentenza cassata; non sussistendo necessità di ulteriori accertamenti di fatto, in ragione di qualsivoglia allegazione relativa al parametro oggettivo, il giudizio va deciso nel merito, col rigetto dell’impugnazione originariamente proposta;

– la novità della questione comporta, tuttavia, la compensazione di tutte le voci di spesa.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione originariamente proposta.

Compensa tutte le voci di spesa.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

 

 

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