Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7440 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 03/03/2017, dep.23/03/2017),  n. 7440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20621/2015 proposto da:

D.G., B.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA G. MERCALLI 13, presso lo studio dell’avvocato ARTURO

CANCRINI, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA già FONDIARIA SAI SPA, in persona del

suo procuratore speciale Dott. F.E., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 60/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che: D.G. e B.M. convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Foggia La Fondiaria s.p.a. (poi Unipolsai Assicurazioni s.p.a.) chiedendo, previo accertamento dell’inadempienza al contratto, la condanna al pagamento dell’indennizzo. Il Tribunale adito dichiarò l’estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione. Avverso detta sentenza proposero appello D.G. e B.M.. Con sentenza di data 21 gennaio 2015 la Corte d’appello di Bari rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che, avendo l’assicuratore contestato il diritto all’indennizzo e non essendo stato attivato alcun procedimento arbitrale per la liquidazione del medesimo, il termine di prescrizione annuale per l’esercizio del diritto decorreva dal giorno dell’evento dannoso (16 luglio 1986), sicchè alla data di spedizione della lettera del 21 febbraio 1990 esso era decorso.

Hanno proposto ricorso D.G. e B.M. per cassazione sulla base di un motivo e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che: con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2952 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osservano i ricorrenti che trova applicazione il termine decennale di prescrizione, e non quello previsto dall’art. 2952, perchè oggetto della domanda non erano i diritti derivanti dal contratto ma l’accertamento dell’esistenza e validità del rapporto contrattuale, per supposto mancato pagamento del premio.

Il motivo è inammissibile. Il rapporto giuridico fondamentale, di cui sono proiezione le diverse coppie diritto/obbligo, ben può costituire oggetto di autonomo giudizio, in modo disgiunto dai singoli diritti che lo compongono, benchè il rapporto come tale non attribuisca al titolare alcun bene in modo diretto. La corte territoriale, riconoscendo l’intervenuta prescrizione del diritto all’indennità assicurativa, ha interpretato la domanda come avente ad oggetto non l’accertamento del rapporto fondamentale, ma l’esercizio del diritto all’indennità, derivante dal detto rapporto. L’interpretazione dell’atto processuale è sindacabile in sede di legittimità ove si traduca in error in procedendo, consentendo l’accesso agli atti da parte della Corte di Cassazione (Cass. 21 aprile 2016, n. 8069; 30 luglio 2015, n. 16164), ovvero sulla base della denuncia del vizio motivazionale secondo un indirizzo più risalente (ad esempio Cass. 13 gennaio 2010, n. 6038), ma non quando la parte si limiti a denunciare, come nel caso di specie, la violazione di legge. In quest’ultimo caso l’interpretazione della domanda resta riservata all’apprezzamento del giudice di merito.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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