Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7439 del 18/03/2020

Cassazione civile sez. I, 18/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 18/03/2020), n.7439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1721/2019 proposto da:

M.C., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Carmela Grillo in forza di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze – Sezione

Perugia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 738/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 29/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 M.C., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Perugia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il richiedente asilo, cittadino (OMISSIS), proveniente dal villaggio di (OMISSIS), nella regione di (OMISSIS), aveva raccontato di essere rimasto coinvolto con il proprio fratello, autista di autobus, in un incidente stradale in cui un passeggero era deceduto; di aver deciso di lasciare il paese per sfuggire all’ira dei famigliari del morto, che lo avevano minacciato di morte insieme a suo fratello, ritenendoli responsabili dell’accaduto.

Con ordinanza del 21/3/2017 il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto da M.C. è stato rigettato dalla Corte di appello di Perugia, a spese compensate, con sentenza del 20/11/2018.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso M.C., con atto notificato il 4/1/2019, svolgendo cinque motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

La Corte di appello aveva violato le regole in tema di onere probatorio prescritte dalla norma citata, perchè nel ricorso e nell’atto di appello erano state dettagliate tutte le informazioni che dimostravano l’assoluta veridicità del racconto del richiedente asilo.

Il motivo, del tutto generico, denuncia una inesistente violazione di legge e non è comunque pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata essenzialmente sul ritenuto carattere privato della vicenda narrata, quindi non tale da integrare i presupposti di alcuna forma di protezione internazionale.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8.

Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, il richiedente aveva ben circostanziato la propria domanda e le sue dichiarazioni erano coerenti e plausibili e riscontrabili alla luce della debita consultazione delle fonti internazionali e integravano i requisiti per la concessione della tutela richiesta con riferimento ai citati D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8.

Anche in questo caso la censura, del tutto generica, denuncia una inesistente violazione di legge e non è comunque pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata essenzialmente sul ritenuto carattere privato della vicenda narrata, non tale da integrare i presupposti di alcuna forma di protezione internazionale.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

Nel provvedimento impugnato non sarebbero state riportate informazioni sulle condizioni generali del Paese e sul contesto in cui il ricorrente si era trovato a vivere. In particolare, in presenza di una situazione di rischio di esposizione a violenza generalizzata non era necessaria la rappresentazione di una personale e diretta esposizione a pericolo.

La censura è fuori fuoco: la Corte di appello ha osservato che la natura privata della vicenda escludeva il rilievo di circostanze relative al rischio Paese e tuttavia ha comunque valutato le condizioni sociopolitiche generali del (OMISSIS), escludendo l’esistenza di un conflitto armato interno o di violenza generalizzata sulla base di informazioni (COI) acquisite presso UHNCR ed EASO.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame circa la domanda di protezione umanitaria ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dovendosi prestare attenzione sia alla costante situazione della violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza sia all’integrazione coinvolgente il sig. M..

4.1. L’omesso esame lamentato non sussiste poichè la Corte ha considerato nel p. 6, seppur molto stringatamente la richiesta, escludendone il fondamento, anche per il carattere strettamente privato delle ragioni che avevano indotto il ricorrente a lasciare il proprio Paese.

4.2. Giova ricordare che secondo la recentissima sentenza delle Sezioni Unite del 13/11/2019 n. 29460, che ha avallato l’interpretazione maggioritaria inaugurata da Sez. 1, n. 4890 del 19/02/2019, Rv. 652684 – 01, in tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali previsto dall’art. 1, comma 9 del suddetto D.L..

Inoltre la stessa sentenza n. 24960/2019 delle Sezioni Unite, che in proposito ha aderito al filone giurisprudenziale promosso dalla sentenza della Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 01, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

Secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, i seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali cui il D.Lgs. n. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, sono accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili.

La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Sez.1, 23/02/2018, n. 4455).

4.3. Il ricorrente invoca in modo del tutto generico le condizioni di vita in (OMISSIS) senza alcun riferimento individualizzante alla propria condizione di vulnerabilità soggettiva e personale e, con emblematica genericità, chiede attenzione all’aspetto dell’integrazione che lo ha visto coinvolto, non meglio specificata nei suoi stessi contenuti, prima ancora che nelle sue fonti di prova.

5. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di rituale costituzione dell’Amministrazione.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA