Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 7438 del 18/03/2020

Cassazione civile sez. I, 18/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 18/03/2020), n.7438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1652/2019 proposto da:

K.F.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Fulcieri

Paulucci De Calboli, presso lo studio dell’avvocato Francesca

Nestonni e rappresentato e difeso dall’avvocato Donatella Panzarola,

in forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 806/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 20/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 K.E., cittadino del (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Perugia, impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Con ordinanza del 29/3/2018 il Tribunale di Perugia ha respinto il ricorso, ritenendo che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione internazionale e umanitaria.

2. L’appello proposto da K.E. è stato rigettato dalla Corte di appello di Perugia, a spese compensate, con sentenza del 20/11/2018.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso K.E., con atto notificato il 4/1/2019, svolgendo cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta motivazione carente circa la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente, nonchè violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 16 direttiva Europea n. 2013/32/UE, degli artt. 112 e 132 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

La sentenza secondo il ricorrente era immotivata perchè si limitava a richiamare e a far propria la motivazione della sentenza di primo grado, che, a sua volta, in modo del tutto generico richiamava il provvedimento della Commissione territoriale.

In particolare, la valutazione di non credibilità del racconto del richiedente era sorretta da motivazione del tutto apparente, nella totale assenza di attività istruttoria.

Il ricorrente aveva coerentemente raccontato che stava viaggiando verso (OMISSIS) in nave, quando aveva assistito a un furto da parte di un (OMISSIS) in danno di un turista; che grazie alla sua testimonianza il ladro era stato arrestato e aveva stretto amicizia con il turista; che pertanto aveva accettato di recarsi con lui in hotel per festeggiare l’amicizia con un rapporto sessuale; che erano stati sorpresi in atteggiamenti intimi dalla polizia (OMISSIS) sicchè era iniziato un procedimento penale nei loro confronti per omosessualità.

Secondo il ricorrente, la sentenza si è limitata a ritenere che la decisione del ricorrente di abbandonare il suo Paese sia fosse dipesa da una scelta personale, senza che fosse stato fatto alcun cenno a trattamenti inumani o degradanti e a sostenere incongruamente che non vi fosse prova di una richiesta di aiuto alle autorità statuali e al mancato supporto da parte loro.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 5 e 7 per aver la Corte di appello ignorato la minaccia di persecuzione attuale e concreta proveniente dalle stesse autorità statali e consistente nella discriminazione e repressione penale dell’orientamento sessuale.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 28 del 2008, artt. 8 e 27 per aver la Corte di appello totalmente omesso di procedere al doveroso accertamento d’ufficio circa la situazione sociopolitica esistente in (OMISSIS).

3.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10 perchè tutti i provvedimenti gli erano stati comunicati in lingua italiana, tranne il provvedimento di diniego della Commissione territoriale.

3.5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2 Cost, all’art. 8 Convenzione EDU e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 per la carenza, se non la totale omissione dell’indagine individualizzata circa la situazione personale di vulnerabilità e l’integrazione sociale nel necessario giudizio comparativo di bilanciamento.

3.6. L’intimata Amministrazione dell’Interno si è costituita con controricorso notificato il 13/2/2019, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto.

1.1. La motivazione della sentenza impugnata è meramente apparente e priva della capacità esplicativa di indicare le ragioni della decisione assunta e il percorso logico seguito dal Giudice.

Ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 quando essa, pur graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez.6, 23/05/2019, n. 13977; Sez. lav., 14/01/2019, n. 604; Sez.1, 15/06/2017, n. 14888).

1.2. La sentenza impugnata non indica, neppure sommariamente, il contenuto della vicenda personale, nè le ragioni addotte dal ricorrente asilo per richiedere la protezione internazionale, nè tantomeno riporta, anche solo sinteticamente, il contenuto della decisione del Tribunale e i motivi di appello avverso di essa proposti.

In più chiari termini, la lettura della sentenza non permette di comprendere le ragioni del contendere.

Nè a tal fine possono giocare le ragioni della decisione essenzialmente riducibili all’approvazione per relationem della decisione del Tribunale.

1.3. In ogni caso, le considerazioni esposte dalla Corte di appello, del tutto generiche e stereotipate, non hanno nulla a che vedere con la vicenda personale narrata dal richiedente asilo, che aveva riferito di una sua persecuzione per motivi di orientamento sessuale con avvio di un procedimento penale nei suoi confronti, previsto dalla legislazione (OMISSIS).

Nella sentenza impugnata non v’è traccia di riferimenti a tale narrazione, mentre si afferma apoditticamente che la situazione narrata non integrerebbe il diritto ad alcuna forma di protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra e che il richiedente avrebbe lasciato il Paese per sua scelta personale.

Del tutto incomprensibile appare poi l’assunto dei Giudici perugini secondo cui il ricorrente non avrebbe segnalato una “assenza di protezione da parte delle autorità statuali”, mentre la persecuzione per motivi sessuali denunciata proveniva proprio dalle stesse autorità statuali.

1.4. La nozione di “rifugiato”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e), quale “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese” ricomprende, grazie al riferimento al “determinato gruppo sociale”, anche i timori di persecuzione collegati all’orientamento sessuale.

L’orientamento sessuale del richiedente (nella specie, l’omosessualità) costituisce fattore di individuazione del “particolare gruppo sociale” la cui appartenenza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d), costituisce ragione di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato, pur se dedotta per la prima volta solo davanti al tribunale. (Sez. 6 – 1, n. 27437 del 29/12/2016, Rv. 641909 – 01).

Inoltre il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1 vieta l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione anche per motivi di orientamento sessuale.

Questa Corte ha al proposito affermato che per persecuzione deve intendersi una forma di lotta radicale contro una minoranza che può anche essere attuata sul piano giuridico e specificamente con la semplice previsione del comportamento che si intende contrastare come reato punibile con la reclusione; tale situazione si concretizza allorchè le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro paese e a esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, sì che ben si può ritenere che ciò costituisca una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini che compromette grandemente la loro libertà personale.

Tale violazione si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali, ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione (Sez. 6 – 1, n. 15981 del 20/09/2012, Rv. 624006 – 01).

In tema di protezione internazionale del cittadino straniero, la dichiarazione del richiedente di avere intrattenuto una relazione omosessuale, ove la valutazione circa la credibilità del dichiarante, secondo i parametri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art.3 si sia fondata esclusivamente sull’omessa conoscenza delle conseguenze penali del comportamento, impone al giudice del merito la verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una tale relazione determina secondo la legislazione del Paese di provenienza dello straniero, perchè qualora un ordinamento giuridico punisca l’omosessualità come un reato, questo costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo. (Sez. 6 – 1, n. 26969 del 24/10/2018, Rv. 651511 – 01).

2. In ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con il rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 marzo 2020

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