Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 744 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. trib., 13/01/2017, (ud. 16/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 744

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Latteria di Campogalliano – Società Cooperativa Agricola, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

Roma, viale Parioli 43, presso l’avv. prof. D.V.F.,

che, unitamente agli avv.ti prof. Turchi Alessandro e Massimo

Turchi, la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Campania (Napoli), Sez. 50, n. 125/50/12 del 5 marzo 2012,

depositata il 14 marzo 2012, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 16 dicembre 2016

dal Presidente e Relatore BOTTA Raffaele;

Udito l’avv. Alessia Urbani Neri per l’Avvocatura Generale dello

Stato; Udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore

Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l’impugnazione di una cartella di pagamento per INVIM, registro e oneri accessori emessa a seguito del formarsi del giudicato sulla sentenza della CTP di Caserta che aveva respinto il ricorso avverso l’avviso di liquidazione proposto dalla società contribuente, la quale eccepiva la decadenza in virtù della regola espressa dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

La Commissione adita accoglieva il ricorso e la decisione era confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, avverso la quale l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. La società contribuente resiste con controricorso, illustrato anche con memoria, nella quale insiste nelle proprie deduzioni, in particolare in relazione alla prospettata decadenza dell’Ufficio, contestando che il D.P.R. n. 602 del 1973, ‘art. 25, sia inapplicabile nell’ipotesi di sentenza confermativa dell’imposizione passata in giudicato, e denunciando una omessa pronuncia da parte della sentenza impugnata sul punto, considerato evidentemente questione assorbita, dell’eccepito giudicato interno e della compiuta prescrizione in ogni caso delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e accessori.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente del 14 settembre 2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVAZIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’amministrazione insiste sulla inapplicabilità nel caso della disposizione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25.

2. Il motivo è fondato alla luce dell’orientamento espresso da questa Corte, la quale ha affermato che: “In tema d’imposta di registro e di INVIM, il credito erariale può essere riscosso nel termine decennale di prescrizione, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78, ove non sia necessaria alcuna ulteriore attività di determinazione dell’imposta per avere il giudice rigettato integralmente il ricorso del contribuente (come è, appunto, nel caso di specie) o, in caso di accoglimento parziale, provveduto alla relativa quantificazione, in quanto, da un lato, l’art. 17 (ora 25) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si riferisce ai soli crediti derivanti da atti divenuti definitivi per omessa impugnazione e, dall’altro, lo stesso D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, nel prevedere il termine triennale di decadenza dal passaggio in giudicato della sentenza, tende ad accelerare non l’attività di riscossione, ma quella ulteriore di determinazione dell’imposta ed ha, perciò, carattere residuale, concernendo la sola ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria debba procedere ad un ulteriore accertamento” (Cass. n. 20153 del 2014; v. nella medesima prospettiva Cass. n. 842 del 2014).

3. Quanto alla denunciata (da parte controricorrente) omessa pronuncia, già ricordata in narrativa, sulla questione del supposto giudicato interno – che si sarebbe formato a seguito del mancato appello da parte dell’Ufficio sul capo della sentenza di primo grado che avrebbe dato “atto che l’avviso di liquidazione non era stato impugnato quanto alle imposte di registro, ipotecaria e catastale, statuendo che l’amministrazione era incorsa, per queste imposte, nella “decadenza decennale”” – e sulla connessa questione della compiuta prescrizione in ogni caso delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e accessori, va osservato quanto segue. 3.1. 3.1. L’eccezione non è fondata. Nella sentenza impugnata si legge al primo capoverso della motivazione:

“dagli atti di causa risulta che la cartella di pagamento, oggetto della contestazione, è stata emessa dall’Agenzia delle entrate ufficio di Caserta, per il recupero dell’imposta di registro, dell’INVIM ed oneri accessori, a seguito di sentenza n. 434/01/1999 depositata il 29.11.1999”;

una affermazione che è in palese contraddizione con quanto sostenuto dalla parte controricorrente e che esclude che si possa parlare di “omessa pronuncia” del giudice di merito sulle eccezioni del contribuente.

3.2. L’eccezione non è in ogni caso coerente con il principio di autosufficienza. In relazione al supposto giudicato interno che si sarebbe formato sul richiamata capo della sentenza di prime cure, manca nel controricorso la trascrizione della parte tale sentenza nel quale sarebbe stato trattato il punto che non sarebbe stato poi oggetto di appello: così come manca la trascrizione dei motivi di appello dell’amministrazione dai quali sia possibile dedurre la mancata impugnazione del punto in questione. In relazione alla dedotta “prescrizione in ogni caso delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e accessori” perchè comunque non sarebbero state oggetto dell’avviso di liquidazione in esito alla cui impugnazione si sarebbe formato il giudicato posto a base della cartella qui contestata, manca nel controricorso la trascrizione della “sentenza n. 434/01/1999 depositata il 29.11.1999”, sulla quale appunto la cartella si fonda, nelle parti in cui sia reso esplicito il contenuto dell’atto impositivo in quella sede impugnato e deciso in senso favorevole all’Ufficio.

4. Il ricorso deve esser, pertanto, accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa, ricorrendone le condizioni, può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente.

5. In ragione del diverso andamento della controversia nelle fasi di merito e nella fase di legittimità, possono essere compensate le spese relative al giudizio di merito, ponendo a carico della parte controricorrente le spese del solo giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della società contribuente. Compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna la parte ricorrente alla spese della presente fase di legittimità che liquida in Euro 7.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA