Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7438 del 23/03/2017


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Cassazione civile, sez. III, 23/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.23/03/2017),  n. 7438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10486-2014 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE LIEGI 34,

presso lo studio dell’avvocato LICIA AMATO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati MICHELE DELLA BELLA, MARIO RACCO,

ANTONELLO D’ALOISIO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.U., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

CORVASCE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

POLITA giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1507/2013 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata

il 21/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

B.M. e T.U., ciascuno con distinta azione – le cui conseguenti cause, di analogo contenuto, furono riunite dal primo giudice -, chiesero al giudice di pace di Ancona di condannare R.L. a risarcire loro i danni derivati da ingiurie e minacce che egli avrebbe rivolto nei loro confronti nella notte tra l'(OMISSIS), quando gli attori, quali agenti di Polizia di Stato, intervennero in ausilio del personale del 118 e del Pronto Soccorso dell’ospedale di (OMISSIS), ove fu portato il R.; il convenuto si costituiva resistendo. Con sentenza dell’11 dicembre 2012 il giudice di pace di Ancona respinse le domande per non imputabilità del convenuto. Avendo B.M. e T.U. proposto appello, cui ha resistito l’appellato, con sentenza del 17-21 ottobre 2013 il Tribunale di Ancona ha accolto il gravame, condannando quindi l’appellato a risarcire ciascuno degli appellanti per “danno alla persona” nella misura di Euro 1000, e a rifondere loro le spese dei due gradi di giudizio. Ha presentato ricorso R.L. sulla base di due motivi, il primo denunciante violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2046 e 2049 c.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa motivazione su un punto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e il secondo denunciante violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; B.M. e T.U. si difendono con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO I N DIRITTO

che:

Entrambi i motivi del ricorso non presentano rubriche conformate in maniera corretta, entrambe miscelando, nel riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pretesa violazione di legge con asserito vizio motivazionale, quest’ultimo poi rapportato all’art. 112 c.p.c.. Peraltro deve ovviamente valere, predominando su tale incongrua presentazione, il contenuto effettivo di ciascuna delle doglianze.

Il primo motivo del ricorso, allora, lamenta una pretesa carenza motivazionale in ordine alla imputabilità dell’attuale ricorrente, perchè il giudice d’appello non avrebbe valutato le testimonianze relative al fatto che il R. sarebbe stato sostanzialmente sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio, bensì avrebbe tenuto conto solo di una parte delle testimonianze, quella favorevole agli appellanti. In tal modo non avrebbe considerato le testimonianze di F.A. (per cui il ricorrente era in stato confusionale e alterato per l’alcol e “andava sempre più in escandescenza”) e di C.C.R. (per cui il R. nel pronto soccorso “inveiva con minacce di morte nei confronti di tutti i presenti…era molto agitato in quanto era fuori di testa…inveiva contro tutti… minacciava tutti”). Quindi gli epiteti riguardavano indistintamente tutti quelli che lo costringevano a stare sul lettino. Il R. non sarebbe stato capace di intendere e volere viste le testimonianze, gli esami alcolimetrici e la consulenza dello psichiatra; eppure il Tribunale avrebbe effettuato “la equiparazione: colpa = imputazione”. Avrebbe inoltre ritenuto che gli appellanti non avessero l’onere di provare il danno, ritenendolo in re ipsa nell’impropero, che peraltro non aveva un determinato destinatario, come risulterebbe dalle testimonianze.

A parte quest’ultimo rilievo, che è una sorta di anticipazione del motivo susseguente, tutto il motivo – come ne dimostra agevolmente la sintesi appena tracciata – patisce una natura fattuale, in quanto chiede al giudice di legittimità di revisionare l’esito del compendio istruttorio che è stato valutato dal giudice di merito per accertare la condizione fisica dell’attuale ricorrente quando avrebbe commesso l’illecito nei confronti degli attuali controricorrenti. La censura, quindi, è priva di consistenza.

Il secondo motivo lamenta che il Tribunale avrebbe esonerato gli appellanti dal fornire la prova del danno, procedendo alla sua valutazione equitativa. B.M. e T.U. non avrebbero proposto alcuna quantificazione del supposto danno, e non vi sarebbe prova in ordine alle “supposte conseguenze” che avrebbero subito dalla condotta del R.; d’altronde “il danno non patrimoniale non si identifica con l’evento illecito”. Le frasi, per di più, non sarebbero state rivolte ai poliziotti, per cui non ne avrebbero leso l’immagine; inoltre l’attuale ricorrente “era, agli occhi di tutti i presenti, visibilmente alterato e il suo comportamento non può che essere considerato assolutamente inidoneo a nuocere all’immagine di chicchessia”, e gli appellanti non avrebbero dimostrato i pretesi danni. Richiama poi il motivo la giurisprudenza relativa alla necessità di allegazione e di prova del danno non patrimoniale, che non può essere in re ipsa, ma deve essere appunto allegato e provato, anche se solo mediante presunzioni semplici.

Questo motivo riguarda, nella sua reale sostanza, l’onere della prova del danno, anche non patrimoniale. Effettivamente il Tribunale afferma che è stato “dedotto (sia pure in modo assai sintetico) il danno subito alla persona”, ma poi, come lamenta la censura, si limita a considerare la prova dell’illecito, non esigendo quella, distinta, dell’esistenza del danno: “Le prove orali escusse hanno poi confermato le gravi offese proferite dal R. nel loro confronti, costituenti evidente pregiudizio della dignità del B. e del T. anche nella loro qualità di appartenenti alle Forze dell’Ordine”. In tal modo, erroneamente, si profila proprio un danno in re ipsa: le offese costituiscono non solo l’illecito, ma anche il danno, che intrinsecamente vi è incluso. Una siffatta impostazione, contrastante con il notorio insegnamento della giurisprudenza di legittimità per cui illecito e danno sono elementi distinti onde il primo non può includere il secondo, che ne deve essere ontologicamente separato in quanto sua conseguenza (da ultimo Cass. sez. 3, 10 maggio 2001 n. 6507 e Cass. sez. 6-1 ord. 22100; e specificamente sul danno da ingiurie cfr. Cass. sez. 3, 10 maggio 2001 n. 6507) trova ad abundantiam conferma nella successiva quantificazione, di una genericità assoluta, che si giustifica, logicamente, solo con l’esonero dalla prova del danno anche nell’an che il giudice d’appello, appunto, a ben guardare accorda agli appellanti (“tenuto conto di tutti gli elementi emersi”: emersa era solo la condotta di un soggetto in stato di ebbrezza alcolica; e ciò a prescindere dalla problematicità che comporta il sostenere che una persona ictu oculi ubriaca con le sue frasi possa davvero incidere sull’immagine di qualcuno). Il motivo, pertanto, deve essere accolto, in quanto l’impugnata sentenza ha violato l’art. 2697 c.c..

Il ricorso quindi deve essere rigettato quanto al primo motivo e accolto quanto al secondo, con conseguente relativa cassazione e rinvio al Tribunale di Ancona, anche per le spese del grado, in persona di diverso magistrato.

PQM

Rigetta il primo motivo e accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia al Tribunale di Ancona in persona di diverso magistrato anche per le spese del grado.

Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2017

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