Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7438 del 26/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 26/03/2010, (ud. 05/02/2010, dep. 26/03/2010), n.7438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.T., R.A., S.A.,

E.M.V., C.S., C.G.,

Q.V., T.A., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA MEUCCI 23, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO

PETITTA, rappresentati e difesi dall’avvocato STORZIERI GIUSEPPE,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

DE VIZIA TRANSFER S.P.A., in persona dell’Amministratore Delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI 4, presso lo

studio dell’avvocato ROSARIA INTRENULLO, rappresentata e difesa dagli

avvocati GRASSO LUCA e GRASSO BENITO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1214/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO, del

26/11/08, depositata il 09/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI MAMMONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. RICCARDO FUZIO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

Con separati ricorsi al giudice del lavoro di Torino, T. A. e gli altri lavoratori indicati in epigrafe chiedevano che la De Vizia Transfer s.p.a., alle cui dipendenze erano occupati con mansioni di addetti alle pulizie presso il cantiere Fiat-Auto di (OMISSIS), fosse condannata a corrispondere l’incremento rctributivo dovuto ex art. 4 dell’accordo regionale Campania del 17.7.90 nella misura del 3,50% non della retribuzione contrattuale in godimento alla stipula dell’accordo, ma della retribuzione tabellare man mano incrementata dai contratti collettivi succedutisi da quella data al momento della domanda.

Riuniti i ricorsi e accolta la domanda, De Vizia Transfer s.p.a.

proponeva appello lamentando l’erroneità dell’interpretazione data dal primo giudice alle disposizioni collettive in considerazione.

La Corte di appello di Torino con sentenza 26.11-9.12.08 accoglieva l’impugnazione e rigettava le domande, interpretando la clausola contrattuale come volontà di pattuire un incremento puramente riferito alla retribuzione vigente all’epoca della pattuizione. Tale decisione veniva adottata sulla base del tenore letterale della norma, nonchè di un equo contemperamento degli interessi delle parti (in applicazione del criterio ermeneutico di cui all’art. 1371 c.c.) e della pacifica interpretazione data per lunghissimo periodo dalle parti interessate (ivi compresi i datori che avevano preceduto De Vizia s.p.a. nell’appalto) alla norma, nel senso di far riferimento alla retribuzione in godimento al luglio 1990.

Detti dipendenti proponevano ricorso per Cassazione deducendo: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1371 e 1362 c.c., sottolineando l’opportunità di raccordare la disposizione dell’art. 4 dell’accordo regionale con la disposizione dell’art. 45 del c.c.n.l. di categoria 7.3.89, la quale fa riferimento alla retribuzione tabellare, che è un concetto variabile nel tempo, concludendo con il quesito: ritenere violate le norme in materia di interpretazione dell’accordo del luglio 1990 e conseguentemente le norme in materia di interpretazione dei contratti; 2) violazione delle norme interpretative per relationem e dell’art. 1362 c.c., ritenendo inconferente il richiamo della normativa contrattuale in materia di determinazione degli scatti biennali (art. 22 del c.c.n.l.

del 2001), in quanto l’espressione “retribuzione tabellare a tale data” non è riportata nell’art. 45, il quale si limita solo ad enunziare che gli accordi integrativi possono adeguare la retribuzione tabellare ai sensi dell’art. 36 Cost.; 3) carenza di motivazione circa un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 1362 c.c., ritenendosi incongruo l’argomento della pacificità dell’interpretazione adottata per lungo lasso di tempo, non potendo assegnarsi valore giuridico alcuno alla mancata contestazione in sede giudiziale dell’interpretazione data alla disposizione dal datore di lavoro, se non ai fini della prescrizione ex art. 2946 c.c..

De Vizia Transfer s.p.a. si difendeva con controricorso.

Il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c., che è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

Il ricorso va rigettato per l’inammissibilità dei motivi dedotti.

Il primo motivo si conclude con un quesito di diritto del tutto inidoneo, in quanto formulato in termini generici e non rapportato alla discussione di diritto, e quindi non rispondente al principio enunziato da questa Corte secondo cui il quesito “deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità … di modo che è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo implicito, sì da dovere essere ricavato per via di interpretazione dal giudice; od ancora sia formulato in modo tale da richiedere alla Corte un inammissibile accertamento di fatto; od, infine, sia formulato in modo del tutto generico” (Cass. 28.9.07 n. 20360).

Il secondo motivo propone una censura attinente una questione (richiamo dell’art. 22, parte seconda, del contratto collettivo di categoria del 2001) non discussa dal giudice di merito e, pertanto, non riconducibile alla presente controversia.

Il terzo motivo muove alla sentenza una critica del tutto inconferente. Mentre il giudice considera ai sensi dell’art. 1362 c.c., comma 2, il comportamento delle parti successivo alla stipula dell’accordo regionale, rilevando che esso è stato pacificamente indirizzato nel senso del riferimento alla retribuzione vigente al momento della norma collettiva, parte ricorrente sostiene che il fatto che i dipendenti non abbiano promosso vertenze giudiziarie per lungo tempo è condotta che può essere giuridicamente rilevante solo ai fini della prescrizione. Trattasi con tutta evidenza di censura che non tocca l’argomentazione e, pertanto, non è in grado di capovolgere il decisum.

Le rilevate inammissibilità comportano il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.000,00 (mille) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2010

 

 

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