Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7439 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo studio dell’avvocato

BLASI SERGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCHINI

ROSELLA giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CARIGE ASSICURAZIONI S.P.A. (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante pro tempore B.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VLE MAZZINI 114/B, presso lo studio

dell’avvocato MELUCCO GIORGIO, che la rappresenta e difende giusta

delega a margine del controricorso;

D.D.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LEONIDA RECH 76, presso lo studio dell’avvocato POERIO

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato TRIVELLIZZI PIERLUIGI

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 800/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa il 16/3/2005, depositata il 22/09/2005, R.G.N. 42/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito l’Avvocato SERGIO BLASI per delega dell’Avvocato ROSELLA

FRANCESCHINI;

udito l’Avvocato FEDERICA MELUCCO per delega dell’Avvocato GIORGIO

MELUCCO;

udito l’Avvocato FEDERICA MELUCCO per delega dell’Avvocato PIERLUIGI

TRIVELLIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M. conveniva davanti al tribunale di Teramo D. D.S. e la Norditalia Assicurazioni per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, conseguenti a sinistro stradale tra l’auto del D.D. ed il ciclomotore dell’attore.

Il tribunale rigettava la domanda.

La corte di appello di L’Aquila, adita dall’attore, con sentenza depositata il 22.9.2005 rigettava l’appello sul rilievo che andava affermata la responsabilità esclusiva dell’attore, che aveva invaso la corsia opposta, dove viaggiava il convenuto, e che non si era fermato allo stop. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attore, che ha anche presentato memorie.

Resistono con rispettivi controricorsi sia D.D. che la Carige Assicurazioni s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 132 e 161 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere il giudice di appello ritenuta la nullità della sentenza di primo grado, pur in assenza della trascrizione delle conclusioni.

2. Il motivo è infondato.

Infatti la mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per se motivo di nullità della sentenza occorrendo che a tal fine l’omissione abbia in concreto inciso sull’attività del giudice nel senso di avere determinato o una mancata pronuncia sulle domande o sulle eccezioni oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati (Cass. n. 12036/2000).

La sentenza impugnata ha rilevato correttamente che la sentenza di primo grado si è pronunziata su tutte le questioni prospettate con le conclusioni in tema di responsabilità dell’incidente, con la conseguenza che correttamente i giudici di appello hanno rilevato che era assorbita ogni ulteriore questione sulla congruità della somma richiesta come danno.

3. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 2054 c.c., nonchè il vizio di motivazione della sentenza in tema di ricostruzione di incidente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5.

Il ricorrente sostiene che la corte territoriale abbia erratamente valutato le risultanze processuali ed in ogni caso che non abbia tenuto conto della presunzione di colpa di cui all’art. 2054 c.c. gravante anche sull’altro conducente fino a prova contraria.

4. Il motivo è infondato.

Come costantemente affermato da questa Corte, in tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concretizza in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici (Case. 2/03/2004, n. 4186; Cass. 25/02/2004, n. 3803; Cass. 30/01/2004, n. 1758; Cass. 05/04/2003, n. 5375).

Nella fattispecie il giudice di appello ha ricostruito l’incidente stradale sulla base degli accertamenti effettuati dai C.C. nonchè delle deposizioni dei testi ed ha ritenuto che l’incidente si è verificato per colpa esclusiva dell’attore che non si era arrestato al segnale di stop ed aveva invaso la corsia opposta. Il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l’obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand’anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli; ne consegue che se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui all’art. 2054 cod. civ., comma 2, avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità (cfr. Cass. n. 4055/2009).

L’incidente si è verificato ben all’interno della corsia di marcia del D.D. e non in quella dell’attore, il quale non si era arrestato al segnale di stop e non aveva dato la precedenza all’auto antagonista.

Trattasi di valutazione fattuale, che rientra negli esclusivi poteri del giudice di merito mentre la censura sul punto si risolve in una diversa lettura delle risultanze processuali, che non può essere effettuata da questa corte di legittimità.

5. Il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione sostenute dai resistenti e liquidate per ciascuno in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00, per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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