Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7441 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO

QUIRINO VISCONTI 61, presso lo studio dell’avvocato MARIANNA PACELLI

(Studio Legale Veneto), rappresentato e difeso dall’avvocato CUNDARI

FRANCESCO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ABEILLE ASSICURAZIONI S.P.A. – oggi AXA ASSICURAZIONI S.P.A.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1723/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del

5/3/08, depositata il 12/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso al giudice del lavoro di S.M. Capua Vetere, S. A. chiedeva dichiararsi l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Abeille Assicurazioni s.p.a. avendo svolto per conto della stessa attività di accertamento e liquidazione sinistri per la provincia di Caserta con modalità tipiche del rapporto in questione.

Rigettata la domanda, il S. impugnava la sentenza sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente individuato i caratteri distintivi del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo.

Instauratosi il contraddittorio, la Corte di appello di Napoli con sentenza 5-12.3.08 dichiarava inammissibile l’impugnazione. L’atto di gravame, secondo il giudice di merito, non consentiva di individuare nè le statuizioni colpite da censura, nè le critiche mosse alla motivazione e le argomentazioni contrapposte, atteso che le deduzioni dell’appellante si presentavano generiche, inconferenti e non direttamente correlate alle ragioni poste a sostegno della decisione.

Essendo violato il principio della specificità dei motivi di gravame, sulla base del combinato disposto degli artt. 342 e 434 c.p.c., l’impugnazione era dunque inammissibile.

Proponeva ricorso per Cassazione il S. deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nella sostanza contestando l’assunto del giudice di merito che l’atto di appello non recasse requisiti di specificità tali da contestare la sentenza impugnata e sostenendo la tesi dell’idoneità dell’impugnazione. Il ricorso si conclude con l’affermazione, da considerane (in mancanza di diversa indicazione) quesito ex art. 366 bis c.p.c., che “l’appello rappresenta un giudizio a cognizione piena, nel senso che il giudice di secondo grado deve esaminare la vicenda sottopostagli sotto tutti gli aspetti sollecitati dalle parti”.

Non svolgeva attività difensiva l’intimata Assicurazione.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata al difensore costituito, il quale ha depositato memoria.

Il ricorso va rigettato.

La Corte di merito svolge un’articolata discussione di diritto a fondamento del giudizio di inidoneità dell’appello. Sul piano generale afferma che l’atto di impugnazione deve individuare le statuizioni della sentenza contestata investite dal gravame e formulare le specifiche critiche mosse alla motivazione che le sostiene, unitamente alle argomentazioni ad essa contrapposte. Sul piano specifico rileva che nel caso esaminato le ulteriori argomentazioni, aggiuntive rispetto a quelle riferite in via astratta ai caratteri distintivi del lavoro subordinato rispetto a quelli del lavoro autonomo, risultano del tutto generiche, inconferenti e non direttamente correlate alle ragioni esposte a sostegno della decisione, in particolare ponendo in rilievo come tale genericità contrasti con l’analiticità con cui la sentenza di primo grado ha analizzato le risultanze istruttorie ed ha escluso che il S. fosse inserito nell’organizzazione imprenditoriale ed economica della convenuta.

Tale prospettazione non è toccata dal ricorso per cassazione, il quale sostiene in termini meramente assertivi l’idoneità dell’atto di appello, senza fornire al Collegio elementi tali da contrastare validamente le considerazioni del giudice di merito. In particolare dette asserzioni non sono supportate da indicazione delle parti dell’atto di appello che l’odierno ricorrente ritiene contenessero idonee censure di carattere impugnatorio della sentenza di primo grado. Il ricorso per cassazione, in altre parole, non esce da una diffusa genericità e non pone il Collegio di legittimità nella condizione di comprendere quali fossero i caratteri dell’atto di appello che il giudice di secondo grado non avrebbe saputo individuare al momento del suo giudizio di inammissibilità.

Dal quesito di diritto sopra riportato non pervengono chiarimenti, limitandosi esso ad affermare un principio di diritto generico e per nulla mirato a supportare le censure mosse alla sentenza impugnata.

Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve essere rigettato.

Nulla deve statuirsi in punto di spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, nulla statuendo sulle spese.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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