Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7440 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE 118, presso lo studio dell’avvocato ARRIGO

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato PINELLI MARIO giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., B.G., M.

L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 983/2005 del TRIBUNALE di ANCONA, emessa il

28/4/2005, depositata il 03/08/2005, R.G.N. 1866/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento del primo e del

secondo motivo, assorbito il terzo motivo di ricorso.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

il M. citò in giudizio la B., la M. e la Milano Ass.ni per il risarcimento del danno da sinistro stradale;

la domanda è stata respinta dal giudice di pace e l’appello del M. è stato dichiarato “inammissibile, improponibile ed improcedibile” dal Tribunale di Ancona con la sentenza che ora il M. impugna per cassazione a mezzo di tre motivi;

il primo motivo chiede di sapere se la parte soccombente nel precedente grado di giudizio sia, per questa ragione, direttamente titolare di interesse ad impugnare e se, di conseguenza, in capo alla medesima possa riconoscersi l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.;

il secondo motivo chiede di sapere se, nell’azione promossa L. n. 990 del 1969, ex art. 18; si verifichi una situazione caratterizzata dalla solidarietà passiva tra assicuratore e responsabile del danno, sicchè il danneggiato possa agire cumulativamente anche contro il danneggiante e non solo in via sussidiaria in caso d’incapienza del massimale di polizza;

il terzo motivo chiede di sapere se, a fronte dell’eccezione di mancato rispetto dei canoni di cui al menzionato art. 18, costituisca vizio di ultrapetizione il fatto che il giudice si surroghi alla parte nell’assolvimento dell’onere di allegazione a questa esclusivamente riservato;

osserva che:

i motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati;

occorre premettere che la sentenza impugnata si manifesta, sia sotto l’aspetto grammaticale, sia sotto quello lessicale, di così difficile comprensione da non potersi neppure intendere le concrete ragioni che hanno indotto il giudicante ad emettere la pronunzia (già di per sè vaga ed atecnica) di “inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità” dell’appello;

ad ogni buon conto sembrerebbe di comprendere che sia stato rilevato il difetto di interesse ad agire dell’appellante perchè questo (totalmente soccombente in primo grado) avrebbe impugnato solo in relazione al quantum risarcitorio e non anche in relazione all’an debeatur;

seguono, poi, una serie di incomprensibili affermazioni relative al “rispetto dei canoni prescritti dall’art. 18 succitata legge speciale”, delle quali non si è in grado neppure di percepire la pertinenza rispetto al tema del dibattito;

considerazioni queste che impongono la cassazione della sentenza impugnata per assoluta mancanza di motivazione congrua, logica ed aderente alle questioni dibattute.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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