Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7438 del 31/03/2011

Cassazione civile sez. III, 31/03/2011, (ud. 16/02/2011, dep. 31/03/2011), n.7438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.C. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati LAGANA’ VINCENZO, AZZARA’

FRANCESCO GUGLIELMO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSITALIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 310/2005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, emessa il 7/7/2005 depositata il 02/09/2005, R.G.N.

114/1999;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo che ha concluso per l’accoglimento e decisione nel

merito.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 15 febbraio 1973 T.G. e B.C. convennero innanzi al Tribunale di Reggio Calabria Le Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata L. n. 990 del 1969, ex art. 20, al fine di essere risarciti dei danni subiti a seguito di un incidente causato dal guidatore di un autocarro rimasto sconosciuto. Dedussero che nell’urto avevano subito lesioni con postumi invalidanti.

La società, costituitasi in giudizio, contestò la domanda.

Con sentenza del 9 ottobre 1998 il Tribunale di Reggio Calabria condannò Assitalia – Le Assicurazioni d’Italia s.p.a. (intervenuta quale successore del precedente assicuratore, al quale era subentrata nella gestione del sinistro), al pagamento in favore della B. della somma di L. 170.076.000, oltre interessi legali dal 6 maggio 1972 fino al soddisfo.

Proposto gravame da Assitalia, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in data 30 dicembre 2005, ha limitato la condanna alla somma di L. 15.000.000, pari a Euro 7.746,85 (corrispondente al massimale di polizza), con gli interessi legali dal 6 maggio 1972.

Ha osservato in motivazione che, se l’accertata mala gestio dell’infortunio da parte della società assicuratrice comportava che poteva essere superato il massimale di polizza, il maggior danno, di cui all’art. 1224 cod. civ., comma 2, andava in ogni caso dimostrato.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione B. C., formulando un solo motivo.

L’intimata non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 1124 cod. civ., comma 2, nonchè contraddittorietà della motivazione.

Ricorda che, secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, la prova del maggior danno da inadempimento può essere fornita anche in via presuntiva, in ragione della mera condizione di creditore occasionale di una somma di rilevante importo, senza necessità di allegare la propria appartenenza a una determinata categoria produttiva. Aggiunge che, per ottenere la corresponsione di interessi e rivalutazione è sufficiente la richiesta di essere integralmente risarcito, dovendo intendersi tale domanda come volta all’attribuzione sia del massimale, sia di quelle somme che a questo possono aggiungersi per interessi, rivalutazione e spese.

2 Le critiche sono fondate.

Mette conto evidenziare che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, l’assicuratore, ove richiestone, è obbligato ad adempiere direttamente nei confronti del danneggiato il debito d’indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. Peraltro, una volta scaduto il termine di sessanta giorni previsto L. n. 990 del 1969, art. 22, applicabile ratione temporis alla fattispecie dedotta in giudizio, egli è in mora nei confronti del soggetto leso qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all’an ed al quantum della responsabilità del suo assicurato, di talchè la relativa obbligazione può superare i limiti del massimale per colpevole ritardo, ossia per mala gestio cosiddetta impropria. Nè è superfluo ricordare che questa, a differenza della mala gestio ed, propria – che, sostanziandosi nella domanda dell’assicurato di essere tenuto integralmente indenne anche oltre la soglia convenzionalmente prevista, deve essere specificamente e tempestivamente formulata – non richiede la proposizione, da parte del danneggiato, di una domanda espressa di responsabilità dell’assicuratore, dovendo invero la stessa ritenersi compresa nella richiesta di condanna del garante all’integrale risarcimento del danno (confr. Cass. civ. 31 luglio 2006, n. 17460; Cass. civ. 24 gennaio 2006, n. 1315; Cass. civ., 7 maggio 2009, n. 10504; Cass. civ. 28 giugno 2010, n. 15397).

3 Sotto altro, concorrente profilo, va poi evidenziato, quanto agli oneri deduttivi e probatori gravanti sul danneggiato che avanzi richiesta di interessi e danni da svalutazione – questione che costituisce il nodo giuridico centrale della presente controversia – che, se è vero che il creditore di una obbligazione di valuta, il quale intenda ottenere il ristoro dell’erosione prodotta sulla somma dovutagli, dalla perdita del potere di acquisto della moneta, ha l’onere di domandare il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ., comma 2, (confr. Cass. civ. 2 novembre 2010, n. 22273), siffatta voce di pregiudizio può tuttavia ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Hanno invero chiarito le sezioni unite di questa Corte, in termini definitivi ed appaganti, che, ricorrendo tale ipotesi, il risarcimento di cui all’art. 1224 cod. civ., comma 2, spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta, fermo restando che, ove questi domandi una somma superiore a quella così calcolata, avrà l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; e, specularmente, che il debitore il quale sostenga di nulla dovere oltre gli interessi legali, dovrà dimostrare con ogni mezzo che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale (Cass. civ. sez. un. 16 luglio 2008, n. 19499).

4 Deriva da tanto che, essendo stato nella fattispecie negato il diritto del danneggiato a conseguire dall’assicurazione il maggior danno sull’assunto della mancata prova dello stesso – e non già dell’assenza di una domanda al riguardo – il ricorso deve essere accolto.

Non ostando alla decisione della causa nel merito la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte, in applicazione dell’art. 384 cod. proc. civ., condanna Assitalia s.p.a. al pagamento in favore di B.C., in aggiunta a quanto già liquidato dal giudice di merito, della svalutazione monetaria sulla somma di Euro 7.746,85 dal 6 maggio 1972 al soddisfo, in misura corrispondente alla differenza tra il tasso sui BOT annuale e il tasso degli interessi legali.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata in relaizone al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna Assitalia s.p.a. al pagamento in favore di B.C. della svalutazione monetaria sulla somma di Euro 7.746,85 dal 6 maggio 1972 al soddisfo, in misura corrispondente alla differenza tra il tasso sui BOT annuale e il tasso legale di interesse. Condanna Assitalia s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2011

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