Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7441 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 23/03/2017, (ud. 17/11/2016, dep.23/03/2017),  n. 7441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14142/2015 proposto da:

IDROSUD DEI FRATELLI D.R. & C. S.N.C. (C.F. (OMISSIS)), in

persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 3, presso lo studio dell’avvocato

MARIA TERESA ACONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FELICE

GRASSIA e MODESTINO ACONE, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SALA CONSILINA, in persona del suo Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E GIANTURCO 6, presso lo

studio dell’avvocato NICOLA RIVELLESE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE D’ANIELLO, giusta procura speciale in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 417/2014 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

emessa i121/11/2014 e depositata il 02/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato Pasquale Acone (delega Avvocato Modestino Acone),

per la ricorrente, che chiede l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la seguente relazione:

– Con sentenza resa pubblica il 2 dicembre 2014, la Corte di appello di Potenza ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla Idrosud dei Fratelli D.R. & C. s.n.c. avverso la sentenza del Tribunale di Sala Consilina che aveva rigettato al domanda di risoluzione di un contratto di appalto proposta dalla medesima società contro il Comune di Sala Consilina.

La Corte di appello adita ha ritenuto che il gravame riguardava una sentenza emessa “da un giudice operante nel distretto della Corte di appello di Salerno” (il Tribunale di Sala Consilina e, a seguito della soppressione per effetto del D.Lgs. n. 155 del 2012, il Tribunale di Lagonegro); donde, l’inammissibilità dell’appello, giacchè avrebbe dovuto essere proposto dinanzi alla Corte di appello di Salerno e non già a quella di Potenza.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Idrosud dei Fratelli D.R. C. s.n.c. sulla base di un unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 341, 342, 348-bis e 359 c.p.c., in relazione agli artt. 5, 28, 38, 42 e segg., artt. 50 e 327 c.p.c., argomentando sul fatto che l’errore sulla individuazione del giudice di appello debba essere “ritenuto quale incompetenza del giudice adito con la consequenziale applicazione dell’art. 50 c.p.c.”.

Resiste con controricorso il Comune di Consilina.

3. – Il motivo è manifestamente fondato, dovendo trovare applicazione, nella fattispecie (impugnazione della sentenza del Tribunale proposta davanti a Corte di appello erroneamente individuata territorialmente), il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte, con la sentenza n. 18121 del 18 settembre 2016 (resa a composizione di contrasto giurisprudenziale formatosi nella materia), secondo cui “l’appello proposto dinanzi a giudice diverso da quello indicato dall’art. 341 c.p.c., non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii, sia nell’ipotesi di appello proposto dinanzi a giudice territorialmente non corrispondente a quello indicato dalla legge, sia nell’ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello dinanzi al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame”.

4. – Sussistendone i presupposti, ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., il ricorso può, dunque, essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi accolto”;

che la relazione ex art. 380-bis c.p.c., ed il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio sono stati notificati ai difensori delle parti, le quali non hanno depositato memoria in prossimità di detta adunanza;

che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione ex art. 380-bis c.p.c.;

che, inoltre, ai fini della individuazione del giudice competente, occorre rilevare che, in forza del D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, il Tribunale di Sala Consilina, già facente parte del distretto della Corte di appello di Salerno – dinanzi al quale è stata proposta la domanda introduttiva del giudizio di primo grado – è stato soppresso (art. 1, tabella A) e la località di Sala Consilina è stata inserita nel circondario del Tribunale di Lagonegro (art. 2, allegato 1, che sostituisce la tabella A), il quale fa parte del distretto della Corte di appello di Potenza;

che, a mente dello stesso D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 11, comma 2, le disposizioni anzidette “acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore” del medesimo D.Lgs. (13 settembre 2012), ossia dal 13 settembre 2013;

che, ai fini della determinazione della competenza anche in sede di impugnazione (nella persistenza della disciplina sulla tipologia dell’impugnazione stessa), occorre avere riguardo alla legge regolatrice esistente al momento della domanda introduttiva di primo grado (art. 5 c.p.c.), salvo diversa disposizione del legislatore;

che, a tal riguardo, una diversa regola non si rinviene nella disciplina transitoria complessivamente stabilita dello stesso D.Lgs. n. 155 del 2012, art. 9, giacchè essa si riferisce proprio alla pendenza del giudizio (rispetto alla quale rimane ferma, sino alla data indicata dal citato art. 11, comma 2, la competenza originaria) dinanzi agli uffici giudiziari soppressi o a quelli con un nuovo assetto territoriale (dei circondari);

che, pertanto, nella specie, essendo la domanda introduttiva del giudizio di primo antecedente al 13 settembre 2013 la Corte di appello, competente territorialmente, dinanzi alla quale il giudizio va riassunto, nei termini di legge, è quella di Salerno, che dovrà provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE

accoglie il ricorso e dichiara la competenza della Corte di appello di Salerno, dinanzi alla quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge;

spese rimesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 17 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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