Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7441 del 17/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 17/03/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 17/03/2021), n.7441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 21731 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, si

domicilia;

– ricorrente –

contro

Fallimento di s.r.l. A.C., già s.p.a. A.C., in persona del curatore

pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. Gianfranco Brancaccio, presso lo

studio del quale in Roma, alla via Peltechian, n. 42, elettivamente

si domicilia;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, depositata in data 7 febbraio 2014, n.

1360/51/14;

udita la relazione resa nella camera di consiglio del 30 settembre

2020 dal consigliere Angelina-Maria Perrino.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.p.a. A.C., quando era in bonis, impugnò l’avviso di accertamento a essa notificato col quale si era recuperata maggiore materia imponibile per l’anno d’imposta 2003 ai fini ires, irap e iva oltre sanzioni e interessi, ottenendone l’annullamento dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Quella regionale ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate perchè tardivo. Ed è giunta a questa conclusione perchè l’appellante non aveva depositato l’avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo posta, che aveva ritenuto surrogabile con una copia di un prospetto recante l’indicazione delle parti del giudizio con un timbro delle Poste datato 18 luglio 2012 (giorno di per sè utile ai fini del termine semestrale d’impugnazione, applicabile ratione temporis, considerato che la sentenza impugnata era stata depositata in data 18 gennaio 2012). A giudizio del giudice d’appello al prospetto non poteva essere riconosciuta valenza probatoria alcuna: di qui la valutazione d’inammissibilità per tardività.

Contro questa sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, cui il fallimento della società, nel frattempo subentrato, risponde con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Col primo e col secondo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente perchè connessi, l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione dell’art. 327 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2704 c.c., là dove il giudice d’appello ha ancorato la valutazione della tempestività del ricorso alla data di ricevimento della notificazione (primo motivo), nonchè la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, e art. 22, commi 1, 2 e 3, là dove la Commissione tributaria regionale ha sostenuto che l’omesso deposito della ricevuta di spedizione incida sul riscontro della tempestività della costituzione in giudizio dell’appellante (secondo motivo).

La complessiva censura, oltre che ammissibile, in quanto, diversamente da quanto obiettato in controricorso, adeguatamente ed esaurientemente articolata, è altresì fondata.

2.- Si tratta di definire se sia corretta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello quando, come nel caso in esame, l’appellante aveva prodotto il prospetto del quale si è dato conto in narrativa.

La questione della prova della tempestività della notificazione dell’atto di impugnazione è stata risolta dalle sezioni unite di questa Corte (con sentenza 29 maggio 2017, n. 13452), nel senso che, nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi documentazione idonea ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione.

2.1.- In particolare, hanno specificato le sezioni unite, ai fini del processo tributario, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all’ufficio postale, risultante dalla copia dell’elenco delle raccomandate consegnate per la spedizione alle poste italiane, che annovera il codice a barre identificativo e che reca il timbro postale, è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali.

2.2.- Anche successivamente (si vedano, in particolare, Cass. 29 settembre 2017, n. 22878, 4 giugno 2018, n. 14163 e 23 novembre 2018, n. 30359) si è ribadito che, “una volta acclarato che il timbro compare su un documento con intestazione “Agenzia delle entrate””, denominato “Raccomandate assicurate

del (…)”, con l’indicazione del numero identificativo di una pluralità di raccomandate e dell’importo da pagare per ciascuna di esse, occorre chiedersi quale altro possibile significato possa avere il timbro delle Poste se non quello di attestazione che la distinta fu consegnata in quella data.

3.- Nel caso in esame, si è riferito in narrativa, il giudice d’appello ha riferito che dalla copia del prospetto con indicazione delle parti del giudizio recante un timbro delle Poste, risulta che la raccomandata in esame era stata spedita in tempo utile.

Tale circostanza assume particolare rilievo, in quanto il giudice di appello ha ritenuto di non potere conferire al documento in esame il valore di prova idonea a documentare la data di spedizione dell’atto di impugnazione, erroneamente ritenendo che allo stesso non dovesse essere attribuita una funzione surrogatoria, con efficacia di atto pubblico, della data indicata nell’avviso di spedizione. In tal modo ha pronunciato in modo difforme da quanto precisato da questa Suprema Corte, con le pronunce sopra citate, in ordine alla valenza probatoria del timbro datario apposto dall’ufficio postale sugli elenchi dei pieghi raccomandati consegnati dall’Agenzia delle entrate.

4.- Pertanto, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2021

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